Imputazione del pagamento
Il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore. Il pagamento fatto in conto di capitale e d’interessi deve essere imputato prima agli interessi: è l'art. 1194 del codice civile. La norma afferma il principio secondo cui il pagamento che non estingua interamente il debito deve essere imputato prima agli interessi ed alle spese, poi al capitale. Quanto ai presupposti, l'articolo 1194 trova applicazione se: a) vi è la coesistenza di crediti per capitale e crediti accessori, per interessi o per spese (C. 10149/1991); b) tali crediti sono parimenti liquidi ed esigibilic) i pagamenti sono eseguiti volontariamente, e non coattivamente. Quanto alla prova, dal momento che il criterio legale dell'imputazione del pagamento agli interessi funziona automaticamente, resta a carico del debitore l'onere di dimostrare che il creditore ha acconsentito all'imputazione della somma versata prima al capitale, anziché agli interessi. ***
Chi ha piu' debiti della medesima specie verso la stessa persona puo' dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; - tra piu' debiti scaduti, a quello meno garantito; - tra piu' debiti ugualmente garantiti, al piu' oneroso per il debitore; - tra piu' debiti ugualmente onerosi, al piu' antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione e' fatta proporzionalmente ai vari debiti: è l'art. 1193 del codice civile. Risulta necessario che: - esistano di più crediti di uno stesso creditore verso lo stesso debitore, che, benché omogenei, abbiano però titolo e causa diversi. - i pagamenti siano eseguiti volontariamente; - il creditore possa pretendere l'adempimento; - i diversi crediti siano tutti esigibil. La questione dell'imputazione del pagamento, quindi, non è proponibile quando sussista tra le parti un unico debito, giacché l'adempimento di questo, se è totale, ne determina l'estinzione, mentre, se è parziale, comporta la permanenza dell'obbligo di eseguire la prestazione per il residuo, ferma restando per il creditore la possibilità di rifiutare l'adempimento parziale. ***
Pertanto, qualora il debitore non provveda all'imputazione del pagamento ad uno dei suo debiti, tale facoltà spetta al creditore, che la esercita tramite la quietanza. A differenza però dell'imputazione fatta dal debitore, la quietanza non produce effetto se non è accettata dal debitore. Avv. Alberto Vigani
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Avvocato del Lavoro? Serve davvero. |
TROVARE UN AVVOCATO DEL LAVORO E' UNA SCELTA NECESSARIAL'alternativa è farsi operare al cuore da un geometra. L'esempio può sembrare forte, ma serve a far comprendere da subito che un avvocato del lavoro non è un optional. Quando una controversia di lavoro ha inizio essa postula l'esistenza di due parti di un rapporto di lavoro con interessi in conflitto. Per questa ragione l'obiettivo di ciascuna di esse è trovare una soluzione del rapporto di lavoro che non sacrifichi le proprie essenziali necessità di fronte alle illegittime pretese altrui.
Da qui ne consegue che i professionisti operanti in ambito giuslavoristico devono necessariamente avere una preparazione specializzata ed un’ampia e consolidata esperienza nel diritto del lavoro. Non si può quindi più lasciare i diritti dei lavoratori, assieme a quelli dei datori di lavoro, alla tutela di professionisti che non abbiano una consolidata maturità nell’attività giuslavoristica. A fronte di questo panorama, la mission dello Studio Legale & del Lavoro da me fondato – preciso che sono abilitato anche alla professione di consulente del lavoro, è orientata a garantire competenze specifiche in grado di approcciare con sicurezza e alti standard qualitativi le necessità della clientela fornendo un servizio di assistenza e consulenza di livello superiore all'ordinaria offerta generalista degli studi legali non dedicati alla materia giuslavoristica. Questo consente anche di superare quell'approccio a camere stagne e per lente fasi di decantazione che è tipico delle realtà sindacali, dove si è considerati un numero: nello studio legale giuslavoristico si ottiene subito il colloquio con l'avvocato del lavoro e si valutano immediatamente le scelte processuali senza perdere tempo e con risposte chiare. Con questa metodologia operativa si è in grado, sin dal primo appuntamento, di essere informati sui propri diritti, sulle strategie difensive, sulle tempistiche con cui è possibile raggiungere il risultato individuato assieme all'avvocato del lavoro. Il team degli avvocati del lavoro dello studio si occupa specificamente di: La consolidata esperienza nella fase patologica del rapporto di lavoro consente agli avvocati dello studio legale di offrire anche assistenza ai lavoratori nella fase di stipula di contratti. Nell'ambito della trattazione della fase patologica del rapporto di lavoro il team degli avvocati del lavoro dello studio fornisce agli assistiti anche il supporto per la gestione delle procedure di conciliazione, per le transazioni e le rinunce di cui all' art. 2113 cod. civ., sia in sede processuale, sindacale e dinanzi alle Commissioni di conciliazione presso le competenti Direzioni Territoriali del Lavoro. L'attività dello studio si estrinseca, infine, pure nell'assistenza nella materia previdenziale per l'opposizione, sia in sede amministrativa che in sede giudiziale, di verbali di accertamento, ordinanze ingiunzioni e cartelle di pagamento degli enti previdenziali, assicurativi ed ispettivi nonché dei loro ispettorati (INPS, INAIL, DTL). I compensi dell'avvocato del lavoro possono essere pattuiti in via forfetaria ed a percentuale come da legge 247/2012.
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