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Dovere di riservatezza: l'avvocato deve astenersi dal deporre come testimone su circostanze apprese nell'esercizio della propria attività professionale e inerenti al mandato ricevuto. Lo dice anche il CNF: Pone in essere un comportamento lesivo dei doveri professionali l'avvocato che nel medesimo procedimento civile assuma prima la veste di difensore di una parte e poi si presenti a testimoniare in favore della parte avversa e contro il proprio cliente su circostanza appresa, per giunta, in ragione del proprio mandato, a nulla rilevando la circostanza che la testimonianza resa corrisponda al vero. |
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Franco Roman, avvocato del Foro di Venezia dal 2001, inserito nell'elenco dei difensori abilitati al gratuito patrocinio sia in materia penale che civile, si laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Padova con una tesi in scienza delle finanze e diritto finanziario. Frequenta corsi annuali e biennali di approfondimento in materia penale, quali:
E' socio della Camera Penale Veneziana e della Camera Avvocati di San Donà di Piave. Ha esperienza in:
L'avv. Franco Roman ha il piacere di esercitare con un team affiatato di professionisti (avvocati, commercialisti e consulenti del lavoro) che si occupano in via prevalente di tematiche derivate dal mondo delle aziende ma anche di diritto di famiglia e responsabilità civile. Contattalo: tel. 0421.232172 o 0421.232181 o seguici su Facebook .
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