L'inserimento di denominazione corrispondente a marchio comunitario appartenente ad altra società concorrente quale metatag del proprio sito (cioè come una delle parole chiave di ricerca nascoste all'utente normale) non può costituire un'ipotesi di contraffazione di marchio. Tale inserimento costituisce atto di concorrenza sleale e, conseguentemente, legittima la società titolare di detto marchio con sede in Italia a ottenere l'inibitoria in via cautelare a norma dell'art. 2598, n. 3, c.c.