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Nel regime ordinario delle locazioni urbane fissato dalla legge n. 392 del 1978, la disciplina di cui all'art. 55, relativa alla concessione di un termine per il pagamento dei canoni locatizi scaduti e per la sanatoria del relativo inadempomento non opera in tema di contratti aventi ad oggetto immobili destinati ad uso diverso da quello abitativo.
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Convenzione assistenza continuativa: serve anche a voi?La nostra esperienza dici di SI! Avv. Alberto Vigani Per questa ragione, lo studio presta assistenza legale continuativa a favore di imprese e professionisti nel rispetto delle vigenti tariffe forensi e del Codice deontologico: al fine di consentire l'attività di assistenza legale continuativa è predisposta a favore della clientela una convenzione che tutela il rapporto con l'assitito. Con il supporto on demand e full time viene così garantita al cliente una gestione tempestiva ed esatta degli aspetti legali della propria vita aziendale e professionale permettendo di intervenire in prevenzione all'insorgere o al complicarsi di vertenze legali. Fruendo del servizio, il cliente ha di fatto a sua disposizione un ufficio legale in outsourcing che potrà occuparsi in sicurezza di tutte le questioni legali di seguito elencate, o in quelle di esse di interesse aziendale:
La convenzione è di durata annuale, o semestrale, ed è concepita per offrire al clientela la pianificazione dell'assistenza richiesta con un costo certo e forfettariamente prestabilito.
Il corrispettivo annuale e la rateazione mensile, previa individuazione delle esatte attività di interesse e le loro quantità, vengono computati, al momento dell'accordo convenzionale , in via forfettaria sulla base delle vigenti tariffe professionali e in proporzione al prevedibile impegno. Dai compensi professionali vanno distinti i costi per spese sostenute e documentate che verranno separatamente quantificati per come e se effettivamente sostenuti nell'attività stragiudiziale. Non si include nel compenso forfetario quanto lo studio percepirà direttamente quale compenso previsto a carico della controparte e quanto dalla stessa riconosciuto e corrisposto in via stragiudiziale e conciliativa. L'accordo convenzionale praticato dallo studio è conforme al dispsoto dell'art. 45 del vigente codice deontologico forense : "ART. 45 - Accordi sulla definizione dei compenso Per verificare la miglior assistenza di cui può godere la Tua azienda, scrivici a Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo Avv. Alberto Vigani Per ogni approfondimento puoi anche contattarci ai seguenti recapiti telefonici: tel. +39 0421.232172 o+39 0421.232181; o seguici su Facebook .
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