Dovere di riservatezza: l'avvocato deve astenersi dal deporre come testimone su circostanze apprese nell'esercizio della propria attività professionale e inerenti al mandato ricevuto. Lo dice anche il CNF: Pone in essere un comportamento lesivo dei doveri professionali l'avvocato che nel medesimo procedimento civile assuma prima la veste di difensore di una parte e poi si presenti a testimoniare in favore della parte avversa e contro il proprio cliente su circostanza appresa, per giunta, in ragione del proprio mandato, a nulla rilevando la circostanza che la testimonianza resa corrisponda al vero. |
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Luana Lucchetta |
BiografiaLuana Lucchetta si laurea in giurisprudenza presso l' Università degli Studi di Parma nel 2002 con tesi in diritto del lavoro dal titolo "Il lavoro dei disabili". Sostiene un corso post laurea in Diritto del Lavoro. Nel 2005 partecipa alla costituzione della "Camera Arbitrale della Venezia Orientale" per garantire a tutti il libero accesso ad una giustizia più rapida e dai costi certi e sostenibili.E' segretaria dell'associazione Avvocato Domiciliatario & Co.
Esperienza
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