Imputazione del pagamento
Il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore. Il pagamento fatto in conto di capitale e d’interessi deve essere imputato prima agli interessi: è l'art. 1194 del codice civile. La norma afferma il principio secondo cui il pagamento che non estingua interamente il debito deve essere imputato prima agli interessi ed alle spese, poi al capitale. Quanto ai presupposti, l'articolo 1194 trova applicazione se: a) vi è la coesistenza di crediti per capitale e crediti accessori, per interessi o per spese (C. 10149/1991); b) tali crediti sono parimenti liquidi ed esigibilic) i pagamenti sono eseguiti volontariamente, e non coattivamente. Quanto alla prova, dal momento che il criterio legale dell'imputazione del pagamento agli interessi funziona automaticamente, resta a carico del debitore l'onere di dimostrare che il creditore ha acconsentito all'imputazione della somma versata prima al capitale, anziché agli interessi. ***
Chi ha piu' debiti della medesima specie verso la stessa persona puo' dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; - tra piu' debiti scaduti, a quello meno garantito; - tra piu' debiti ugualmente garantiti, al piu' oneroso per il debitore; - tra piu' debiti ugualmente onerosi, al piu' antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione e' fatta proporzionalmente ai vari debiti: è l'art. 1193 del codice civile. Risulta necessario che: - esistano di più crediti di uno stesso creditore verso lo stesso debitore, che, benché omogenei, abbiano però titolo e causa diversi. - i pagamenti siano eseguiti volontariamente; - il creditore possa pretendere l'adempimento; - i diversi crediti siano tutti esigibil. La questione dell'imputazione del pagamento, quindi, non è proponibile quando sussista tra le parti un unico debito, giacché l'adempimento di questo, se è totale, ne determina l'estinzione, mentre, se è parziale, comporta la permanenza dell'obbligo di eseguire la prestazione per il residuo, ferma restando per il creditore la possibilità di rifiutare l'adempimento parziale. ***
Pertanto, qualora il debitore non provveda all'imputazione del pagamento ad uno dei suo debiti, tale facoltà spetta al creditore, che la esercita tramite la quietanza. A differenza però dell'imputazione fatta dal debitore, la quietanza non produce effetto se non è accettata dal debitore. Avv. Alberto Vigani
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Responsabilitā solidale delle parti nei confronti del CTU |
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IL COMPENSO DEL CTU RESTA IN SOLIDO A CARICO DI TUTTE LE PARTI PROCESSUALIIn tema di consulenza tecnica di ufficio, il compenso dovuto al consulente va posto solidalmente a carico di tutte le parti, atteso che l'attività posta in essere dal professionista è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia, che invece non rileva nei rapporti interni tra le parti, nei quali la ripartizione delle spese è regolata dal diverso principio della soccombenza. La Cassazione precisa la solidarietà di tutte la parti nei confronti dell'obbligo di pagare il compenso del CTU: invero, il fatto che il giudice abbia liquidato gli onorari del CTU ponendoli per metà a carico di ciascuna parte, non esclude la natura solidale del debito delle parti nei confronti del c.t.u. L'eventuale ripartizione del compenso tra le parti, infatti, è rilevante solo ai fini del rapporto interno tra le stesse e, quindi, ai fini del regresso, ma non nei confronti del Avv. Alberto Vigani
Cassazione Civile, sez. III, 19-09-2006, n. 20314 - Pres. VITTORIA Paolo - Est. SEGRETO Ne consegue che il solo fatto che il giudice, nel provvedere alla liquidazione, abbia posto questa spesa processuale per metà a carico di ciascuna parte, non esclude la natura solidale del debito delle parti nei confronti del c.t.u. L'eventuale ripartizione del compenso tra le parti, infatti, è rilevante solo ai fini del rapporto interno tra le stesse e, quindi, ai fini del regresso, ma non nei confronti del 4. Il giudice dell'esecuzione e quello dell'opposizione alla stessa, nell'interpretare il titolo esecutivo, contenente la liquidazione delle spese in favore del c.t.u., e, quindi, nell'individuare il soggetto obbligato, devono tenere presente il suddetto principio, ovviamente - però - nei limiti in cui tale interpretazione sia possibile, senza modificare il titolo stesso, il che esulerebbe dal compito interpretativo del titolo da parte di tali giudici. 5. Nell'ipotesi in cui - invece - il giudice si è limitato a porre pro quota a carico delle parti la spesa in questione, il giudice dell'esecuzione e quello dell'opposizione alla stessa nell'interpretazione del titolo, potendo astrattamente ritenere sia che tale ripartizione attenga solo ai rapporti interni tra le parti, che risultano obbligate nel titolo, sia che il giudice della liquidazione abbia anche inteso escludere la solidarietà tra i soggetti da lui individuati come obbligati, devono privilegiare necessariamente il canone ermeneutico secondo cui il giudice della liquidazione abbia inteso conformarsi al suddetto principio giuridico della solidarietà tra le parti processuali nel debito di pagamento delle spese di consulenza. Infatti è principio informatore dell'ermeneutica giuridica che, allorché siano possibili più 6. Pertanto il ricorso va accolto, va cassata l'impugnata sentenza e, decidendo la causa nel merito, va rigettata l'opposizione. Va condannato l'opponente al pagamento delle spese processuali sostenute dall'opposto nel giudizio P.Q.M. Accoglie il ricorso. Cassa l'impugnata sentenza e, decidendo la causa nel merito, rigetta Condanna l'opponente al pagamento delle spese sostenute dall'opposto nel giudizio di merito, liquidate in complessivi Euro 520,00, di cui Euro 20,00 per spese, Euro 100,00 per diritti ed Euro 400,00 per onorario, e per questo giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 600,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
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