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Studio Consulenza Legale & del Lavoro - SLTL Avvocati in Venezia

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In breve

Imputazione del pagamento

  • Per "imputazione di pagamento" si intende il riferimento della prestazione ad un particolare debito da soddisfare.

Il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore.

Il pagamento fatto in conto di capitale e d’interessi deve essere imputato prima agli interessi: è l'art. 1194 del codice civile.

La norma afferma il principio secondo cui il pagamento che non estingua interamente il debito deve essere imputato prima agli interessi ed alle spese, poi al capitale.

Quanto ai presupposti, l'articolo 1194 trova applicazione se:

a) vi è la coesistenza di crediti per capitale e crediti accessori, per interessi o per spese (C. 10149/1991);

b) tali crediti sono parimenti liquidi ed esigibili

c) i pagamenti sono eseguiti volontariamente, e non coattivamente.

Quanto alla prova, dal momento che il criterio legale dell'imputazione del pagamento agli interessi funziona automaticamente, resta a carico del debitore l'onere di dimostrare che il creditore ha acconsentito all'imputazione della somma versata prima al capitale, anziché agli interessi.

***

  • Il pagamento parziale, in acconto, effettuato per adempiere un debito costituito da capitale e interessi, va imputato prima agli interessi.

Chi ha piu' debiti della medesima specie verso la stessa persona puo' dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare.

In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto;

- tra piu' debiti scaduti, a quello meno garantito;

- tra piu' debiti ugualmente garantiti, al piu' oneroso per il debitore;

- tra piu' debiti ugualmente onerosi, al piu' antico.

Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione e' fatta proporzionalmente ai vari debiti:  è l'art. 1193 del codice civile.

Risulta necessario che:

- esistano di più crediti di uno stesso creditore verso lo stesso debitore, che, benché omogenei, abbiano però titolo e causa diversi.

- i pagamenti siano eseguiti volontariamente;

- il creditore possa pretendere l'adempimento;

- i diversi crediti siano tutti esigibil.

La questione dell'imputazione del pagamento, quindi, non è proponibile quando sussista tra le parti un unico debito, giacché l'adempimento di questo, se è totale, ne determina l'estinzione, mentre, se è parziale, comporta la permanenza dell'obbligo di eseguire la prestazione per il residuo, ferma restando per il creditore la possibilità di rifiutare l'adempimento parziale.

***

  • In ogni caso, se taluno, avendo più debiti, accetta una quietanza nella quale il creditore ha dichiarato di imputare il pagamento a uno di essi, non può pretendere un'imputazione diversa, se non vi è stato dolo o sorpresa da parte del creditore: è l'art. 1195 del codice civile.

Pertanto, qualora il debitore non provveda all'imputazione del pagamento ad uno dei suo debiti, tale facoltà spetta al creditore, che la esercita tramite la quietanza. A differenza però dell'imputazione fatta dal debitore, la quietanza non produce effetto se non è accettata dal debitore.

Avv. Alberto Vigani

 

 

 
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Presentazione dello Studio SLTL

SLTL: siamo uno studio multidisciplinare (SLTL sta per Studio Legale Tributario e del Lavoro), fondato dall'avvocato Alberto Vigani del Foro di Venezia, con la propria sede principale in Eraclea, via Fausta 52, in un immobile ad esso dedicato che si affaccia sulla provinciale che collega Jesolo a Caorle. Gli altri due uffici sono situati a San Donà di Piave, a fianco del Tribunale di Venezia Sezione Distaccata (in via Jesolo 46), ed a Treviso (in via San Pelajo 133/A).

La sede principale è in posizione baricentrica al triangolo che ha come vertici le tre principali realtà socio-economiche della Costa del Veneto:  San Donà di Piave, Caorle e Jesolo. In tal modo consente di essere facilmente raggiungibile sia dalla clientela che opera nel rivierasco mondo del  turismo che da coloro che giungono dal limitrofo Passante di Venezia-Mestre e dall'autostrada A4.

Organizzato negli anni per rispondere nel modo più efficace alle esigenze dei clienti ed estendere con la massima competenza il proprio campo d’azione, lo Studio si posiziona al centro di una fitta rete di piccole e medie imprese, estremamente dinamiche e a vocazione internazionale, per le quali è strumento di ulteriore crescita e ricchezza.

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Lo Studio si avvale di circa venti tra avvocati, dottori commercialisti e consulenti del lavoro, in grado di operare in tempo reale al fianco dei clienti imprenditori.

Lo Studio nasce dall’esperienza più che quarantennale di un gruppo di professionisti accuratamente selezionati, fra i più validi del settore e fra i più capaci, con i quali è stato perseguito l’obiettivodi raggiungere la massima competenza nelle problematiche fiscali e societarie. Oggi partecipano all'attività professionale dello studio gli avvocati Roberto Tumiotto, Franco Roman, Cristiana Stevanato e Luana Lucchetta, anchessì appartenenti al Foro Veneziano ed iscritti all'Ordine degli Avvocati di Venezia.
Da vari anni, inoltre, lo Studio assiste e affianca numerose associazioni di categoria, nonché enti ed istituzioni pubbliche. 

Con la "Riforma Forense" (in materia di crediti da lavoro, sinistri stradali e malasanità) lo studio ha esplorato con immediato interesse le nuove forme di parcellazione su obiettivo trovando da subito soddisfazioni proprie e della clientela.

 

 

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