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Studio Consulenza Legale & del Lavoro - SLTL Avvocati in Venezia

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In breve

Imputazione del pagamento

  • Per "imputazione di pagamento" si intende il riferimento della prestazione ad un particolare debito da soddisfare.

Il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore.

Il pagamento fatto in conto di capitale e d’interessi deve essere imputato prima agli interessi: è l'art. 1194 del codice civile.

La norma afferma il principio secondo cui il pagamento che non estingua interamente il debito deve essere imputato prima agli interessi ed alle spese, poi al capitale.

Quanto ai presupposti, l'articolo 1194 trova applicazione se:

a) vi è la coesistenza di crediti per capitale e crediti accessori, per interessi o per spese (C. 10149/1991);

b) tali crediti sono parimenti liquidi ed esigibili

c) i pagamenti sono eseguiti volontariamente, e non coattivamente.

Quanto alla prova, dal momento che il criterio legale dell'imputazione del pagamento agli interessi funziona automaticamente, resta a carico del debitore l'onere di dimostrare che il creditore ha acconsentito all'imputazione della somma versata prima al capitale, anziché agli interessi.

***

  • Il pagamento parziale, in acconto, effettuato per adempiere un debito costituito da capitale e interessi, va imputato prima agli interessi.

Chi ha piu' debiti della medesima specie verso la stessa persona puo' dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare.

In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto;

- tra piu' debiti scaduti, a quello meno garantito;

- tra piu' debiti ugualmente garantiti, al piu' oneroso per il debitore;

- tra piu' debiti ugualmente onerosi, al piu' antico.

Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione e' fatta proporzionalmente ai vari debiti:  è l'art. 1193 del codice civile.

Risulta necessario che:

- esistano di più crediti di uno stesso creditore verso lo stesso debitore, che, benché omogenei, abbiano però titolo e causa diversi.

- i pagamenti siano eseguiti volontariamente;

- il creditore possa pretendere l'adempimento;

- i diversi crediti siano tutti esigibil.

La questione dell'imputazione del pagamento, quindi, non è proponibile quando sussista tra le parti un unico debito, giacché l'adempimento di questo, se è totale, ne determina l'estinzione, mentre, se è parziale, comporta la permanenza dell'obbligo di eseguire la prestazione per il residuo, ferma restando per il creditore la possibilità di rifiutare l'adempimento parziale.

***

  • In ogni caso, se taluno, avendo più debiti, accetta una quietanza nella quale il creditore ha dichiarato di imputare il pagamento a uno di essi, non può pretendere un'imputazione diversa, se non vi è stato dolo o sorpresa da parte del creditore: è l'art. 1195 del codice civile.

Pertanto, qualora il debitore non provveda all'imputazione del pagamento ad uno dei suo debiti, tale facoltà spetta al creditore, che la esercita tramite la quietanza. A differenza però dell'imputazione fatta dal debitore, la quietanza non produce effetto se non è accettata dal debitore.

Avv. Alberto Vigani

 

 

 
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Approfondimenti
Ricorso contro verbale amministrativo PDF Stampa E-mail

RICORSO AL VERBALE

Che cos’è

Il ricorso è una memoria difensiva con la quale il multato si oppone al verbale di contestazione.

Il ricorso può essere presentato al Prefetto del luogo dove è avvenuta l’infrazione contestata, o al Giudice di Pace competente del luogo dell’infrazione. Le due possibilità sono alternative, non sovrapponibili, e la scelta è irrevocabile.Al Prefetto deve essere inoltrato entro 60 giornidal ricevimento del verbale, inoltrandolo a mezzo raccomandata a.r. all’ufficio o comando dell’organo accertatore o al Prefetto direttamente,mentre al Giudice di Pace può essere presentato a mano o inviato a mezzo posta alla cancelleria del Giudice entro 30 giorni dal ricevimento del verbale, avendo cura di fornire un “domicilio legale” presso il comune della cancelleria per ricevere le comunicazioni.Il ricorso non si può proporre contro un preavviso di accertamento (il foglietto lasciato sul parabrezza); il preavviso può essere utilizzato soltanto per pagare in tempi brevi accettando la sanzione ed evitare di pagare le spese di notifica del verbale vero e proprio. Se l’infrazione in contestazione prevede la decurtazione di punti dalla patente, a questa si può dar corso solo dopo l’esito negativo del ricorso. Solo allora gli uffici di polizia provvedono a comunicare la violazione al ministero delle infrastrutture e trasporti che gestisce l’archivio degli abilitati alla guida.

•Ricorso al prefetto.

Il procedimento si basa sugli atti e sugli scritti difensivi che pervengono all’autorità amministrativa da parte del ricorrente e dall’ufficio di polizia dell’accertatore; dunque non si instaura mai un vero e proprio contradditorio né un dibattimento pubblico. Il ricorso deve essere deciso entro 180 giorni dalla sua presentazione all’ufficio di polizia (210 giorni se presentato direttamente al Prefetto). Se il ricorso è accolto il Prefetto emette un’ordinanza di archiviazione; in caso contrario viene emessa un’ordinanza - ingiunzione per il pagamento di una somma non inferiore al doppio di quanto previsto nel verbale (se l’infrazione prevede la sanzione in misura ridotta). L’ordinanza - ingiunzione deve essere notificata entro 150 giorni dalla sua adozione. Contro l’ordinanza - ingiunzione si può ricorrere al Giudice di Pace entro 30 giorni, con la stessa motivazione illustrata in quello respinto dal Prefetto.

•Ricorso al Giudice di Pace.

Può essere presentato a mano o a mezzo posta alla cancelleria del Giudice di Pace. Nel ricorso è opportuno richiedere la sospensione dell’esecutività del verbale, in modo di interrompere l’iter della procedura esecutiva da parte dell’organo creditore, e di inviarne copiaall’ufficio o comando dell’agente che ha accertato la violazione , per evitare che si attivi la procedura dell’iscrizione a ruolo. Se si risiede in un comune diverso occorre indicare un recapito nel comune della cancelleria del Giudice di Pace (“domicilio legale”) per ricevere le comunicazioni.

Ricevuto il ricorso, il Giudice di Pace fissa la data dell’udienza, nella quale è necessario comparirepersonalmente o farsi rappresentare (pena la dichiarazione di inammissibilità del ricorso). Il

Giudice valuta ogni aspetto del ricorso e del verbale, richiedendo anche, ove necessario, atti e documenti all’ufficio dell’accertatore.

Il Giudice può ascoltare testimoni, nonché disporre perizie sulle cose o strumenti utilizzati per l’accertamento, che possono essere richiesti anche dal ricorrente, ma in caso di infondatezza del ricorso il Giudice potrà condannarlo al pagamento delle spese. I tempi per la decisione non sono definiti dal Codice della strada.

Cosa fare

Se il ricorso presentato al Prefetto non viene accolto, il Prefetto emette l’ordinanza - ingiunzione che deve essere pagata entro 30 giorni dalla notifica, oppure si può ricorrere al Giudice di Pace.

Se il ricorso presentato al Giudice di Pace non viene accolto, il Giudice pronuncia la sentenza con la sanzione che deve essere pagata entro 30 giorni dalla notifica, oppure si può ricorrere alla Corte di Cassazione.

A chi rivolgersi

In caso di mancato riconoscimento dei vostri diritti, è possibile rivolgersi ad uno studio legale (come il nostro) per usufruire del servizio di consulenza e assistenza processuale.

 Avv. Alberto Vigani

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Esempio di diffida ad adempiere in contratto preliminare PDF Stampa E-mail

Esempio (Facsimile) di diffida ad adempiere a contratto preliminare

DIFFIDA AD ADEMPIERE

Sempre più spesso ci si trova ad aver firmato un contratto preliminare di compravendita di immobile ed avere una delle due parti (o il promissario acquirente od il promittente la vendita) che non si attivano per la vendita notarile dell'immobile.

Metto quindi a disposizione un modello facsimile di diffida ad adempiere ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 c.c. da inviare alla parte inadempiente al contratto preliminare per l'acquisto di un immobile.

Preciso che è importante predisporre il testo in modo esatto e corrispondente all'effettiva fattispecie concreta che ci interessa, non inviando lettere “a caso” con formulari che, per definizione, non sono possono essere calibrati sul singolo passaggio contrattuale: per assicurare un'effettiva tutela ai propri diritti è necessario individuare correttamente tutto quanto accaduto e ciò che si chiede per garantire il rispetto dei propri diritti contrattuali.

Per questa ragione è sempre essenziale evitare errori grossolani facendosi assistere da professionisti specializzati.

L'esempio che segue consente di farsi un'idea sul percorso per redigere la diffida ad adempiere con l'avviso che si tratta di una bozza generale che, per l'appunto, deve poi essere calibrata sul caso che vi riguarda in concreto.

Avv. Alberto Vigani

 

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Come fare istanza di fallimento per i cedolini non pagati PDF Stampa E-mail

Il datore di lavoro non ti paga?

Sei un dipendente (o ex dipendente) e aspetti da troppo tempo il saldo di buste paga dei mesi (anni) scorsi?

Forse è il caso di agire per il recupero del credito e, se del caso, anche di presentare istanza di fallimento.

L'esperienza di questo studio ci insegna che il tetto delle morosità datoriali diventa cronico con il superamento del 6/7 mensilità. A quel punto, non davvero più il caso di aspettare.

 

Ecco un esempio:

 

 

 

TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO

SEZIONE FALLIMENTARE

Ricorso per declaratoria di fallimento

nei confronti di PST S.r.l.

 

I signori Rossi Paola (_____________), nata a Oderzo (Tv) il 13.02.1981 e residente a Casale di Treviso (Tv), Via del Donatore n. 58 e Verdi Paolo (________________), nato a Conegliano (Tv) il 03.02.1974 e residente in via Monte Tomba n. 1 a Zenson (Tv), rappresentati e difesi dall’Avv.to Alberto A. Vigani, del Foro di Venezia, (VGNLRT67T16H823F), giusta mandato in calce al presente atto con domicilio eletto presso lo studio in Eraclea (Ve), via Fausta n. 52, e indica ai fini delle comunicazioni e notifiche ai sensi dell'art. 176 c.p.c. telefax 0421/232444, indirizzo e-mail Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo , indirizzo di posta elettronica Pec Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo

PREMESSO

- che i signori Rossi Paola e Verdi Paolo erano assunti con contratto a tempo indeterminato presso la società PST S.r.l..

- che la signora Rossi Paola era assunta in data 14.10.2014, in qualità di impiegata 3^ livello ed il rapporto di lavoro cessava in data 19.07.2016 per dimissioni per giusta causa, ovvero per mancato pagamento delle retribuzioni (doc.01);

- che il signor Paolo Verdi era assunto in data 06.11.2012, in qualità di operaio 4 livello s, con mansione di autista ed il rapporto di lavoro cessava in data 02.10.2016 con licenziamento per giustificato motivo oggettivo da parte della datrice di lavoro (doc.02);

- che PST S.r.l., ometteva di versare alla signora Rossi Paola le mensilità di novembre 2014 (parziale), dicembre 2014 (parziale), giugno 2015 (parziale), ottobre 2015 (parziale), novembre 2015 (paziale) e tredicesima mensilità 2015 (paziale) per un importo di €. 2.572,00;

- che la signora Rossi per il tramite dello scrivente patrocinio proponeva ricorso per decreto ingiuntivo avanti il Tribunale del Lavoro di Treviso n. 484/2016, R.G. 1246/2016 (doc.03);

- che detto decreto veniva ritualmente notificato a mezzo Pec in data 29.07.2016 alla datrice di lavoro e divenuto successivamente definitivo, veniva munito di formula esecutiva in data 04.10.2016;

- che a fronte del decreto ingiuntivo il Giudice del Tribunale del Lavoro di Treviso, Dott. Filippo Giordan, liquidava spese legali "quanto alle competenze, in €. 450,00, oltre al rimborso forfetario del 15%, IVA e c.p.a.; quanto alle anticipazioni, in €. 49,00", per un totale complessivo di €. 705,60;

- che oltre alle mensilità di cui al decreto ingiuntivo sopradescritto, la signora Rossi maturava crediti anche per le mensilità di maggio 2016, giugno 2016, quattordicesima mensilità 2016 (doc.04-05-06) e luglio 2016;

- che alla signora Rossi non veniva consegnato il cedolino paga di luglio 2016;

- che oltre alle retribuzioni sopradescritte PST S.r.l. ometteva di versare in favore della signora Rossi le quote di contribuzione da destinarsi a fondo di previdenza complementare (pari al 100% del Trattamento di Fine Rapporto maturato) sin dalla data di assunzione e fino alla cessazione del rapporto di lavoro per un importo come risultante dall'ultimo cedolino consegnato di giugno 2016 essere pari ad €. 2.329,78 (cfr doc.05);

***

- che PST S.r.l., ometteva di versare al signor Verdi Paolo la mensilità di luglio 2016 (parziale), agosto 2016, settembre 2016, ottobre 2016 (doc.07);

- che al signor Verdi non venivano consegnati i cedolini paga di agosto 2016, settembre 2016 e ottobre 2016;

- che PST S.r.l. ha omesso di versare al signor Verdi anche le quote di contribuzione da destinarsi a fondo di previdenza complementare (pari al 100% del Trattamento di Fine Rapporto maturato) a partire dal quarto trimestre 2015 e fino alla cessazione del rapporto di lavoro (doc.08);

- che l'importo complessivamente dovuto dalla datrice di lavoro ai suddetti dipendenti ammonta ad oltre €. 13.617,42, come di seguito meglio suddiviso e specificato:

Per il signor Verdi Paolo:

- mensilità di luglio 2016 €. 2.299,00 a dedurre acconto per €. 1.200,00, da avere €. 1.099,00;

- mensilità di agosto 2016 c.a. €. 1.120,00 (stimata sulla base di mensilità precedenti attesa la mancata consegna del cedolino);

- mensilità di settembre 2016 c.a. €. 1.120,00 (stimata sulla base di mensilità precedenti attesa la mancata consegna del cedolino);

- contribuzioni destinate a fondo di previdenza complementare "Previlog" trattenute e non versate per €. 1.179,04 oltre alle quote di agosto 2016, settembre 2016 e ottobre 2016 non rilevabili per mancanza dei cedolini;

TOTALE DOVUTO AL SIG. Verdi €. 4.518,04 AL QUALE ANDRA' AGGIUNTO QUANTO AD OGGI NON ANCORA QUANTIFICABILE.

Per la signora Rossi Paola:

- mensilità di novembre 2014 (parziale), dicembre 2014 (parziale), giugno 2015 (parziale), ottobre 2015 (parziale), novembre 2015 (paziale), tredicesima mensilità 2015 (parziale) come da decreto ingiuntivo €. 2.572,00;

- Spese liquidate in decreto ingiuntivo n. 484/16 - R.G. 1246/2016 €. 705,60;

- mensilità di maggio 2016 €. 1.389,00;

- mensilità di giugno 2016 €. 1.378,00;

- quattordicesima mensilità 2016 €. 725,00;

- contribuzioni destinate a fondo di previdenza complementare trattenute e non versate per €. 2.329,78 oltre alla quota di luglio 2016 non rilevabile per mancanza del cedolino;

TOTALE DOVUTO ALLA SIG.RA Rossi €. 9.099,38 AL QUALE ANDRA' AGGIUNTO QUANTO AD OGGI NON ANCORA QUANTIFICABILE.

- che la società debitrice risulta non aver depositato il bilancio relativo all'anno 2015 presso la Camera di Commercio, ciò avvalora lo stato di insolvenza della società PST S.r.l. (cfr. doc.09 pag.1);

- che risulta così acclarato lo stato di crisi della società PST S.r.l. e ciò è anche confermato per la conosciuta esposizione debitoria verso altri creditori.

Tutto questo premesso, il sottoscritto procuratore, nelle vesti di ut supra, propone formale

RICORSO

affichè venga dichiarato il fallimento della società PST S.r.l., (doc.09) con sede in Via San Antonino n. 202/2, 31100 Treviso (Tv), (p.i. 04541700268), previa acquisizione della documentazione attestante la sussistenza delle condizioni di fallibilità ed in particolare il superamento dei limiti dimensionali dell'impresa e del limite generale dell'ammontare dei debiti.

In via istruttoria si chiede quindi che l'ill.mo Giudice adito Voglia:

  • acquisire da Equitalia la situazione debitoria dell'impresa nei confronti di istituti di credito e Agenzia delle entrate;

  • acquisire dalla cancelleria Esecuzioni mobiliari i procedimenti esecutivi pendenti;

  • ordinare a PST S.r.l., l'esibizione degli ultimi tre bilanci.

Si offre inoltre in comunicazione documentazione attestante lo stato di insolvenza:

  1. Lettera di dimissioni per giusta causa Rossi Paola;

  2. lettera di licenziamento per giustificato motivo oggettivo Verdi Paolo;

  3. ricorso per decreto ingiuntivo Rossi;

  4. cedolino paga maggio 2016 Rossi;

  5. cedolino paga giugno 2016 Rossi;

  6. cedolino paga quattordicesima mensilità 2016 Rossi;

  7. cedolino paga luglio 2016 Verdi;

  8. estratto previdenza complementare Previlog Verdi;

  9. copia visura storica.

Ai fini della dichiarazione di cui alla normativa sulle spese di giustizia si precisa che per il contributo unificato dovuto per il presente procedimento ammonta ad €. 98,00.

Con osservanza.

Eraclea, li 3 ottobre 2016 Avv. Alberto A. Vigani

 ***

 

Per saperne di più vedi qui: http://www.slideshare.net/Shapur/manuale-guida-breverecuperocreditilavoro12

 

Avv. Alberto Vigani

RECUPERO DEI CREDITI DI LAVORO: CHE FARE???

Nel corso di 15 anni di vita professionale, quale Consulente del Lavoro ed Avvocato, ho rilevato che nel recupero crediti da lavoro (retribuzioni, tfr e altre competenze di fine rapporto, tredicesima e quattordicesima etc.) ci si trova sempre a dover rispondere ad una ventina di domanda fondamentali della clientela.

Questo consegue al fatto che la disciplina legale ha alcuni passaggi nevralgici e le perplessità ed i dubbi di coloro che si trovano a gestire un insoluto dipendono da pochi elementi costanti.  Per questa ragione, assieme allo staff dello studio, ho raccolto le principali domande che vengono poste nel corso del colloquio con l'avvocato e ho preparato una sintesi tecnica della procedura di recupero del credito e delle sue possibili varianti.

Riorganizzando le risposte ne è uscita una guida breve (una sorta di "istruzioni per l'uso") che vuole essere d'aiuto a chi si deve approcciare al legale oltre che utile per consentire la gestione della pratica nel modo più

  1. semplice,
  2. efficace,
  3. con minor rischio economico.

Per questo motivo l'abbiamo messa a disposizione della nostra clientela e di tutti coloro che potrebbero aver bisogno di un simile strumento operativo per il proprio recupero crediti.

Usa quindi questo manuale come una roadmap per orientarti e porre in essere fin dall'inizio le scelte giuste evitando perdite di tempo ed errori che possono pregiudicare il buon esito della Tua vicenda.

Avv. Alberto Vigani

***

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Convenzione di negoziazione assistita PDF Stampa E-mail

Lo studio legale tributario e del lavoro crede nell'utilità delle procedure alternative al giudizio ordinario e, fra queste, alla pratica funzionalità della negoziazione assistita.

Ecco di seguito un "Esempio di convenzione di negoziazione assistita".

 Avv. Alberto Vigani

CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA

EX L. 162/14 di conversione del D.L. 132/14

TRA

Soggetto promotore: sig. Rossi E.&T. Srl, corrente alla Via Martiri della Libertà n. 3, ________________ , rappresentata, assistita e difesa dall'avv. Menelao Agamennoni del Foro di Napoli, C.F. __________________ – Pec. _________________________ , con domicilio eletto presso lo Studio dello stesso sito in Via C. Verdi n. 32 ad Empoli (SA), con numero di tel. e fax 0981.5569832.

e

Soggetto invitato: Bianchi Srl , P. IVA 05698754523, corrente in San Donà di Piave (VE), via Venezia n. 10, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Bianchi Mario e fin da ora con delega al procuratore nominato Simone Bianchi, al quale viene conferito ogni potere per la trattazione della posizione, rappresentata, assistita e difesa dagli avv.ti Alberto Vigani (CF VGNLRT67T16H823F) – Pec a.vigani[@]pec.avvocati.venezia.it, e Cristiana Stevanato (CF stvcst74p67h823a), del Foro di Venezia, con domicilio eletto presso il loro Studio sito in Via Fausta n. 52, 30020 Eraclea (VE), con numero di telefono 0421.232.172 e fax 0421.232,444.0421.232.172

Premesso che

  • che sussiste controversia tra le parti in ordine alla richiesta di risarcimento danni inoltrata dalla Rossi E.&T. Srl verso la Bianchi Srl in relazione al cantiere di quest'ultima in Venezia presso l'Ospedale SS. Giovanni e Paolo avente ad oggetto la realizzazione di un eliporto in Treviso;

  • che in ordine a tale controversia non è in corso alcun procedimento giurisdizionale;

  • che la Rossi E&T Srl, con comunicazione pec del 23.06.15, ha invitato la società Bianchi Srl, ad aderire ad una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati, al fine di addivenire ad un accordo che evitasse l'azione giudiziaria che la stessa danneggiata ha intenzione di proporre a tutela del diritto di cui si afferma titolare;

  • che la società Bianchi Srl, con comunicazione datata 20.07.15, ha aderito all'invito rivoltogli che a sua volta evitasse l'azione giudiziaria che la stessa, ritenendosi a sua volta danneggiata, ha intenzione di proporre a tutela dei propri diritti;

  • che, impregiudicate le ragioni vantate da ciascuna parte, entrambe hanno interesse a cercare una composizione della lite e percorrere un cammino utile ad addivenire ad un accordo transattivo;

tutto ciò premesso, le Parti, ut supra assistite, rappresentate e difese

DICHIARANO

  1. che la predetta controversia non attiene alla materia del lavoro e non riguarda diritti indisponibili;

  2. che per la predetta controversia è previsto, quale condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria, l'esperimento della negoziazione assistita da uno o più avvocati;

  3. che per la predetta controversia non è prevista, quale condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria, la mediazione ai sensi del D.L. 28/2010;

  4. che gli avvocati che assistono le parti hanno informato le stesse, al momento del conferimento dell’incarico, ai sensi dell’art. 2, comma 7, del d.l. 132/2014, della possibilità di ricorrere all'istituto della negoziazione assistita da uno o più avvocati;

  5. che sono consapevoli che l'accordo di composizione della controversia che fosse eventualmente sottoscritto dalle parti e dagli avvocati all'esito della negoziazione assistita costituirebbe titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale;

  6. che sono consapevoli che, se con l'accordo concluso a seguito di negoziazione assistita le parti stesse concluderanno uno dei contratti o compiranno uno degli atti soggetti a trascrizione, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale di accordo dovrà essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato;

  7. che sono consapevoli che: 1) dal momento della comunicazione dell'invito a concludere la convenzione di negoziazione assistita, e comunque dal momento della sottoscrizione della presente convenzione, si producono, sulla prescrizione dei diritti che sono oggetto di negoziazione, gli effetti della domanda giudiziale; 2) dalla stessa data è impedita, per una sola volta, la decadenza dei medesimi diritti;

e CONVENGONO

  1. di impegnarsi a cooperare per risolvere in modo bonario la suddetta controversia con l'assistenza dei rispettivi avvocati, nel rispetto dei principi di buona fede, lealtà e affidamento, impegnandosi altresì, sia le parti che i rispettivi avvocati, a tenere riservate le informazioni acquisite durante la procedura di negoziazione. Le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso della negoziazione non potranno essere utilizzate in un giudizio che abbia medesimo oggetto;

  2. di ricorrere, a tal fine, alla procedura di negoziazione assistita da uno o più avvocati, come disciplinata dal d.l. n. 132/2014 s.m.i.;

  3. che la procedura di negoziazione assistita da uno o più avvocati dovrà svolgersi entro il termine di giorni 90 (diconsi novanta), a decorrere dalla sottoscrizione della presente convenzione, salva la possibilità di una proroga di un mese da concordarsi per iscritto;

  4. che la negoziazione prevede lo svolgimento sia di incontri sia di conferenze telefoniche;

  5. che i detti incontri saranno tesi a valutare le posizioni delle parti ed, eventualmente, i termini per la definizione bonaria della controversia e del processo verbale di composizione della controversia;

  6. che si potranno disporre approfondimenti istruttori e si potranno richiedere pareri a terzi se concordemente ritenuti necessari;

  7. che potrà disporsi la conclusione anticipata della procedura di negoziazione in caso di comune riconoscimento dell'impossibilità di concludere un accordo.

San Donà di Piave, lì ____________________

Rossi E &T Srl Bianchi Srl

_______________________ ________________________

è autentica è autentica

avv. Menelao Agamennoni avv.ti A. Vigani e C. Stevanato

 

Avv. Alberto Vigani

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Giudice di pace: i complimenti degli Avvocati PDF Stampa E-mail

GIUDICE DI PACE, I COMPLIMENTI DEGLI AVVOCATI

 Un servizio rapido ed efficiente. È il giudizio, in estrema sintesi, che il presidente della Camera degli Avvocati Alberto Vigani ha dato del Giudice di Pace, dopo la presa in carico da parte del Comune. «Il servizio funziona bene con una risposta alle richieste in tempo reale tale da non provocare arretrato – spiega Vigani – Le giacenze sono limitate e i decreti di risposta arrivano nell’arco di pochi giorni». Particolarmente apprezzato il lavoro delle tre dipendenti comunali, Maria Papa, Michela Poli e Elena Ruzza comandate al servizio di cancelleria, in sostituzione del personale ministeriale. Negli uffici di viale Libertà prestano servizio anche un dipendente ministeriale, Pierluigi Schiabel, e tre volontari appartenenti all’Associazione nazionale Carabinieri. «Il personale è cortese e solerte – aggiunge Vigani – e l’efficienza dell’ufficio del Giudice di Pace sandonatese è ancora più evidente se confrontata con altre realtà».

La conferma arriva dai dati relativi ai primi due mesi del 2015. Da record il dato relativo al civile che chiude con un saldo positivo decisamente inusuale. A fronte di 196 nuovi procedimenti iscritti a ruolo, tra decreti ingiuntivi e cause civili, ne sono stati definiti 238. «Si tratta di un risultato, di cui va dato merito a giudici e personale amministrativo, ancora più significativo a fronte dell’aumento di ricorsi, soprattutto contro le sanzioni amministrative – spiega la presidente Michela Girardi – Ha reso possibile questi risultati la raggiunta autonomia del servizio, non più soggetto, per certe funzioni, a applicazioni da parte del Tribunale». È attualmente possibile infatti effettuare tutti i giorni, dal lunedì al venerdì tra le 8,30 e le 11,30, il deposito degli atti e le asseverazioni, invece che una volta a settimana come avvenuto finora. Sempre in ambito civile sono state svolte 148 asseverazioni di perizie o traduzioni. In ambito penale, a gennaio e febbraio sono stati trattati 97 procedimenti e definiti 33. Una media altissima e confermata dai dati provvisori di marzo, relativi a una sola udienza: 33 procedimenti trattati e 9 definiti.

Il Giudice di Pace di San Donà di Piave era stato compreso tra i 667 uffici soppressi un anno fa dal Ministero della Giustizia. È stato successivamente preso in carico da San Donà e altri 7 comuni del territorio (Ceggia, Eraclea, Fossalta, Jesolo, Musile, Noventa, Torre di Mosto). A maggio gli uffici sono stati trasferiti, senza interruzione del servizio, dalla sede di via Trento a quella, più economica, di viale Libertà. Il passaggio di consegne dal personale ministeriale a quello del Comune è avvenuto alla fine di dicembre scorso.  

San Donà di Piave, 5 marzo 2015

 

Comunicato Stampa del Comune di San Donà di Piave

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