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In breve

Imputazione del pagamento agli interessi - art. 1194 Codice Civile

Il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore. Il pagamento fatto in conto di capitale e d'interessi deve essere imputato prima agli interessi. Il pagamento parziale, in acconto, effettuato per adempiere un debito costituito da capitale e interessi, va imputato prima agli interessi.

 
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Il Sindaco ha diritto di critica politica PDF Stampa E-mail

IL SINDACO AVEVA RAGIONE

Secondo il Tribunale sandonatese, va confermato il legittimo esercizio della critica politica da parte del sindaco Graziano Teso nei confronti del suo oppositore Stefano Boso. Questo perché esso, pur contemplando toni aspri e di disapprovazione più pungenti ed incisivi rispetto a quelli comunemente adoperati nei rapporti interpersonali fra privati cittadini, non ha mai palesemente travalicato i limiti della convivenza civile ne ha usato offese gratuite prive della finalità di pubblico interesse, ma ha solo usato argomenti per criticare i programmi e le azioni dell'avversario senza insultarlo e senza evocare una pretesa sua indegnità personale.

In effetti, quando il Sindaco Teso diede del Giuda al Boso era coperto dall'esimente del diritto di critica politica che nel fatto in questione trae origine dall'intendimento di portare a conoscenza della pubblica opinione la scelta dell'ex assessore di firmare le proprie dimissioni e causare il commissariamento del comune nonostante nella giunta di poche ore prima avesse dichiarato che non vi erano problemi e che tutto proseguiva normalmente.

Nessun rilievo aveva del resto la circostanza che la frase sia stata pronunciata in Chiesa: si trattava infatti di funzione civile, tenutasi al chiuso per ragioni climatiche (e la circostanza non è stata contestata dallo stesso Boso).

Anzi una parte di quanto pretesamente contestato dall'ex assessore è così privo di valenza offensiva da essere ritenuto dal Giudice condivisibile per ogni persona di fede.

Alla soccombenza seguono le spese legali. Il Boso dovrà pertanto rifondere le spese di lite al Sindaco Teso come da liquidazione da parte del magistrato in sentenza.

Avv. Alberto Vigani

 

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE CIVILE DI VENEZIA SEZIONE DISTACCATA DI SAN DONA’ DI PIAVE

in persona della dr.ssa Viviana Mele ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 17074 del R.G.A.C.C. dell’anno 2007, trattenuta in decisione nell’udienza del 7.10.2010 e vertente

TRA

BOSO STEFANO

rappresentato e difeso dall’avv. Alberto Teso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in San Dona’ di Piave (VE), Galleria Leon Bianco n. 2/1, come da mandato a margine dell’atto di citazione ATTORE

E

TESO GRAZIANO

rappresentato e difeso dagli avv. Alberto A. Vigani e Franco Roman ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Eraclea (VE), Via Fausta n. 52, come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta CONVENUTO

OGGETTO: risarcimento del danno

Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 7.10.2010

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il sig. Boso Stefano ha citato in giudizio il sig. Teso Graziano, chiedendo il risarcimento del danno non patrimoniale che assume di aver subito per lesione dei propri diritti all’onore, alla reputazione ed all’immagine, in una serie di episodi illustrati nell’atto di citazione.

Al fine di affrontare la questione occorre chiarire, in punto di fatto, che attore e convenuto appartenevano originariamente alla stessa corrente politica, avendo assunto la qualifica il primo di assessore al commercio ed il secondo di sindaco nella medesima amministrazione del Comune di Eraclea.

Nel novembre 2006 l’attore ha rassegnato, insieme ad altri consiglieri, le proprie dimissioni; ciò ha comportato la caduta dell’amministrazione comunale e del sindaco ed il commissariamento del Comune di Eraclea. In seguito il sig. Boso ha aderito alla corrente “Impegno per Eraclea”, diversa da quella del sig. Teso.

Le affermazioni di cui si discuterà in seguito, dunque, si inseriscono nell’ambito di un dibattito politico tra soggetti che, originariamente alleati, si sono poi contrapposti sulla scena della competizione elettorale.

Orbene, da un punto di vista generale occorre premettere che “Il legittimo esercizio della critica politica, inteso come esimente rilevante anche ai fini della responsabilità civile da ingiuria e/o diffamazione, pur potendo contemplare toni aspri e di disapprovazione più pungenti ed incisivi rispetto a quelli comunemente adoperati nei rapporti interpersonali fra privati cittadini, non deve, però, palesemente travalicare i limiti della convivenza civile, mediante offese gratuite, come tali prive della finalità di pubblico interesse, e con l'uso di argomenti che, lungi dal criticare i programmi e le azioni dell'avversario, mirino soltanto ad insultarlo o ad evocarne una pretesa indegnità personale”. (Cass, 4325 del 23.2.2010).

Inoltre “In tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, qualora la narrazione di determinati fatti sia esposta insieme alle opinioni dell'autore dello scritto, in modo da costituire nel contempo esercizio di cronaca e di critica, la valutazione della continenza non può essere condotta sulla base di criteri solo formali, richiedendosi, invece, un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita (art. 21 Cost.); bilanciamento ravvisabile nella pertinenza della critica all'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, ma di quella interpretazione del fatto, che costituisce, assieme alla continenza, requisito per l'esimente dell'esercizio del diritto di critica. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, rilevando che il contenuto degli articoli costituenti la ritenuta "campagna denigratoria", era ispirato da un'inequivoca contrapposizione politica, che si risolveva in una critica nella quale l'uso di un linguaggio particolarmente pungente ed incisivo trovava i più ampi spazi di legittimità, sicché l'affermazione del loro carattere diffamatorio, indipendentemente dalla specifica considerazione del loro contenuto e del conseguente bilanciamento dei riferiti interessi, doveva ritenersi compiuta in violazione del principio stabilito dall'art. 21 Cost.)”. (Cass., n. 25 del 7.1.2009).

Ciò chiarito, occorre accertare se nel caso di specie sussistano o meno i presupposti della lesione all’onore ed alla reputazione lamentati dal sig. Boso. Quanto all’articolo comparso in data 11.11.2005 sul Quotidiano “La Nuova Venezia”, va rilevato che lo stesso è di genericità estrema ed è carente di qualsivoglia riferimento alla parte attrice. Lo stesso è, inoltre, privo di carattere offensivo o diffamatorio.

Quanto agli articoli comparsi su La Nuova Venezia dell’8.8.2006 e del 9.8.2006, va rilevato che nel parallelo procedimento penale il GIP del Tribunale di Padova ha disposto l’archiviazione, rigettando altresì l’opposizione dei querelanti. Parimenti, il GIP del Tribunale di Venezia ha disposto l’archiviazione del procedimento penale instaurato in merito alle affermazioni comparse su Il Gazzettino in data 8.8.2006 e 9.8.2006.

Non hanno pregio le affermazioni dell’attore circa il carattere autonomo del giudizio civile e di quello penale: le stesse infatti riguardano il diverso regime probatorio vigente nei due procedimenti, ma non escludono la rilevanza di un accertamento che – a prescindere dai mezzi di prova – escluda in sé la sussistenza del reato.

Anche a voler prescindere dalle pronunce adottate in sede penale, va comunque rilevato che le espressioni additate dall’attore non contengono alcun riferimento diretto allo stesso e rientrano, per la genericità dei toni, nel chiaro solco della critica politica. Quanto all’episodio delle celebrazioni del IV Novembre 2005, durante le quali il sig. Boso diede del “giuda” ai consiglieri comunali dimissionari, va ricordato che “In tema di diffamazione, sussiste l'esimente del diritto di critica politica qualora, all'esito di una seduta consiliare, un consigliere comunale rivolga - dirigendosi verso la postazione della stampa - all'indirizzo di un collega di partito l'espressione 'è un Giuda’, considerato che il diritto di critica si concreta nell'espressione di un giudizio o di un'opinione che, come tale, non può essere rigorosamente obiettiva ed, a maggior ragione, ciò vale in ambito politico in cui risulta preminente l'interesse generale al libero svolgimento della vita democratica e che, nella specie, l'epiteto succitato trae origine dall'intendimento di portare a conoscenza della pubblica opinione la scelta della parte civile di dissociarsi dalla linea ufficiale del gruppo di appartenenza votando contro la delibera da questo proposta, nonostante nella pre-riunione non avesse sollevato obiezioni di sorta”. (Cass. Pen., n.9084 dell’8.2.2008; conformi n. 13565 del 13.3.2008 e n. 13880 del 18.12.2007).

Orbene, nel caso di specie è emerso che l’espressione venne utilizzata nei confronti di consiglieri comunali che, avendo rassegnato le dimissioni nei giorni immediatamente precedenti, avevano causato la caduta della giunta ed il commissariamento del Comune. L’espressione dunque intendeva chiaramente fare riferimento ad un tradimento attuato da quelli che, fino a quel momento, erano stati membri del medesimo partito. La stessa dunque è stata pronunciata nel rispetto del diritto di critica politica, attenendo ad uno specifico episodio verificatosi nelle ore immediatamente precedenti.

Alcun rilievo ha poi la circostanza che la frase sia stata pronunciata in Chiesa: si trattava infatti di funzione civile, tenutasi al chiuso per ragioni climatiche (la circostanza non è stata contestata dall’attore). Inoltre si tratta di espressione radicata nel chiaro quadro della contrapposizione politica, come tale non interessata da eventuali risvolti religiosi. Il commissariamento del Comune costituiva infatti senza dubbio alcuno dato conosciuto dalla collettività: l’espressione dunque, anche da parte dell’auditorio, era necessariamente intesa come chiaro riferimento alle recentissime vicende della vita politica.

Del tutto privo di portata offensiva, poi, il discorso riferito a coloro che si professano cristiani praticanti, con invito ad assumere comportamento conforme alla fede: da un lato, si tratta di espressione di genericità tale da non essere riferibile ad alcuno; dall’altro lato, la stessa contiene una esortazione priva di carattere offensivo ed, anzi, condivisibile da chiunque si dichiari fedele. Quanto all’articolo comparso su www.noiconvoipereraclea.it (pag. 4 atto di citazione), va rilevato in primo luogo che non è stata data alcuna prova che l’articolo stesso sia stato redatto dal convenuto o sia ad esso riferibile. Lo stesso infatti è privo di sottoscrizione e paternità. Il contenuto dell’articolo, inoltre, attiene strettamente alla critica politica e mira ad informare la collettività su vicende che sono di interesse pubblico, senza debordare in toni in sé denigratori od offensivi.

Quanto all’episodio del Consiglio Comunale dell’8.3.2007, in cui il sig. Teso pone dubbi sul fatto che il sig. Boso porti effettivamente sangue Boso, va in primo luogo rilevato che si tratta di espressione pronunciata in sede di contrasto politico animato e nella sede del consiglio comunale. Va comunque precisato che l’espressione non mira a porre dubbi sulla paternità del sig. Boso, ma attiene chiaramente alla tempra ed allo spirito che si ritengono insiti nel sangue dei Boso. Quanto ai discorsi riportati alle pagine 9 e 10 dell’atto di citazione, va rilevato che gli stessi, invero in sé confusi, appaiono generici, privi di riferimenti espressi al sig. Boso e comunque carenti di qualsivoglia carattere offensivo o denigratorio.

Anche gli episodi riferiti all’imprenditoria paterna del sig. Boso, le cui partecipazioni societarie non sono state contestate in questo giudizio, corrisponde ai canoni della critica politica e mira a soddisfare un interesse della collettività all’informazione su questioni di interesse generale. Si ricordi in particolare che “Sussiste l'esimente dell'esercizio del diritto di critica politica (art. 51 cod. pen.) nel caso in cui - con lettera recapitata al Consiglio comunale - siano rivolte aspre critiche ad un consigliere concernenti fatti risultati veri, relativi al cumulo di molteplici cariche politiche remunerate, all'incompatibilità implicante dimissioni da alcune cariche, alla possibilità di attività professionali in conflitto con lo stesso Comune, stigmatizzandone l'attività in quanto preordinata ad "arraffare" il più possibile per sé, "fregandosene" del resto, considerato che il diritto di critica si concreta nella espressione di un giudizio o di un'opinione che, nella specie, accertata la verità dei fatti e l'applicabilità del diritto di critica politica, non è violato il limite della continenza, tenuto conto della perdita di carica offensiva di alcune espressioni nel contesto politico in cui la critica assume spesso toni aspri e vibrati e del fatto che la critica può assumere forme tanto più incisive e penetranti quanto più elevata è la posizione pubblica del destinatario. (Cass. Pen., n. 27339 del 13.6.2009)”.

Conclusivamente, alcuno degli episodi menzionati dal sig. Boso assume carattere lesivo della reputazione, dell’onore o dell’immagine dello stesso: vuoi per la genericità delle dichiarazioni e per l’assenza di qualsiasi riferimento all’attore; vuoi per il contesto di dibattito e contrapposizione politica in cui si inseriscono; vuoi per l’interesse collettivo a conoscere vicende legate ad un personaggio pubblico; vuoi per il rispetto dei canoni propri della critica politica tutelata dall’art. 21 della Costituzione.

La domanda dell’attore è dunque infondata e va rigettata. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia – Sezione distaccata di San Dona’ di Piave, definitivamente pronunciando nella causa N 17074/07 RG, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa: Rigetta la domanda dell’attore; Condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore di parte convenuta, spese che liquida in € 1.913,00 per diritti, € 4.690,00 per onorari, € 31,08 per spese, oltre accessori come per legge.

San Dona’ di Piave, 10.1.2011

Il giudice Dott.ssa Viviana Mele



 




 
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