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Studio Consulenza Legale & del Lavoro - SLTL Avvocati in Venezia

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In breve

Imputazione del pagamento

  • Per "imputazione di pagamento" si intende il riferimento della prestazione ad un particolare debito da soddisfare.

Il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore.

Il pagamento fatto in conto di capitale e d’interessi deve essere imputato prima agli interessi: è l'art. 1194 del codice civile.

La norma afferma il principio secondo cui il pagamento che non estingua interamente il debito deve essere imputato prima agli interessi ed alle spese, poi al capitale.

Quanto ai presupposti, l'articolo 1194 trova applicazione se:

a) vi è la coesistenza di crediti per capitale e crediti accessori, per interessi o per spese (C. 10149/1991);

b) tali crediti sono parimenti liquidi ed esigibili

c) i pagamenti sono eseguiti volontariamente, e non coattivamente.

Quanto alla prova, dal momento che il criterio legale dell'imputazione del pagamento agli interessi funziona automaticamente, resta a carico del debitore l'onere di dimostrare che il creditore ha acconsentito all'imputazione della somma versata prima al capitale, anziché agli interessi.

***

  • Il pagamento parziale, in acconto, effettuato per adempiere un debito costituito da capitale e interessi, va imputato prima agli interessi.

Chi ha piu' debiti della medesima specie verso la stessa persona puo' dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare.

In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto;

- tra piu' debiti scaduti, a quello meno garantito;

- tra piu' debiti ugualmente garantiti, al piu' oneroso per il debitore;

- tra piu' debiti ugualmente onerosi, al piu' antico.

Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione e' fatta proporzionalmente ai vari debiti:  è l'art. 1193 del codice civile.

Risulta necessario che:

- esistano di più crediti di uno stesso creditore verso lo stesso debitore, che, benché omogenei, abbiano però titolo e causa diversi.

- i pagamenti siano eseguiti volontariamente;

- il creditore possa pretendere l'adempimento;

- i diversi crediti siano tutti esigibil.

La questione dell'imputazione del pagamento, quindi, non è proponibile quando sussista tra le parti un unico debito, giacché l'adempimento di questo, se è totale, ne determina l'estinzione, mentre, se è parziale, comporta la permanenza dell'obbligo di eseguire la prestazione per il residuo, ferma restando per il creditore la possibilità di rifiutare l'adempimento parziale.

***

  • In ogni caso, se taluno, avendo più debiti, accetta una quietanza nella quale il creditore ha dichiarato di imputare il pagamento a uno di essi, non può pretendere un'imputazione diversa, se non vi è stato dolo o sorpresa da parte del creditore: è l'art. 1195 del codice civile.

Pertanto, qualora il debitore non provveda all'imputazione del pagamento ad uno dei suo debiti, tale facoltà spetta al creditore, che la esercita tramite la quietanza. A differenza però dell'imputazione fatta dal debitore, la quietanza non produce effetto se non è accettata dal debitore.

Avv. Alberto Vigani

 

 

 
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Avv. Alberto Vigani
Avv. Alberto Vigani
Nonostante molti non addetti ai lavori pensino a questa professione come qualcosa di semplice e standardizzato, io ho imparato in oltre 15 anni di vita sul campo  che ogni vicenda ha una storia a sè, con particolarità in fatto e diritto che la rendono unica, mentre ogni cliente ha le proprie necessità: per queste ragioni, non ritengo corretto e responsabile offrire un'attività di consulenza online e anonima

Potete quindi prendere contatto la segreteria del nostro studio legale, per concordare un incontro, compilando il form che trovate cliccando questo link , ed avendo  presente che non effettuo consulenze gratuite.

Per comune chiarezza preciso che eventuali richieste di consulenza contrarie ai due requisiti predetti (ovvero richieste di attività on line e gratuita) non verranno in alcun modo riscontrate.

Se non siete in grado di sostenere il costo dell’avvocato per la vostra difesa in giudizio - offro comunque preventiva in linea con i vecchi minimi tariffari - dovete sapere che, in presenza dei requisiti di legge, posso ugualmente offrirvi la mia assistenza processuale con il “Patrocinio a spese dello Stato, ovvero il gratuito patrocinio, poiché sono un avvocato iscritto agli elenchi di abilitazione tenuti dal competente Ordine Forense.

In questo particolare caso, per consentire di dare risposta, vorrete previamente verificare e confermare la sussistenza dei requisiti di legge che vi consentono di fruire dell’assistenza legale processuale (e non per la sola consulenza) pagata dalla Stato: in particolare vi ricordo che dovrete avere un reddito imponibile inferiore a € 10.628,16 per l’intero Vostro nucleo familiare. Potete trovare tutte le informazioni necessarie scaricando qui la Guida da me predisposta .

Al fine di non far perdere tempo ed energie ad entrambi, credo utile ribadire che la mia attività potrà essere prestata solamente a seguito della disanima complessiva ed approfondita della Vostra posizione, presso il mio studio e non a titolo gratuito: infatti, anche il Patrocinio a spese dello Stato prevede il pagamento della mia prestazione da parte del Ministero di Giustizia.

Chi perciò cerca assistenza e consulenza gratuite sappia fin da ora che io non faccio per lui: nel reciproco interesse, non gli farò perdere nemmeno un minuto ripetendo le spiegazioni che ho già dato qui, quindi non gli risponderò e non sarò reperibile per un appuntamento telefonico.

Come dice un collega che ammiro: Non esistono semplici "telefonate all'avvocato" nè "mail all'avvocato", si chiamano "consulenze", e si pagano (come si paga il pane, il giornale, il cellulare, il cinema , le vacanze e quant'altro).

Per questo,  non lavoro gratis (come, giustamente, nessuno di voi)."

Sono certo che comprenderete la mia scelta e la rispetterete.

Grazie.

Per quanto concerne gli ambiti in cui opero, vi anticipo che l’attività processuale dello studio si svolge SOLO presso i distretti di Corte d’Appello del Veneto, del Friuli, di Trento e Bolzano, della Lombardia e dell’Emilia Romagna, non altro, per le ovvie necessità legate al poter presenziare agli incombenti processuali più importanti a cui intendo partecipare sempre e personalmente

Resto quindi a Vostra disposzione ricordando che per contattare lo studio basta che compilate il form che trovate cliccando questo link.

Avv. Alberto A. Vigani