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Studio Consulenza Legale & del Lavoro - SLTL Avvocati in Venezia

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In breve

Imputazione del pagamento

  • Per "imputazione di pagamento" si intende il riferimento della prestazione ad un particolare debito da soddisfare.

Il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore.

Il pagamento fatto in conto di capitale e d’interessi deve essere imputato prima agli interessi: è l'art. 1194 del codice civile.

La norma afferma il principio secondo cui il pagamento che non estingua interamente il debito deve essere imputato prima agli interessi ed alle spese, poi al capitale.

Quanto ai presupposti, l'articolo 1194 trova applicazione se:

a) vi è la coesistenza di crediti per capitale e crediti accessori, per interessi o per spese (C. 10149/1991);

b) tali crediti sono parimenti liquidi ed esigibili

c) i pagamenti sono eseguiti volontariamente, e non coattivamente.

Quanto alla prova, dal momento che il criterio legale dell'imputazione del pagamento agli interessi funziona automaticamente, resta a carico del debitore l'onere di dimostrare che il creditore ha acconsentito all'imputazione della somma versata prima al capitale, anziché agli interessi.

***

  • Il pagamento parziale, in acconto, effettuato per adempiere un debito costituito da capitale e interessi, va imputato prima agli interessi.

Chi ha piu' debiti della medesima specie verso la stessa persona puo' dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare.

In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto;

- tra piu' debiti scaduti, a quello meno garantito;

- tra piu' debiti ugualmente garantiti, al piu' oneroso per il debitore;

- tra piu' debiti ugualmente onerosi, al piu' antico.

Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione e' fatta proporzionalmente ai vari debiti:  è l'art. 1193 del codice civile.

Risulta necessario che:

- esistano di più crediti di uno stesso creditore verso lo stesso debitore, che, benché omogenei, abbiano però titolo e causa diversi.

- i pagamenti siano eseguiti volontariamente;

- il creditore possa pretendere l'adempimento;

- i diversi crediti siano tutti esigibil.

La questione dell'imputazione del pagamento, quindi, non è proponibile quando sussista tra le parti un unico debito, giacché l'adempimento di questo, se è totale, ne determina l'estinzione, mentre, se è parziale, comporta la permanenza dell'obbligo di eseguire la prestazione per il residuo, ferma restando per il creditore la possibilità di rifiutare l'adempimento parziale.

***

  • In ogni caso, se taluno, avendo più debiti, accetta una quietanza nella quale il creditore ha dichiarato di imputare il pagamento a uno di essi, non può pretendere un'imputazione diversa, se non vi è stato dolo o sorpresa da parte del creditore: è l'art. 1195 del codice civile.

Pertanto, qualora il debitore non provveda all'imputazione del pagamento ad uno dei suo debiti, tale facoltà spetta al creditore, che la esercita tramite la quietanza. A differenza però dell'imputazione fatta dal debitore, la quietanza non produce effetto se non è accettata dal debitore.

Avv. Alberto Vigani

 

 

 
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Liquidazione giudiziale compensi avvocati

Compensi professionali: liquidazione giudiziale

spese degli avvocati

 

Decreto Ministero Giustizia 20.07.2012 n° 140 , G.U. 23.08.2012

 

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Capo II
Disposizioni concernenti gli avvocati


Art. 2
Tipologia di attivita'

1. Le prestazioni professionali forensi sono distinte in attivita' stragiudiziale e attivita' giudiziale. Le attivita' giudiziali sono distinte in attivita' penale e attivita' civile, amministrativa e tributaria.


Art. 3
Attivita' stragiudiziale

1. L'attivita' stragiudiziale e' liquidata tenendo conto del valore e della natura dell'affare, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell'eventuale urgenza della prestazione.

2. Si tiene altresi' conto delle ore complessive impiegate per la prestazione, valutate anche secondo il valore di mercato attribuito alle stesse. 3. Quando l'affare si conclude con una conciliazione, il compenso e' aumentato fino al 40 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile a norma dei commi che precedono.

Art. 4
Attivita' giudiziale civile, amministrativa e tributaria

1. L'attivita' giudiziale civile, amministrativa e tributaria e' distinta nelle seguenti fasi: fase di studio della controversia; fase di introduzione del procedimento; fase istruttoria; fase decisoria;
fase esecutiva.

2. Nella liquidazione il giudice deve tenere conto del valore e della natura e complessita' della controversia, del numero e dell'importanza e complessita' delle questioni trattate, con valutazione complessiva anche a seguito di riunione delle cause, dell'eventuale urgenza della prestazione.

3. Si tiene altresi' conto del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dal cliente.

4. Qualora l'avvocato difenda piu' persone con la stessa posizione processuale il compenso unico puo' essere aumentato fino al doppio.
Lo stesso parametro di liquidazione si applica quando l'avvocato difende una parte contro piu' parti. Nel caso di controversie a norma dell'articolo 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005 n.
206, il compenso puo' essere aumentato fino al triplo, rispetto a quello liquidabile a norma dell'articolo 11.

5. Quando il procedimento si conclude con una conciliazione il compenso e' aumentato fino al 25 per cento rispetto a quello liquidabile a norma dell'articolo 11.

6. Costituisce elemento di valutazione negativa, in sede di liquidazione giudiziale del compenso, l'adozione di condotte abusive tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli.





Art. 5
Determinazione del valore della controversia

1. Ai fini della liquidazione del compenso, il valore della controversia e' determinato a norma del codice di procedura civile avendo riguardo, nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, all'entita' economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione e' diretta, nei giudizi di divisione, alla quota o ai supplementi di quota in contestazione, e nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, alla somma attribuita alla parte vincitrice e non alla somma domandata. In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o alla legislazione speciale.

2. Nelle cause davanti agli organi di giustizia amministrativa il valore della causa e' determinato a norma del comma 1 quando l'oggetto della controversia o la natura del rapporto sostanziale dedotto in giudizio o comunque correlato al provvedimento impugnato ne consentono l'applicazione. Quando cio' non e' possibile, va tenuto conto dell'interesse sostanziale tutelato. 3. Per le controversie di valore indeterminato o indeterminabile si tiene particolare conto dell'oggetto e della complessita' della stessa.




Art. 6
Procedimenti arbitrali

1. Per i procedimenti davanti agli arbitri, nel caso di arbitrato rituale, e' dovuto il compenso stabilito per le controversie davanti ai giudici competenti a conoscere sulle stesse.

2. In ogni altro caso di arbitrato o fattispecie analoga, per la liquidazione dei compensi si applicano i parametri previsti per l'attivita' stragiudiziale.



Art. 7
Procedimenti cautelari o speciali o non contenziosi

1. Fermo quanto specificatamente disposto dalla tabella A - Avvocati, nei procedimenti cautelari ovvero speciali ovvero non contenziosi anche quando in camera di consiglio o davanti al giudice tutelare, il compenso viene liquidato per analogia ai parametri previsti per gli altri procedimenti, ferme le regole e i criteri generali di cui agli articoli 1 e 4.




Art. 8
Cause di lavoro

1. Nelle controversie di lavoro il cui valore non supera 1.000 euro, il compenso e' ridotto di regola fino alla meta'.




Art. 9
Cause per l'indennizzo da irragionevole durata del processo e gratuito patrocinio

1. Nelle controversie per l'indennizzo da irragionevole durata del processo, il compenso puo' essere ridotto fino alla meta'. Per le liquidazioni delle prestazioni svolte a favore di soggetti in gratuito patrocinio, e per quelle a esse equiparate dal testo unico delle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115, si tiene specifico conto della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa, e gli importi sono di regola ridotti della meta' anche in materia penale.


Art. 10
Responsabilita' processuale aggravata e pronunce in rito

1. Nel caso di responsabilita' processuale ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, ovvero, comunque, nei casi d'inammissibilita' o improponibilita' o improcedibilita' della domanda, il compenso dovuto all'avvocato del soccombente e' ridotto, di regola, del 50 per cento rispetto a quello liquidabile a norma dell'articolo 11.

 

Art. 11
Determinazione del compenso per l'attivita' giudiziale civile, amministrativa e tributaria

1. I parametri specifici per la determinazione del compenso sono, di regola, quelli di cui alla tabella A - Avvocati, allegata al presente decreto. Il giudice puo' sempre diminuire o aumentare ulteriormente il compenso in considerazione delle circostanze concrete, ferma l'applicazione delle regole e dei criteri generali di cui agli articoli 1 e 4.

2. Il compenso e' liquidato per fasi.

3. Nella fase di studio della controversia sono compresi, a titolo di esempio: l'esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio.

4. Nella fase introduttiva del procedimento sono compresi, a titolo di esempio: gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio, e il relativo esame incluso quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, l'esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze, impugnazioni, le relative notificazioni, l'esame delle corrispondenti relate, l'iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di firma o l'esame della procura notarile, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente.

5. Nella fase istruttoria sono compresi, a titolo di esempio: le richieste di prova, le memorie di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, ovvero meramente illustrative, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni comunque connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attivita' istruttorie, gli atti comunque necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attivita' e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, gli atti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessita' della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta.

6. Nella fase decisoria sono compresi, a titolo di esempio: le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso.

7. Nella fase esecutiva, fermo quanto previsto nella richiamata tabella A - Avvocati, per l'atto di precetto, sono ricompresi, a titolo di esempio: la disamina del titolo esecutivo, la notificazione dello stesso unitamente al precetto, l'esame delle relative relate, il pignoramento e l'esame del relativo verbale, le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, gli atti d'intervento, le ispezioni ipotecarie, catastali, l'esame dei relativi atti, le assistenze all'udienza o agli atti esecutivi di qualsiasi tipo.

8. Il compenso, ai sensi dell'articolo 1 comma 3, comprende ogni attivita' accessoria, quali, a titolo di esempio, gli accessi agli uffici pubblici, le trasferte, la corrispondenza anche telefonica o telematica o collegiale con il cliente, le attivita' connesse a oneri amministrativi o fiscali, le sessioni per rapporti con colleghi, ausiliari, consulenti, magistrati.

9. Per le controversie il cui valore supera euro 1.500.000,00 il giudice, tenuto conto dei valori di liquidazione riferiti di regola allo scaglione precedente, liquida il compenso applicando i parametri di cui all'articolo 4, commi da 2 a 5. I parametri indicati nel periodo precedente si applicano anche ai procedimenti per ingiunzione.

10. Per le procedure concorsuali si applicano per analogia i parametri previsti per la fase esecutiva relativa a beni immobili.




Art. 12
Attivita' giudiziale penale

1. L'attivita' giudiziale penale e' distinta nelle seguenti fasi:
fase di studio; fase di introduzione del procedimento; fase istruttoria procedimentale o processuale; fase decisoria; fase esecutiva. Se il procedimento o il processo non vengono portati a termine per qualsiasi motivo ovvero sopravvengono cause estintive del reato, l'avvocato ha diritto al compenso per l'opera effettivamente svolta.

2. Nella liquidazione il giudice deve tenere conto della natura, complessita' e gravita' del procedimento o del processo, delle contestazioni e delle imputazioni, del pregio dell'opera prestata, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, anche a seguito di riunione dei procedimenti o dei processi, dell'eventuale urgenza della prestazione. Ai fini di quanto disposto nel periodo che precede, si tiene conto di tutte le particolari circostanze del caso, quali, a titolo di esempio, il numero dei documenti da esaminare, l'emissione di ordinanze di applicazione di misure cautelari, l'entita' economica e l'importanza degli interessi coinvolti, la costituzione di parte civile, la continuita', la frequenza, l'orario e i trasferimenti conseguenti all'assistenza prestata.

3. Si tiene altresi' conto dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche civili e non patrimoniali, conseguiti dal cliente.

4. Qualora l'avvocato difenda piu' persone con la stessa posizione processuale il compenso unico puo' essere aumentato fino al doppio.
Lo stesso parametro di liquidazione si applica, in caso di costituzione di parte civile, quando l'avvocato difende una parte contro piu' parti.

5. Per l'assistenza d'ufficio a minori il compenso puo' essere diminuito fino alla meta'.

6. Costituisce elemento di valutazione negativa in sede di liquidazione giudiziale del compenso l'adozione di condotte dilatorie tali da ostacolare la definizione del procedimento in tempi ragionevoli.

7. Si applica l'articolo 9, comma 1, secondo periodo.





Art. 13
Parte civile

1. I parametri previsti per l'attivita' giudiziale penale operano anche nei riguardi della parte e del responsabile civile costituiti in giudizio, ma per quanto non rientri nelle fasi penali, operano i parametri previsti per l'attivita' giudiziale civile.




Art. 14
Determinazione del compenso per l'attivita' giudiziale penale

1. I parametri specifici per la determinazione del compenso sono, di regola, quelli di cui alla tabella B - Avvocati, allegata al presente decreto. Il giudice puo' sempre diminuire o aumentare ulteriormente il compenso in considerazione delle circostanze concrete, ferma l'applicazione delle regole e dei criteri generali di cui agli articoli 1 e 12.

2. Il compenso e' liquidato per fasi.

3. Nella fase di studio sono compresi, a titolo di esempio: l'esame e lo studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti, le consultazioni con il cliente e la relazione o parere, scritti ovvero orali, al cliente precedenti gli atti di fase introduttiva o che esauriscono l'attivita'.

4. Nella fase introduttiva sono compresi, a titolo di esempio: gli atti introduttivi quali esposti, denunce, querele, istanze, richieste, dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie.

5. Nella fase istruttoria sono compresi, a titolo di esempio: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o le assistenze, anche in udienza in camera di consiglio o pubblica, relative ad atti o attivita' istruttorie, procedimentali o processuali anche preliminari, funzionali alla ricerca dei mezzi di prova, alle investigazioni o alla formazione della prova, comprese le liste, le citazioni, e le relative notificazioni ed esame di relata, dei testimoni, consulenti e indagati o imputati di reato connesso o collegato. La fase si considera in particolare complessa quando le attivita' ovvero le richieste istruttorie sono plurime e in plurime udienze, ovvero comportano la redazione scritti plurimi e coinvolgenti plurime questioni anche incidentali.

6. Nella fase decisoria sono compresi, a titolo di esempio: le difese orali o scritte anche in replica, l'assistenza alla discussione delle altre parti, in camera di consiglio o udienza pubblica.

7. Nella fase esecutiva sono comprese tutte le attivita' connesse all'esecuzione della pena o delle misure cautelari.

8. Fermo quanto specificatamente disposto dalla tabella B - Avvocati, nei procedimenti cautelari ovvero speciali anche quando in camera di consiglio, il compenso viene liquidato per analogia ai parametri previsti per gli altri procedimenti, ferme le regole e i criteri generali di cui agli articoli 1 e 12.

9. Il compenso, ai sensi dell'articolo 1 comma 3, comprende ogni attivita' accessoria, quali, a titolo di esempio, gli accessi agli uffici pubblici, le trasferte, la corrispondenza anche telefonica o telematica o collegiale con il cliente, le attivita' connesse a oneri amministrativi o fiscali, le sessioni per rapporti con colleghi, ausiliari, consulenti, investigatori, magistrati.

 

 

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Tabella A - Avvocati

(Attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria)

 

TRIBUNALE ORDINARIO E ORGANO DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Scaglione di riferimento: valore della causa tra euro 25.001 ed euro 50.000

Fase di studio:

  • valore medio di liquidazione euro 1.200;
  • aumento: fino a +60%;
  • diminuzione: fino a -50%

Fase introduttiva:

  • valore medio di liquidazione euro 600;
  • aumento: fino a +60%;
  • diminuzione: fino a -50%

Fase istruttoria

  • valore medio di liquidazione euro 1.200;
  • aumento: fino a +150%;
  • diminuzione: fino a -70%

Fase decisoria

  • valore medio di liquidazione euro 1.500;
  • aumento: fino a +60%;
  • diminuzione: fino a -50%

Fase esecutiva

a) mobiliare:

  • valore medio di liquidazione euro 800;
  • aumento: fino a +60%;
  • diminuzione: fino a -50%

b) immobiliare:

  • valore medio di liquidazione euro 1.800;
  • aumento: fino a +60%;
  • diminuzione: fino a -50%

Scaglione fino a euro 25.000

Fase di studio

  • valore medio di liquidazione euro 550;
  • aumento: fino a +60%;
  • diminuzione: fino a -50%

Fase introduttiva

  • valore medio di liquidazione euro 300;
  • aumento: fino a +60%;
  • diminuzione: fino a -50%

Fase istruttoria

  • valore medio di liquidazione euro 550;
  • aumento: fino a +150%;
  • diminuzione: fino a -70%

Fase decisoria

  • valore medio di liquidazione euro 700;
  • aumento: fino a +60%;
  • diminuzione: fino a -50%

Fase esecutiva:

a) mobiliare:

  • valore medio di liquidazione euro 400;
  • aumento: fino a +60%;
  • diminuzione: fino a -50%

b) immobiliare:

  • valore medio di liquidazione euro 900;
  • aumento: fino a +60%;
  • diminuzione: fino a -50%

Scaglione da euro 50.001 a euro 100.000

Fase di studio

  • valore medio di liquidazione euro 1.900;
  • aumento: fino a +60%;
  • diminuzione: fino a -50%

Fase introduttiva

  • valore medio di liquidazione euro 1.000
  • aumento: fino a +60%
  • diminuzione: fino a -50%

Fase istruttoria

  • valore medio di liquidazione euro 2.000;
  • aumento: fino a +150%;
  • diminuzione: fino a -70%

Fase decisoria

  • valore medio di liquidazione euro 2.600;
  • aumento: fino a +60%;
  • diminuzione: fino a -50%

Fase esecutiva:

a) mobiliare:

  • valore medio di liquidazione euro 1.300;
  • aumento: fino a +60%;
  • diminuzione: fino a -50%

b) immobiliare:

  • valore medio di liquidazione euro 2.900;
  • aumento: fino a +60%;
  • diminuzione: fino a -50%

 Scaglione da euro 100.001 a euro 500.000

Fase di studio

  • valore medio di liquidazione euro 3.250;
  • aumento: fino a +60%;
  • diminuzione: fino a -50%

Fase introduttiva:

  • valore medio di liquidazione euro 1.650;
  • aumento: fino a +60%;
  • diminuzione: fino a -50%

Fase istruttoria:

  • valore medio di liquidazione euro 3.250;
  • aumento: fino a +130%;
  • diminuzione: fino a -70%

Fase decisoria:

  • valore medio di liquidazione euro 4.050;
  • aumento: fino a +60%;
  • diminuzione: fino a -50%


Fase esecutiva:

a) mobiliare:

  • valore medio di liquidazione euro 2.100;
  • aumento: fino a +60%;
  • diminuzione: fino a -50%

b) immobiliare:

  • valore medio di liquidazione euro 4.800;
  • aumento: fino a +60%;
  • diminuzione: fino a -50%

 Scaglione da euro 500.001 a euro 1.500.000


Fase di studio

  • valore medio di liquidazione euro 5.400;
  • aumento: fino a +60%;
  • diminuzione: fino a -50%

Fase introduttiva

  • valore medio di liquidazione euro 2.700;
  • aumento: fino a +60%;
  • diminuzione: fino a -50%

Fase istruttoria

  • valore medio di liquidazione euro 5.400;
  • aumento: fino a +100%;
  • diminuzione: fino a -70%

Fase decisoria

  • valore medio di liquidazione euro 6.750;
  • aumento: fino a +60%;
  • diminuzione: fino a -50%

Fase esecutiva

a) mobiliare

  • valore medio di liquidazione euro 3.600;
  • aumento: fino a +60%;
  • diminuzione: fino a -50%

b) immobiliare

  • valore medio di liquidazione euro 8.100;
  • aumento: fino a +60%;
  • diminuzione: fino a -50% 

Scaglione di valore indeterminato o indeterminabile

  • Valore medio di liquidazione corrispondente a quello dello scaglione di riferimento, aumentato fino al 150% ovvero diminuito fino al 50%


GIUDICE DI PACE

Scaglione fino a euro 5.000

Fase di studio

  • valore medio di liquidazione euro 300;
  • aumento: fino a +50%;
  • diminuzione: fino a -60%

Fase introduttiva

  • valore medio di liquidazione euro 150;
  • aumento: fino a +50%;
  • diminuzione: fino a -60%

Fase istruttoria

  • valore medio di liquidazione euro 300;
  • aumento: fino a +100%;
  • diminuzione: fino a -80%

Fase decisoria

  • valore medio di liquidazione euro 400;
  • aumento: fino a +30%;
  • diminuzione: fino a -70%

Scaglione da euro 5.001

  • Valore medio di liquidazione corrispondente a quello dello scaglione previsto per il tribunale, diminuito del 40%


CORTE DI APPELLO, ORGANI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO, ORGANI DI GIUSTIZIA
AMMINISTRATIVA E CONTABILE DI PRIMO GRADO

  • Valore medio di liquidazione corrispondente a quello dello scaglione previsto per il tribunale, aumentato del 20%


SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, MAGISTRATURE SUPERIORI, COMPRESO IL TRIBUNALE DI PRIMA ISTANZA DELL’UNIONE EUROPEA

Scaglione di riferimento:
valore della causa tra euro 25.001 ed euro 50.000

Fase di studio

  • valore medio di liquidazione euro 1.600;
  • aumento: fino a +70%;
  • diminuzione: fino a -50%

Fase introduttiva

  • valore medio di liquidazione euro 1.000;
  • aumento: fino a +60%;
  • diminuzione: fino a -50%

Fase decisoria

  • valore medio di liquidazione euro 1.900;
  • aumento: fino a +70%;
  • diminuzione: fino a -50%

 Scaglione fino a euro 25.000

  • Variazione del valore medio di liquidazione: -55% rispetto allo scaglione di riferimento;
  • stesse variazioni percentuali in aumento o diminuzione

 Scaglione da euro 50.001 a euro 100.000

  • Variazione del valore medio di liquidazione: +65% rispetto allo scaglione di riferimento;
  • stesse variazioni percentuali in aumento o diminuzione

 Scaglione da euro 100.001 a euro 500.000

  • Variazione del valore medio di liquidazione: +170% rispetto allo scaglione di riferimento;
  • stesse variazioni percentuali in aumento o diminuzione

 Scaglione da euro 500.001 a euro 1.500.000

  • Variazione del valore medio di liquidazione: +350% rispetto allo scaglione di riferimento;
  • stesse variazioni percentuali in aumento o diminuzione

 CORTE COSTITUZIONALE, E ALTRI ORGANI DI GIUSTIZIA SOVRANAZIONALI

Scaglione di riferimento:
valore della causa tra euro 25.001 ed euro 50.000

Fase di studio

  • valore medio di liquidazione euro 1.700;
  • aumento: fino a +70%;
  • diminuzione: fino a -50%

Fase introduttiva

  • valore medio di liquidazione euro 1.100;
  • aumento: fino a +60%;
  • diminuzione: fino a -50%

Fase decisoria

  • valore medio di liquidazione euro 2.000;
  • aumento: fino a +70%;
  • diminuzione: fino a -50%

 Scaglione fino a euro 25.000

  • Variazione del valore medio di liquidazione: -55% rispetto allo scaglione di riferimento;
  • stesse variazioni percentuali in aumento o diminuzione

Scaglione da euro 50.001 a euro 100.000

  • Variazione del valore medio di liquidazione: +65% rispetto allo scaglione di riferimento;
  • stesse variazioni percentuali in aumento o diminuzione

 Scaglione da euro 100.001 a euro 500.000

  • Variazione del valore medio di liquidazione: +170% rispetto allo scaglione di riferimento;
  • stesse variazioni percentuali in aumento o diminuzione

 Scaglione da euro 500.001 a euro 1.500.000

  • Variazione del valore medio di liquidazione: +350% rispetto allo scaglione di riferimento;
  • stesse variazioni percentuali in aumento o diminuzione

PROCEDIMENTO PER INGIUNZIONE

  • Scaglione fino a euro 5.000: da 50 a 700 euro
  • Scaglione da euro 5.001 a euro 500.000: da 400 a 2.000 euro
  • Scaglione da euro 500.001 a euro 1.500.000: da 1.000 a 2.500 euro

 PRECETTO

  • Scaglione da euro 0 a euro 5.000: da 20 a 100 euro
  • Scaglione da euro 5.001 a euro 500.000: da 150 a 350 euro
  • Scaglione da euro 500.001 a euro 1.500.000: da 400 a 600 euro
  • Scaglione oltre euro 1.500.000: da 700 a 900

 PROCEDIMENTO DI ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI E PER CONSEGNA O RILASCIO

  • Diminuzione del 10% del valore medio di liquidazione relativo ai procedimenti esecutivi mobiliari, con i medesimi aumenti e diminuzioni


AFFARI TAVOLARI

  • Diminuzione del 20% del valore medio di liquidazione relativo ai procedimenti esecutivi mobiliari, con i medesimi aumenti e diminuzioni

Tabella B - Avvocati

(Attività giudiziale penale)

TRIBUNALE MONOCRATICO E MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA


Fase di studio

  • valore medio di liquidazione euro 300;
  • aumento:  fino a +300%;
  • diminuzione: fino a -50%

Fase introduttiva

  • valore medio di liquidazione  euro  600; 
  • aumento: fino a +50%;
  • diminuzione: fino a -50%

Fase istruttoria

  • valore medio di  liquidazione  euro  900; 
  • aumento: fino a +100%;
  • diminuzione: fino a -70%

Fase decisoria

  • valore medio di liquidazione euro 900;
  • aumento:  fino a +50%;
  • diminuzione: fino a -70%

Fase esecutiva

  • euro 20 per ogni ora o frazione di ora, con aumento o diminuzione del 50%.  

GIUDICE DI PACE

Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per  il tribunale monocratico, diminuito del 20%
 
GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI O DELL'UDIENZA PRELIMINARE

Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per  il tribunale monocratico, aumentato del 20%
 
TRIBUNALE COLLEGIALE

Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per  il tribunale monocratico, aumentato del 30%
 
CORTE D'ASSISE

Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per  il tribunale monocratico, aumentato del 150%
 
CORTE D'APPELLO E TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per  il tribunale monocratico, aumentato del 60%
 
CORTE D'ASSISE D'APPELLO

Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per  il tribunale monocratico, aumentato del 160%
 
MAGISTRATURE SUPERIORI

Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per  il tribunale monocratico, aumentato del 220%