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Studio Consulenza Legale & del Lavoro - SLTL Avvocati in Venezia

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In breve

Imputazione del pagamento

  • Per "imputazione di pagamento" si intende il riferimento della prestazione ad un particolare debito da soddisfare.

Il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore.

Il pagamento fatto in conto di capitale e d’interessi deve essere imputato prima agli interessi: è l'art. 1194 del codice civile.

La norma afferma il principio secondo cui il pagamento che non estingua interamente il debito deve essere imputato prima agli interessi ed alle spese, poi al capitale.

Quanto ai presupposti, l'articolo 1194 trova applicazione se:

a) vi è la coesistenza di crediti per capitale e crediti accessori, per interessi o per spese (C. 10149/1991);

b) tali crediti sono parimenti liquidi ed esigibili

c) i pagamenti sono eseguiti volontariamente, e non coattivamente.

Quanto alla prova, dal momento che il criterio legale dell'imputazione del pagamento agli interessi funziona automaticamente, resta a carico del debitore l'onere di dimostrare che il creditore ha acconsentito all'imputazione della somma versata prima al capitale, anziché agli interessi.

***

  • Il pagamento parziale, in acconto, effettuato per adempiere un debito costituito da capitale e interessi, va imputato prima agli interessi.

Chi ha piu' debiti della medesima specie verso la stessa persona puo' dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare.

In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto;

- tra piu' debiti scaduti, a quello meno garantito;

- tra piu' debiti ugualmente garantiti, al piu' oneroso per il debitore;

- tra piu' debiti ugualmente onerosi, al piu' antico.

Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione e' fatta proporzionalmente ai vari debiti:  è l'art. 1193 del codice civile.

Risulta necessario che:

- esistano di più crediti di uno stesso creditore verso lo stesso debitore, che, benché omogenei, abbiano però titolo e causa diversi.

- i pagamenti siano eseguiti volontariamente;

- il creditore possa pretendere l'adempimento;

- i diversi crediti siano tutti esigibil.

La questione dell'imputazione del pagamento, quindi, non è proponibile quando sussista tra le parti un unico debito, giacché l'adempimento di questo, se è totale, ne determina l'estinzione, mentre, se è parziale, comporta la permanenza dell'obbligo di eseguire la prestazione per il residuo, ferma restando per il creditore la possibilità di rifiutare l'adempimento parziale.

***

  • In ogni caso, se taluno, avendo più debiti, accetta una quietanza nella quale il creditore ha dichiarato di imputare il pagamento a uno di essi, non può pretendere un'imputazione diversa, se non vi è stato dolo o sorpresa da parte del creditore: è l'art. 1195 del codice civile.

Pertanto, qualora il debitore non provveda all'imputazione del pagamento ad uno dei suo debiti, tale facoltà spetta al creditore, che la esercita tramite la quietanza. A differenza però dell'imputazione fatta dal debitore, la quietanza non produce effetto se non è accettata dal debitore.

Avv. Alberto Vigani

 

 

 
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Avvocati per dipendenti Casa di Riposo PDF Stampa E-mail

AVVOCATI PER DIPENDENTI CASA RIPOSO

SAN DONÀ. Si sono rivolti a due avvocati per tutelare il loro posto di lavoro. È la scelta compiuta da 34 dipendenti (su un totale di 120) della casa di riposto “Monumento ai caduti” che sono rappresentati dagli avvocati Alberto Vigani di Eraclea e Diletta Saramin di San Donà. Ma sembra che altri 15 lavoratori abbiano manifestato l’intenzione di affidarsi agli stessi legali.
Gli operatori della casa di riposo hanno coinvolto i legali in vista del passaggio del personale alla nuova residenza sanitaria assistita che sarà costruita in via Calnova con una partnership pubblico-privata con la cooperativa “Socioculturale” che deterrà il 51% delle quote della nuova società. Questo in concomitanza con la trattativa aperta dei sindacati Fp-Cgil, Fp-Cisl e Fpl- Uil che nei giorni scorsi hanno raggiunto un accordo con l’ipab. Accordo definito dalle sigle sindacali in modo congiunto come «migliore risultato possibile per i lavoratori, a fronte di una decisione sbagliata del cda dell’ipab». Ma il percorso volto alla tutela del posto di lavoro resta aperto. L'ipab prevede, infatti, di trasferire il personale o una parte di esso, alle dipendenze della nuova società privata a partecipazione pubblica, con alcune ripercussioni sul rapporto contrattuale.  
 «I nostri assistiti intendono essere informati e assicurati in merito alla loro futura posizione lavorativa - confermano Vigani e Saramin - Non c’è chiarezza su alcuni punti riguardanti la realizzazione della nuova struttura. Non ci interessa tanto il discutere in astratto dell’inquadramento lavorativo, già compiuto dai referenti sindacali, quanto di verificare le condizioni effettive dei dipendenti. I nostri assistiti, infatti, non hanno preso parte all’assemblea che ha ratificato l’accordo tra sindacati assieme ad rsu, ipab e la nuova società».  In quell’occasione l’assemblea si era espressa con oltre una sessantina di votanti a favore, due le astensioni. «Il nostro intervento serve a fare luce su alcuni aspetti pratici per i dipendenti che non hanno partecipato a quell’incontro – continuano Vigani e Saramin – ma intendono ottenere alcune rassicurazioni riguardanti questioni individuali come la garanzia che il posto di lavoro rimarrà nello stesso contesto sandonatese o le modalità di versamento del trattamento di fine rapporto. Alcuni operatori, inoltre, andranno in pensione tra dicembre ed aprile per cui sono preoccupati delle modalità della loro quiescenza. Si tratta di esigenze concrete che variano in base elle esigenze dei singoli che se chiarite consentiranno agli operatori di pianificare meglio il loro futuro».
I due legali spiegano di aver avviato un dialogo con la presidente dell’ipab Claudia Palmarini e con l’avvocato Dimitri Girotto, che si occupa degli aspetti legali della casa di riposo.

Gazzettino 16 luglio 2018 - Davide De Bortoli

 
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