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In breve

Dovere di riservatezza: l'avvocato deve astenersi dal deporre come testimone su circostanze apprese nell'esercizio della propria attività professionale e inerenti al mandato ricevuto. Lo dice anche il CNF: Pone in essere un comportamento lesivo dei doveri professionali l'avvocato che nel medesimo procedimento civile assuma prima la veste di difensore di una parte e poi si presenti a testimoniare in favore della parte avversa e contro il proprio cliente su circostanza appresa, per giunta, in ragione del proprio mandato, a nulla rilevando la circostanza che la testimonianza resa corrisponda al vero.
 
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Eccezione di prescrizione: come farla? PDF Stampa E-mail

L''ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE: ISTRUZIONI PER L'USO

 

Alberto Vigani
Alberto Vigani
CORTE DI CASSAZIONE E L'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE: tutti sappiamo che la prescrizione non è rilevabile di ufficio e ai sensi dell’art. 180 c.p.c. vigente ratione temporis (prima della riforma di cui alla L. n. 80/2005), l’eccezione di prescrizione doveva essere sollevata con la comparsa di costituzione e risposta o, comunque, nei termini di cui all’art. 180 comma 2 c.p.c..

La Suprema Corte precisa però che tale eccezione di prescrizione, affinchè sia validamente formulata, pur non essendo necessarie espressioni sacramentali, necessità pur sempre una manifestazione non equivoca della volontà di contrastare la pretesa di controparte (cfr. Cass. 12/11/1998 n. 11412) con riferimento al decorso del tempo quale motivo per rigettare la pretesa. Non basta solo un generico richiamo al decorso del tempo quale elemento dal quale desumere un comportamento colposo del debitore tenuto al fine di pregiudicare il creditore maggiorando il debito per interessi.

Qui di seguito la sentenza della Cassazione che precisa le necessarie modalità di formulazione dell'eccezione di prescrizione.

Avv. Alberto Vigani

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Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 5 giugno – 3 settembre 2013, n. 20147

Svolgimento del processo

Con citazione notificata il 14/11/1999 l’avvocato M.D. chiedeva la condanna del Comune di Amalfi al pagamento delle competenze professionali maturate per la difesa in giudizio del convenuto in una controversia agraria contro tale A.G. ed eredi e per le competenze della fase stragiudiziale e relative ad un accertamento tecnico preventivo; la causa così proposta era iscritta a n. R.G. 150/99. Con altra citazione, notificata il 5/11/1999, lo stesso avvocato chiedeva la condanna dello stesso Comune al pagamento delle spettanze professionali maturate per la difesa del Comune nel corso di altre due controversie civili contro tale P.R. e altro; la causa così proposta era iscritta al n. R.G. 189/99.
Il Comune di Amalfi si costituiva in entrambe le cause proponendo identiche eccezioni.
Con sentenza del 2/4/2002 il G.O.T. della sezione distaccata di Amalfi, riunite le cause, rigettava le domande ritenendo maturata la prescrizione presuntiva. Il M. proponeva appello deducendo la tardività dell’eccezione di prescrizione presuntiva e comunque l’esistenza di atti interruttivi per effetto dei quali la prescrizione non era maturata; nel merito reiterava le precedenti domande.
Il Comune chiedeva il rigetto dell’appello e proponeva appello incidentale lamentando la compensazione delle spese che, invece, avrebbero dovuto essere poste a carico dell’attore soccombente.
La Corte di Appello, ritenuta la prescrizione ordinaria e non presuntiva del diritto al compenso professionale per le prestazioni giudiziali e stragiudiziali rese a favore dell’A. (di cui alla causa iscritta al R.G. 150/99) confermava, con diversa motivazione la sentenza appellata, quanto al rigetto della domanda per le predette prestazioni.
Accoglieva, invece, l’appello quanto alle domande proposte nella causa già iscritta al n. R.G. 189/99, relativa al compenso professionale per il contenzioso contro P.R. e altri, riducendo, rispetto alla domanda proposta per lire 11.013.350, l’importo dovuto a Euro 2.384,56, oltre interessi dal 28/12/98 al saldo. La Corte di Appello, quanto al credito professionale per la difesa giudiziale e stragiudiziale contro A. , riteneva:
- che la prescrizione ordinaria era stata eccepita con la comparsa di risposta del Comune in quanto, pur mancando una formula che la Corte distrettuale definisce “sacramentale”, il fatto costitutivo della prescrizione era stato eccepito dal Comune con il richiamo al decorso del tempo;
che la prescrizione era decorsa sia per le prestazioni stragiudiziali, addirittura anteriori alla proposizione della causa di merito, sia per le successive prestazioni giudiziali in quanto la prescrizione aveva iniziato a decorrere con la rinuncia al mandato difensivo comunicata in data 24/11/1987, mentre la citazione era stata proposta il 14/11/1999 e l’unico atto avente astrattamente validità interruttiva era costituita dalla comunicazione del 10/1/1992, intervenuta sette anni e mezzo prima della citazione del 14/11/1999, ma nella quale era richiesto il compenso facendo espresso riferimento solo alla controversia contro il P. così che, attesa la specificità della richiesta, la stessa era inidonea a interrompere la prescrizione anche per le competenze riguardanti la controversia con l’A. ; neppure la nota in data 8/1/1991 aveva efficacia interruttiva perché conteneva la mera comunicazione della ricezione di atti del processo nonostante la precedente rinuncia.
Quanto alle pretese creditorie contro P.R. e altro, la Corte di Appello rilevava che doveva essere applicata la tariffa forense civile (vigente al momento della rinuncia al mandato) di cui al D.M. 31/10/1985 per le cause di valore indeterminabile e, quindi, elencava le singole prestazioni per ciascuna delle due cause.
Quanto agli onorari:
- per la causa N. R.G. 159/77 la Corte di Appello riconosceva un onorario per assistenza all’udienza prima della riunione, escludeva l’onorario per assistenza all’udienza per le udienze di mero rinvio e lo riconosceva solo per cinque udienze, tenutesi dopo la riunione;
- per la causa N. R.G. 1008/77 riconosceva un onorario per assistenza all’udienza prima della riunione escludeva l’onorario per assistenza all’udienza per le udienze di mero rinvio, intendendo già riconosciuto l’onorario per assistenza alle cinque udienze dopo la riunione e lo riconosceva solo per cinque udienze, tenutesi dopo la riunione.
Quanto agli esborsi la Corte di Appello:
rigettava le richieste per scritturazione e collazione per genericità, non risultando l’entità degli importi via via vigente negli anni;
riduceva il costo delle trasferte da Salerno ad Amalfi ritenendo che i costi non potessero superare, secondo nozioni di comune esperienza, le lire 6.000 per ciascuna trasferta;
- verificava che gli esborsi per bolli non superavano lire 19.300 e tanto riconosceva;
riconosceva i costi delle raccomandate, ma solo quelli per le comunicazioni in corso di causa e quelle degli atti successivi escludendo la debenza dei costi di raccomandate anteriori alle cause.
Quanto ai diritti, la Corte di Appello escludeva quelli relativi alle udienze di mero rinvio provocate dalla comune richiesta delle parti o dalla richiesta di una di esse senza opposizione dell’altra;
- escludeva i diritti per l’esame di provvedimenti non suscettibili di essere esaminati in quanto di mero accoglimento delle comuni richieste delle parti o costituiti da un semplice rinvio ufficioso;
- escludeva alcune trasferte e le vacazioni in quanto eccessive e non giustificate;
escludeva i diritti per le relazioni al cliente diverse da quelle in corso di causa e da quelle dipendenti dalla ricezione di atti della procedura dopo la rinuncia al mandato.
Quanto agli interessi sulla somma dovuta per compenso, la Corte di Appello escludeva che gli interessi potessero decorrere dalla comunicazione (in data 24/11/1987) di rinuncia al mandato in quanto con essa non si formulava la richiesta di interessi, ma, anzi era fatta riserva di agire dopo l’acquisizione del parere dell’Ordine.
L’avvocato M. propone ricorso affidato a quattro motivi numerati I, II, III e IV; a ciascun numero romano fa seguito una epigrafe che segnala l’oggetto di plurime censure. Il Comune di Amalfi resiste con controricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria. 

L’eccezione preliminare formulata dal controricorrente di inammissibilità dell’intero ricorso ai sensi dell’art. 366 n. 4 c.p.c. per mancata indicazione delle norme di diritto sostanziale sulle quali si fondano i motivi di cassazione è infondata in quanto dalla mera lettura del ricorso risulta l’indicazione delle norme violate (con riferimento alla tariffa professionale vigente quanto ai motivi I e III).
1. Con le censure sub I il ricorrente deduce la Corte di Appello ha dichiarato la prescrizione quanto alle spettanze per il contenzioso nel quale l’avvocato ha assistito il Comune nella causa contro A. .

Egli lamenta che la Corte:
- non avrebbe esaminato i motivi di appello e avrebbe dichiarato la prescrizione in assenza della proposizione di tempestiva eccezione ed erroneamente interpretando la comparsa di costituzione del Comune di Amalfi quanto ai compensi professionali e spese dovuti per la causa da A.G. e i suoi eredi contro il Comune di Amalfi;
- non avrebbe esaminato le lettere di messa in mora del 10/1/1992 e del 2/11/1992;
non avrebbe considerato, quanto all’ATP, che il giudizio di merito era proseguito fino a qualche giorno prima del giudizio di merito instaurato il 21/4/1998 e proseguito fino alla rinuncia al mandato del 21/4/1998; non avrebbe considerato che il Comune, contestando il credito, lo avrebbe riconosciuto con ciò interrompendo la prescrizione. Formulando il quesito di diritto chiede:
- se il riconoscimento del debito che interrompe la prescrizione possa estrinsecarsi in qualsiasi forma che implichi l’ammissione dell’esistenza del diritto;
se sussiste la violazione dell’art. 112 c.p.c. allorché il giudice si pronunzia su una richiesta o eccezione non rilevabile di ufficio ove la parte non l’abbia proposta nei termini consentiti e se sussiste violazione dell’art. 180 c.p.c. in tema di eccezione di prescrizione.

1.1 Il motivo è fondato perché la prescrizione non è rilevabile di ufficio e ai sensi dell’art. 180 c.p.c. vigente ratione temporis (prima della riforma di cui alla L. n. 80/2005), l’eccezione di prescrizione doveva essere sollevata con la comparsa di costituzione e risposta o, comunque, nei termini di cui all’art. 180 comma 2 c.p.c..
Esaminati gli atti processuali (esaminabili da questa Corte in considerazione del vizio processuale dedotto) non risulta che tale eccezione sia mai stata formulata; in particolare perché l’eccezione di prescrizione, sia validamente formulata, pur non essendo necessarie espressioni sacramentali occorre pur sempre una manifestazione non equivoca della volontà di contrastare la pretesa di controparte (cfr. Cass. 12/11/1998 n. 11412) con riferimento al decorso del tempo quale motivo per rigettare la pretesa. Nella specie, in comparsa di costituzione era contenuto solo un generico richiamo al decorso del tempo quale elemento dal quale desumere un comportamento colposo del debitore tenuto al fine di pregiudicare il Comune maggiorando il debito per interessi; da questa argomentazione il Comune faceva discendere la necessità di ridimensionare la pretesa economica e, quindi, non ne deduceva l’estinzione.
Tale ambigua e generica formulazione non consentiva di ritenere formulata la relativa eccezione. Ne discende la cassazione della sentenza impugnata con riferimento alla dichiarata estinzione dei diritti di credito del legale relativi alle prestazioni professionali per il procedimento contro A. ed eredi con rinvio alla Corte di Appello di Salerno in diversa composizione per il giudizio di merito sulle domande proposte dal M. contro il Comune di Amalfi relative al procedimento contro A. ed eredi, che deciderà tenendo conto che l’eccezione di prescrizione non è stata tempestivamente proposta.
Omissis
5. In conclusione, deve essere accolto il primo motivo, deve essere accolto il secondo motivo nei limiti di cui in motivazione e rigettato per il resto, deve essere dichiarato inammissibile il terzo motivo e deve essere rigettato il quarto motivo, con la cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per le spese, alla Corte di Appello di Salerno in diversa composizione che si atterrà ai principi di diritto come sopra enunciati.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo motivo nei limiti di cui in motivazione e lo rigetta per il resto, dichiara inammissibile il terzo motivo e rigetta il quarto motivo.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Salerno in diversa composizione.

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