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Studio Consulenza Legale & del Lavoro - SLTL Avvocati in Venezia

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In breve

Imputazione del pagamento

  • Per "imputazione di pagamento" si intende il riferimento della prestazione ad un particolare debito da soddisfare.

Il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore.

Il pagamento fatto in conto di capitale e d’interessi deve essere imputato prima agli interessi: è l'art. 1194 del codice civile.

La norma afferma il principio secondo cui il pagamento che non estingua interamente il debito deve essere imputato prima agli interessi ed alle spese, poi al capitale.

Quanto ai presupposti, l'articolo 1194 trova applicazione se:

a) vi è la coesistenza di crediti per capitale e crediti accessori, per interessi o per spese (C. 10149/1991);

b) tali crediti sono parimenti liquidi ed esigibili

c) i pagamenti sono eseguiti volontariamente, e non coattivamente.

Quanto alla prova, dal momento che il criterio legale dell'imputazione del pagamento agli interessi funziona automaticamente, resta a carico del debitore l'onere di dimostrare che il creditore ha acconsentito all'imputazione della somma versata prima al capitale, anziché agli interessi.

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  • Il pagamento parziale, in acconto, effettuato per adempiere un debito costituito da capitale e interessi, va imputato prima agli interessi.

Chi ha piu' debiti della medesima specie verso la stessa persona puo' dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare.

In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto;

- tra piu' debiti scaduti, a quello meno garantito;

- tra piu' debiti ugualmente garantiti, al piu' oneroso per il debitore;

- tra piu' debiti ugualmente onerosi, al piu' antico.

Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione e' fatta proporzionalmente ai vari debiti:  è l'art. 1193 del codice civile.

Risulta necessario che:

- esistano di più crediti di uno stesso creditore verso lo stesso debitore, che, benché omogenei, abbiano però titolo e causa diversi.

- i pagamenti siano eseguiti volontariamente;

- il creditore possa pretendere l'adempimento;

- i diversi crediti siano tutti esigibil.

La questione dell'imputazione del pagamento, quindi, non è proponibile quando sussista tra le parti un unico debito, giacché l'adempimento di questo, se è totale, ne determina l'estinzione, mentre, se è parziale, comporta la permanenza dell'obbligo di eseguire la prestazione per il residuo, ferma restando per il creditore la possibilità di rifiutare l'adempimento parziale.

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  • In ogni caso, se taluno, avendo più debiti, accetta una quietanza nella quale il creditore ha dichiarato di imputare il pagamento a uno di essi, non può pretendere un'imputazione diversa, se non vi è stato dolo o sorpresa da parte del creditore: è l'art. 1195 del codice civile.

Pertanto, qualora il debitore non provveda all'imputazione del pagamento ad uno dei suo debiti, tale facoltà spetta al creditore, che la esercita tramite la quietanza. A differenza però dell'imputazione fatta dal debitore, la quietanza non produce effetto se non è accettata dal debitore.

Avv. Alberto Vigani

 

 

 
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Crediti da Lavoro: Decreto Ingiuntivo immediatamente esecutivo PDF Stampa E-mail

Quando un'azienda datrice di lavoro non salda tempestivamente il credito risultante dall'esatta contabilizzazione delle ore lavorate dal dipendente in cedolino paga, può trovarsi senza altro avviso la notifica del decreto ingiuntio immediatamente esecutivo per crediti da lavoro come quello qui sotto riportato.

Avv. Alberto Vigani

 

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TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE E PENALE DI VENEZIA

- SEZIONE LAVORO -

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Ricorso per decreto ingiuntivo

Per il signor Lavoratore Dipendente, nato a Venezia (Ve) il 00.00.1900 e residente a Venezia, Via Dei lavoratori n. 00, Cod. Fisc. LVR DPN 00L00 L736H, rappresentato e difeso giusta mandato a margine del presente atto dall’Avv.to Alberto A. Vigani del Foro di Venezia con domicilio eletto presso il suo studio in Eraclea, Via Fausta n. 52, Fax. 0421.232444 e-mail Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo , - ricorrente -

CONTRO

La società DATORE DI LAVORO DEBITORE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Via Debitori n. 00, 30020 San Donà di Piave (Ve), P.I. 0000000000,

- resistente -

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In punto: pagamento somme.

Premesso che

  1. il signor Lavoratore Dipendente, in data 00.00.2000, sottoscriveva con la DATORE DI LAVORO DEBITORE S.R.L. un contratto a tempo pieno indeterminato, con la qualifica professionale di impiegato addetto alle attività di gestione amminsitrativa 6^ categoria del C.C.N.L. Commercio, presso l’unità produttiva sita a San Donà di Piave (Ve), Via Debitori n. 00 (doc. 1);

  2. il rapporto di lavoro cessava in data 01.05.2008;

  3. mentre le mensilità intercorrenti da gennaio 2000 a gennaio 2008 venivano interamente corrisposte dalla datrice di lavoro, le mensilità successive al gennaio 2008, per come documentate negli ultimi cedolini, comprensiva del TFR ed ammontante ad €. 20.000,00, non venivano corrisposte (doc. 2);

  4. la società resistente non provvedeva al saldo delle spettanze retributive nemmeno a mesi di distanza dalla scadenza del suo debito;

  5. nonostante i vari solleciti, la resistente non ha ancora adempiuto ai propri obblighi;

  6. il lavoratore si è così trovato nell'impossibilità di poter contare sui proventi del proprio lavoro, sua unica fonte di sostentamento.

  7. pertanto sussiste pericolo grave di pregiudizio nel ritardo atteso che il credito de quo risulta essere l’unica fonte di sostentamento dell’odierno ricorrente;

  8. essendo il credito relativo a prestazione lavorativa di cui all’articolo 409 c.p.c. e pertanto di natura alimentare e privilegiato ex art. 2751 bis c.p.c., sussistono tutti i presupposti perché il decreto ingiuntivo sia dichiarato provvisoriamente esecutivo ai sensi dell’articolo 642 c.p.c. con esenzione del termine di cui all’art. 482 c.p.c.;

+

Tutto ciò premesso il signor Lavoratore Dipendente, riservata ogni azione in rivendicazione delle maggiori somme dovutegli, come sopra rappresentato e difeso,

CHIEDE

che la S.V. Ill.ma Voglia ai sensi degli artt. 633 e seg., 642, 482 e 409 c.p.c. ingiungere alla società DATORE DI LAVORO DEBITORE S.R.L. in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in via Debitori n. 00, 30027 San Donà di Piave (Ve), di pagare senza dilazione al signor Lavoratore Dipendente la somma relativa alle mensilità intercorse da gennaio a maggio 2008 unitamente alle competenze di fine rapporto pari a €. 20.000,00 oltre a interessi e rivalutazione monetaria, nonché di pagare le spese, diritti ed onorari della procedura monitoria come da nota spese che si allega.

Voglia, altresì, l'Ill,mo Giudicante avvertire l’ingiunta che il termine di 40 giorni di cui all’articolo 645 c.p.c. varrà ai soli fini dell’opposizione, con l’esenzione del termine di cui all’art. 482 c.p.c., senza assolutamente precludere il dovere di pagare la somma ingiunta con la presente di procedura, ossia senza attendere il decorso di predetto termine.

Si dichiara che il presente atto è esente da bollo e diritti ex art. 10 del D.P.R. n. 115/2002.

Si allegano:

  1. contratto del 01.01.2005;

  2. cedolini paga gennaio maggio 2008;

  3. nota spese.

Con osservanza.

Eraclea - Venezia, lì 31.12.2009

Avv. Alberto A. Vigani

 

TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE E PENALE DI VENEZIA

- SEZIONE LAVORO -

+

Il Giudice del Lavoro, letto il ricorso che precede e gli allegati, ritenuta la propria competenza, ritenuto che la domanda vada accolta anche in ordine alla provvisoria esecutorietà del presente decreto e con esenzione del termine di cui all’art. 482 c.p.c., stante la natura del credito, e visti gli artt. 633, 482, 642 e 409 c.p.c.

INGIUNGE

alla società DATORE DI LAVORO DEBITORE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede alla via Debitori n. 00, 30027 San Donà di Piave (Ve), di pagare senza dilazione al signor Lavoratore Dipendente €.20.000,00 relativa alle mensilità da gennaio a maggio 2008 unitamente alle competenze di fine rapporto oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dalla scadenza al saldo, nonché a pagare le spese, diritti ed onorari del presente procedimento monitorio che liquida in complessivi €……........... ; di cui €. …............ per onorari, € ................... per diritti ed €. …………… per spese, oltre alle spese generali pari al 12,5%, C.P.A. ed I.V.A.

Dichiara, ex art. 642 c.p.c., provvisoriamente esecutivo il presente decreto ingiuntivo avvertendo, altresì, l’intimato che nel termine di quaranta giorni dalla notifica ha diritto di proporre opposizione, ex articolo 645 c.p.c., mediante ricorso avanti all’intestato Giudice e che, in difetto, il decreto diverrà definitivo.

Precisa però che il decorso del termine di cui sopra è meramente finalizzato alla possibilità di proporre opposizione e non condiziona assolutamente il dovere di pagare le spese che nasce già con il ricevimento del presente atto, mentre in difetto di consegna e pagamento si procederà ad esecuzione forzata con esenzione del termine di cui all’art. 482 c.p.c.

Venezia, lì

IL CANCELLIERE IL GIUDICE

 

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Avv. Alberto Vigani

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