Imputazione del pagamento
Il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore. Il pagamento fatto in conto di capitale e d’interessi deve essere imputato prima agli interessi: è l'art. 1194 del codice civile. La norma afferma il principio secondo cui il pagamento che non estingua interamente il debito deve essere imputato prima agli interessi ed alle spese, poi al capitale. Quanto ai presupposti, l'articolo 1194 trova applicazione se: a) vi è la coesistenza di crediti per capitale e crediti accessori, per interessi o per spese (C. 10149/1991); b) tali crediti sono parimenti liquidi ed esigibilic) i pagamenti sono eseguiti volontariamente, e non coattivamente. Quanto alla prova, dal momento che il criterio legale dell'imputazione del pagamento agli interessi funziona automaticamente, resta a carico del debitore l'onere di dimostrare che il creditore ha acconsentito all'imputazione della somma versata prima al capitale, anziché agli interessi. ***
Chi ha piu' debiti della medesima specie verso la stessa persona puo' dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; - tra piu' debiti scaduti, a quello meno garantito; - tra piu' debiti ugualmente garantiti, al piu' oneroso per il debitore; - tra piu' debiti ugualmente onerosi, al piu' antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione e' fatta proporzionalmente ai vari debiti: è l'art. 1193 del codice civile. Risulta necessario che: - esistano di più crediti di uno stesso creditore verso lo stesso debitore, che, benché omogenei, abbiano però titolo e causa diversi. - i pagamenti siano eseguiti volontariamente; - il creditore possa pretendere l'adempimento; - i diversi crediti siano tutti esigibil. La questione dell'imputazione del pagamento, quindi, non è proponibile quando sussista tra le parti un unico debito, giacché l'adempimento di questo, se è totale, ne determina l'estinzione, mentre, se è parziale, comporta la permanenza dell'obbligo di eseguire la prestazione per il residuo, ferma restando per il creditore la possibilità di rifiutare l'adempimento parziale. ***
Pertanto, qualora il debitore non provveda all'imputazione del pagamento ad uno dei suo debiti, tale facoltà spetta al creditore, che la esercita tramite la quietanza. A differenza però dell'imputazione fatta dal debitore, la quietanza non produce effetto se non è accettata dal debitore. Avv. Alberto Vigani
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Guida Breve: il recupero crediti su decreto ingiuntivo |
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IL RECUPERO CREDITISU DECRETO INGIUNTIVOGUIDA BREVE Come e quando si può ottenere l’emissione del decreto contro il debitore.
Il decreto è richiesto all’autorità giudiziaria con ricorso da depositarsi in duplice copia in tribunale o all’ufficio del giudice di pace competenti per territorio e per valore. Il giudice di pace è competente per ricorsi in materia civile fino a 5.000 euro e fino a 20.000 per ricorsi inerenti rimborsi danni da circolazione di veicoli. L’ingiunzione è emessa entro 30 giorni dalla domanda. L’istituto nasce come strumento di veloce tutela del credito per tutti coloro che abbiano in proprie mani una prova documentale, e ciò sul presupposto che tale prova sia talmente convincente da giustificare l’emissione di un ordine giudiziale anche a contraddittorio differito, ovvero consentendo la verifica dei presupposti dell'ingiunzione in fase postuma alla stessa. Pertanto la prova documentale deve essere tale secondo i principi generali, salve le facilitazioni di cui all’art. 633 nn. 2 e 3 e 634 c.p.c., casi da considerare di stretta interpretazione. Questo è stato concepito perché si è ritenuto che la disponibilità di una prova documentale in senso proprio consenta di presumere una certa affidabilità della pretesa creditoria e può oltretutto costituire un elemento dissuasore per il debitore al fine di evitare opposizioni determinate dal mero fine dilatorio o volte solo a costringere il creditore a “scoprire le carte”. La regola generale vuole la “prova documentale” del credito, quindi la prova della sua sussistenza, entità, esigibilità. Per questa ragione la sola fattura – in quanto documento di formazione unilaterale, che lascia non supporre, ma solo sperare, che la sottostante prestazione sia stata pattuita (con un precedente contratto) ed eseguita – può essere ritenuta dal Magistrato, nel suo apprezzamento di merito, insufficiente a costituire la detta prova documentale: un tanto al fine di scongiurare il rischio di un un'ingiunzione fondata su di una fattura che obblighi alla opposizione un presunto debitore contro il quale il creditore non abbia in realtà alcun credito.In forza di tali motivazioni i giudici, se si tratta di contratto a prestazioni corrispettive, chiedono spesso di dimostrare l’esecuzione della propria prestazione, da parte di chi ne chiede il pagamento. Se invece il credito era sottoposto a condizione, è chiesta prova del suo avveramento (o il mancato avveramento, secondo il patto). Secondo codice, occorre l’estratto notarile delle scritture contabili ove è registrata la fattura per cui si chiede ingiunzione (per così attestare la regolare tenuta dei libri ex art. 2214 c.c.) e, nonostante sia stata abrogata la necessità della vidimazione delle dette scritture, sovente non bastano le autocertificazioni sostitutive o, ancor meno, copie autenticate dal segretario comunale. Poiché detta produzione è rappresentativa della volontà di dare tutela solo a chi abbia la propria contabilità fiscale secondo norma si è visto anche richiedere che l’estratto riguardi più pagine per una verifica sommaria da parte del giudice della complessiva regolarità della tenuta, così ritenendo non sufficiente l’estrazione dell’unica appostazione relativa al credito in questione. È importante poi rammentare che il giudice può sempre rilevare di ufficio la sua eventuale incompetenza territoriale, o l'esistenza del foro del consumatore, o l'incompetenza per valore nonché quella per materia (si pensi al caso in cui si è visto richiedere in via ordinaria un credito per provvigioni dell'agente per cui è invece competente il Giudice del lavoro). Il legislatore ha anche previsto che, qualora vi sia riconoscimento del diritto azionato da parte del medesimo debitore, l'ingiunzione possa avere efficacia esecutiva immediata, rinviando la fase dell'eventuale opposizione ad un momento che può essere postumo al pagamento. Per ottenere tale tutela ancor più accelerata del credito è necessario produrre documentazione idonea del detto riconoscimento avente provenienza dal debitore in persona. È tuttavia necessario evidenziare che in alcuni non basta la sola firma del debitore quando:
Da ciò ne deriva che non serve ulteriore produzione nel caso in cui il contratto sottoscritto dal debitore contenga già la prova dell'avvenuta la controprestazione o la sua esatta quantificazione avente scadenza successiva - un esempio tipico è quello del mutuo in cui la prestazione della somma è già documentata nello scritto che documenta la nascita dell’obbligazione di restituire; valtro esempio utile è quello della vendita con fissazione di prezzo da pagare successivamente. In alcuni casi tipici e tassativi, il legislatore ha altresì previsto che il decreto ingiuntivo possa essere emesso con l'autorizzazione all'esecuzione immediata anche in mancanza di esplicità richiesta del creditore: nel caso di recupero di previdenziali ed assistenziali, per il pagamento delle spese condominiali, per le spese di mantenimento dei figli, per i crediti da contratti di subfornitura ove sono decorsi i termini pattuiti, per il recupero dei canoni di locazione e la restituzione dell'imposta di registro. Concludendo si deve precisare che il legislatore consente l'efficacia esecutiva immediata (provvisoria) al decreto ingiuntivo anche quanto vi è per il creditore il pericolo di grave pregiudizio nel ritardo. Il detto pericolo può consistere nella probabile infruttuosità dell'azione esecutiva (per l'incapienza del patrimonio debitorio), o nell'aggressione dei beni del debitore da parte di altri creditori, nel compimento da parte del medesimo debitore di atti idonei a sottrarre i propri beni alla garanzia creditoria. In tutti tali frangenti è sempre opportuno fare attenzione alle ragioni in diritto o circostanze di fatto addotte a sorreggere la richiesta di urgenza. Invero diverso è chiedere l’esecuzione provvisoria sulla base del pericolo ovvero sulla base della documentazione sottoscritta dal debitore: a rigore, sottoposta una ragione per la p.e., il giudice non può riconoscerne una diversa. Infine, poichè nel decreto oltre all’importo del debito il giudice liquida anche le spese e le competenze che saranno a carico del debitore, è opportuno indicare in ricorso anche il riferimento all’esatta quantificazione delle competenze del legale secondo la tabellazione autorizzata dal ministero: ciò per evitare che, in difetto di congruità dell’importo richiesto, il Giudice determini al ribasso le spese legali.
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