Il conduttore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 VIII comma della legge 392/1978, può recedere dal controatto di locazione d'immobile solo per gravi motivi. Questi per essere tali devono essere esogeni ed indipendenti dalla mera volontà del conduttore ovvero devono avere una natura obiettiva. |
Advertisement | Close |
Questo sito utilizza cookie. Se procedi con la navigazione ne acconsenti l'uso. Clicca su questa pagina Cookies Policy per conoscere i dettagli della nostra policy.
|
Note Legali |
Richiedici una consulenza via e-mail Il presente sito è di proprietà dell'Avv. Alberto Antonio Vigani iscritto all'Albo degli Avvocati del Foro di Venezia dal 1998 ed è stato redatto nel pieno rispetto del Codice deontologico forense - così come modificato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 18.01.2007 - in particolare degli artt. 17 (informazioni sull'attività professionale) e 17 bis (mezzi di informazione consentiti). Ordine di appartenenza: Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia Studio legale:
Tel.: +390421/232172 - +390421/232181 (6 linee r.a.) e-mail: Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo Codice fiscale: VGNLRT67T16H823F Assicurazione professionale:
|