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Responsabilitā solidale delle parti nei confronti del CTU |
IL COMPENSO DEL CTU RESTA IN SOLIDO A CARICO DI TUTTE LE PARTI PROCESSUALIIn tema di consulenza tecnica di ufficio, il compenso dovuto al consulente va posto solidalmente a carico di tutte le parti, atteso che l'attività posta in essere dal professionista è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia, che invece non rileva nei rapporti interni tra le parti, nei quali la ripartizione delle spese è regolata dal diverso principio della soccombenza. La Cassazione precisa la solidarietà di tutte la parti nei confronti dell'obbligo di pagare il compenso del CTU: invero, il fatto che il giudice abbia liquidato gli onorari del CTU ponendoli per metà a carico di ciascuna parte, non esclude la natura solidale del debito delle parti nei confronti del c.t.u. L'eventuale ripartizione del compenso tra le parti, infatti, è rilevante solo ai fini del rapporto interno tra le stesse e, quindi, ai fini del regresso, ma non nei confronti del Avv. Alberto Vigani
Cassazione Civile, sez. III, 19-09-2006, n. 20314 - Pres. VITTORIA Paolo - Est. SEGRETO Ne consegue che il solo fatto che il giudice, nel provvedere alla liquidazione, abbia posto questa spesa processuale per metà a carico di ciascuna parte, non esclude la natura solidale del debito delle parti nei confronti del c.t.u. L'eventuale ripartizione del compenso tra le parti, infatti, è rilevante solo ai fini del rapporto interno tra le stesse e, quindi, ai fini del regresso, ma non nei confronti del 4. Il giudice dell'esecuzione e quello dell'opposizione alla stessa, nell'interpretare il titolo esecutivo, contenente la liquidazione delle spese in favore del c.t.u., e, quindi, nell'individuare il soggetto obbligato, devono tenere presente il suddetto principio, ovviamente - però - nei limiti in cui tale interpretazione sia possibile, senza modificare il titolo stesso, il che esulerebbe dal compito interpretativo del titolo da parte di tali giudici. 5. Nell'ipotesi in cui - invece - il giudice si è limitato a porre pro quota a carico delle parti la spesa in questione, il giudice dell'esecuzione e quello dell'opposizione alla stessa nell'interpretazione del titolo, potendo astrattamente ritenere sia che tale ripartizione attenga solo ai rapporti interni tra le parti, che risultano obbligate nel titolo, sia che il giudice della liquidazione abbia anche inteso escludere la solidarietà tra i soggetti da lui individuati come obbligati, devono privilegiare necessariamente il canone ermeneutico secondo cui il giudice della liquidazione abbia inteso conformarsi al suddetto principio giuridico della solidarietà tra le parti processuali nel debito di pagamento delle spese di consulenza. Infatti è principio informatore dell'ermeneutica giuridica che, allorché siano possibili più 6. Pertanto il ricorso va accolto, va cassata l'impugnata sentenza e, decidendo la causa nel merito, va rigettata l'opposizione. Va condannato l'opponente al pagamento delle spese processuali sostenute dall'opposto nel giudizio P.Q.M. Accoglie il ricorso. Cassa l'impugnata sentenza e, decidendo la causa nel merito, rigetta Condanna l'opponente al pagamento delle spese sostenute dall'opposto nel giudizio di merito, liquidate in complessivi Euro 520,00, di cui Euro 20,00 per spese, Euro 100,00 per diritti ed Euro 400,00 per onorario, e per questo giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 600,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
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