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Studio Consulenza Legale & del Lavoro - SLTL Avvocati in Venezia

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In breve

Resta sempre competente il Giudice del lavoro per tutte le pretese che hanno trovato fondamento nel rapporto lavorativo: ciò vale anche per quei fatti che possono essersi verificati successivamente alla sua estinzione. Esempio può essere il caso in cui i comportamenti del lavoratore dipendente costituiscano violazione del patto di non concorrenza.

 
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Avvocato gratuito a spese dello stato

GRATUITO PATROCINIO: COME FARE?

Avvocato Alberto A. Vigani
Avvocato A. Vigani
Al fine di garantire anche alle persone non abbienti di avvalersi della loro difesa, all'interno dello studio, gli avvocati Alberto Vigani e Roberto Tumiotto hanno ottenuto l'iscrizione alle Liste Civili per il Gratuito Patrocinio: in tal modo i clienti non abbienti  possono per loro tramite, e con il loro incarico, richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, usufruendo appunto dell'istituto del Patrocinio a spese dello Stato.

Per la materia penale, è invece iscritto alle liste del gratuito patrocinio l'avvocato Franco Roman.

Chiunque, pertanto, a prescindere dalla propria capacità reddituale ma avendone i requisiti minimi, può accedere alla migliore difesa delle proprie ragioni rivolgendosi ad un legale, come gli avvocati Vigani, Tumiotto e Roman, iscritto nelle liste che consentono di vedere lo stato farsi carico della retribuzione del professionista.

www.avvocati.venezia.it

 

 

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LO STUDIO SLTL FORNISCE ASSISTENZA E TUTELA LEGALE PER IL RECUPERO RETRIBUZIONI E TUTELA LAVORATORI

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✔️ ferie non godute e riposi compensativi da recuperare;
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Contattaci subito per sapere come fare e non perdere i tuoi diritti: tel. +39 0421.232172 o+39  0421.232181; o seguici su Facebook. Ricorda che siamo operativi in tutto il Veneto ed il Friuli.

 

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Guida Breve: il recupero crediti su decreto ingiuntivo

IL RECUPERO CREDITI

SU DECRETO INGIUNTIVO

GUIDA BREVE


Come e quando si può ottenere l’emissione del decreto contro il debitore.


Alberto Vigani
Alberto Vigani
Per il garantire il pagamento dei crediti il legislatore ha predisposto uno strumento che consente una difesa dei diritti del creditore molto più rapida del procedimento ordinario: il decreto ingiuntivo, ovvero l’ordine al debitore di pagare la somma dovuta entro un determinato breve tempo (normalmente entro 40 giorni) con l’avvertimento che, nello stesso periodo, può essere fatta opposizione avanti il medesimo giudice, e che in assenza di pagamento o di opposizione, si provvederà direttamente all’esecuzione forzata nei suoi confronti (il c.d. pignoramento).

Il decreto è richiesto all’autorità giudiziaria con ricorso da depositarsi in duplice copia in tribunale o all’ufficio del giudice di pace competenti per territorio e per valore. Il giudice di pace è competente per ricorsi in materia civile fino a 5.000 euro e fino a 20.000 per ricorsi inerenti rimborsi danni da circolazione di veicoli. L’ingiunzione è emessa entro 30 giorni dalla domanda.

L’istituto nasce come strumento di veloce tutela del credito per tutti coloro che abbiano in proprie mani una prova documentale, e ciò sul presupposto che tale prova sia talmente convincente da giustificare l’emissione di un ordine giudiziale anche a contraddittorio differito, ovvero consentendo la verifica dei presupposti dell'ingiunzione in fase postuma alla stessa.

Pertanto la prova documentale deve essere tale secondo i principi generali, salve le facilitazioni di cui all’art. 633 nn. 2 e 3 e 634 c.p.c., casi da considerare di stretta interpretazione.

Questo è stato concepito perché si è ritenuto che la disponibilità di una prova documentale in senso proprio consenta di presumere una certa affidabilità della pretesa creditoria e può oltretutto costituire un elemento dissuasore per il debitore al fine di evitare opposizioni determinate dal mero fine dilatorio o volte solo a costringere il creditore a “scoprire le carte”.

La regola generale vuole la “prova documentale” del credito, quindi la prova della sua sussistenza, entità, esigibilità.

Per questa ragione la sola fattura – in quanto documento di formazione unilaterale, che lascia non supporre, ma solo sperare, che la sottostante prestazione sia stata pattuita (con un precedente contratto) ed eseguita – può essere ritenuta dal Magistrato, nel suo apprezzamento di merito, insufficiente a costituire la detta prova documentale: un tanto al fine di scongiurare il rischio di un un'ingiunzione fondata su di una fattura che obblighi alla opposizione un presunto debitore contro il quale il creditore non abbia in realtà alcun credito.In forza di tali motivazioni i giudici, se si tratta di contratto a prestazioni corrispettive, chiedono spesso di dimostrare l’esecuzione della propria prestazione, da parte di chi ne chiede il pagamento.

Se invece il credito era sottoposto a condizione, è chiesta prova del suo avveramento (o il mancato avveramento, secondo il patto).

Secondo codice, occorre l’estratto notarile delle scritture contabili ove è registrata la fattura per cui si chiede ingiunzione (per così attestare la regolare tenuta dei libri ex art. 2214 c.c.) e, nonostante sia stata abrogata la necessità della vidimazione delle dette scritture, sovente non bastano le autocertificazioni sostitutive o, ancor meno, copie autenticate dal segretario comunale.

Poiché detta produzione è rappresentativa della volontà di dare tutela solo a chi abbia la propria contabilità fiscale secondo norma si è visto anche richiedere che l’estratto riguardi più pagine per una verifica sommaria da parte del giudice della complessiva regolarità della tenuta, così ritenendo non sufficiente l’estrazione dell’unica appostazione relativa al credito in questione.

È importante poi rammentare che il giudice può sempre rilevare di ufficio la sua eventuale incompetenza territoriale, o l'esistenza del foro del consumatore, o l'incompetenza per valore nonché quella per materia (si pensi al caso in cui si è visto richiedere in via ordinaria un credito per provvigioni dell'agente per cui è invece competente il Giudice del lavoro).

Il legislatore ha anche previsto che, qualora vi sia riconoscimento del diritto azionato da parte del medesimo debitore, l'ingiunzione possa avere efficacia esecutiva immediata, rinviando la fase dell'eventuale opposizione ad un momento che può essere postumo al pagamento.

Per ottenere tale tutela ancor più accelerata del credito è necessario produrre documentazione idonea del detto riconoscimento avente provenienza dal debitore in persona.

È tuttavia necessario evidenziare che in alcuni non basta la sola firma del debitore quando:

  • vi è una     controprestazione da provare ed occorre appunto la prova della     effettuazione della controprestazione - la sola sottoscrizione in     calce al contratto di appalto o vendita non è prova della     realizzazione della prestazione o della consegna;   
  • nell’atto     sottoscritto dal debitore manca la quantificazione del “diritto     fatto valere” - occorre infatti un documento che comprovi anche     indirettamente l’ammontare del dovuto.    

Da ciò ne deriva che non serve ulteriore produzione nel caso in cui il contratto sottoscritto dal debitore contenga già la prova dell'avvenuta la controprestazione o la sua esatta quantificazione avente scadenza successiva - un esempio tipico è quello del mutuo in cui la prestazione della somma è già documentata nello scritto che documenta la nascita dell’obbligazione di restituire; valtro esempio utile è quello della vendita con fissazione di prezzo da pagare successivamente.


In alcuni casi tipici e tassativi, il legislatore ha altresì previsto che il decreto ingiuntivo possa essere emesso con l'autorizzazione all'esecuzione immediata anche in mancanza di esplicità richiesta del creditore: nel caso di recupero di previdenziali ed assistenziali, per il pagamento delle spese condominiali, per le spese di mantenimento dei figli, per i crediti da contratti di subfornitura ove sono decorsi i termini pattuiti, per il recupero dei canoni di locazione e la restituzione dell'imposta di registro.

Concludendo si deve precisare che il legislatore consente l'efficacia esecutiva immediata (provvisoria) al decreto ingiuntivo anche quanto vi è per il creditore il pericolo di grave pregiudizio nel ritardo.

Il detto pericolo può consistere nella probabile infruttuosità dell'azione esecutiva (per l'incapienza del patrimonio debitorio), o nell'aggressione dei beni del debitore da parte di altri creditori, nel compimento da parte del medesimo debitore di atti idonei a sottrarre i propri beni alla garanzia creditoria.

In tutti tali frangenti è sempre opportuno fare attenzione alle ragioni in diritto o circostanze di fatto addotte a sorreggere la richiesta di urgenza. Invero diverso è chiedere l’esecuzione provvisoria sulla base del pericolo ovvero sulla base della documentazione sottoscritta dal debitore: a rigore, sottoposta una ragione per la p.e., il giudice non può riconoscerne una diversa.

Infine, poichè nel decreto oltre all’importo del debito il giudice liquida anche le spese e le competenze che saranno a carico del debitore, è opportuno indicare in ricorso anche il riferimento all’esatta quantificazione delle competenze del legale secondo la tabellazione autorizzata dal ministero: ciò per evitare che, in difetto di congruità dell’importo richiesto, il Giudice determini al ribasso le spese legali.

 

Per verificare se il tuo credito può essere tutelato con il decreto ingiuntivo, scrivici ORA a info[@]avvocati.venezia.it

Avv. Alberto Vigani

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Cronoprogramma operativo del decreto ingiuntivo

IL RECUPERO CREDITI

SU DECRETO INGIUNTIVO

GUIDA BREVE


CRONOLOGIA OPERATIVA DEL DECRETO INGIUNTIVO


Alberto Vigani
Alberto Vigani
Cosa fare quando un credito diventa un insoluto?

Se non è mai stato fatto alcun sollecito al pagamento, e comunque se non vi è timore di pericolo nell’attesa, si provvede ad inviare al debitore, a mezzo con raccomandata A.R., un’intimazione a pagare con l’avviso che se entro 15 giorni non vi sarà il saldo si procederà a chiedere tutela giudiziale dei propri diritti.

Qualora non vi sia stato l’adempimento del debitore, si redige il ricorso per decreto ingiuntivo e prepara il fascicolo monitorio con la nota di iscrizione a ruolo, copia dei documenti di supporto e la nota spese;

Non appena sarà predisposto il tutto si provvede a depositarlo presso la cancelleria civile del Giudice competente.

Il decreto deve essere emesso entro 30 giorni dalla data del deposito, ma si può verificare presso la cancelleria già dopo 10/15 giorni se è avvemuta l’emissione o, talvolta, se è stata chiesta da parte del giudice una qualche integrazione documentale:

non appena è emesso il decreto ingiuntivo si provvede a richiedere almeno 2 copie autentiche, o il numero maggiore dato dalla molteplicità delle parti debitrici in solido più una copia per l’originale della relata di notifica. Al momento della richiesta delle copie si consegnano le marche da bollo necessarie la cui entità varia in ragione del numero di pagine dell’atto da copiare.

Decorsi almeno 3 giorni di tempo, si provvede ritirare le copie conformi in cancelleria.

Si redige la relata di notifica e la si unisce all’atto allegandola alla fine dello stesso.

Si chiede la notifica delle copie del decreto ingiuntivo presso l’Ufficio Notifiche e Protesti del circondario chiedendone l’epsletamento come atto urgente - pur se a prezzo maggiorato - poichè il decreto perde di validità se non notificato entro 60 giorni dall’emissione.

Ove l’avvocato in mandato sia munito di apposita autorizzazione, lo stesso chiede direttamente la notifica a mezzo posta caricando l’atto nel proprio apposito registro.

Dopo il ricevimento della cartolina attestante l’avvenuta notifica si attende vi sia il decorso del termine concesso dal Giudice per il pagamento, di solito esso è di 40 giorni.

Qualora il debitore ingiunto proponga opposizione nei detti 40 giorni (o diverso termine concesso) dalla ricezione del decreto ingiuntivo (e ciò notificando atto di citazione di opposizione al decreto ingiuntivo o, per le cause di lavoro, deposito ricorso in opposizione), si provvede a predisporre apposita comparsa di costituzione di risposta  per rappresentare la propria difesa nella seguente causa ordinaria: in tale frangente si può comunque chiedere che il decreto sia munito di provvisoria esecutorietà nei casi in cui manchi la prova scritta dell’opposizione o la causa non sia di facile e pronta soluzione.

Una volta trascorso il termine di 40 giorni (o altro che sia concesso) dalla notifica del decreto ingiuntivo senza opposizione del debitore ingiunto, si provvede a richiedere che il decreto ingiuntivo originale sia dichiarato definitivo e che sia apposta la formula esecutiva sulla copia notificata.

Si può chiedere che l’apposizione della formula esecutiva avvenga prima della registrazione fiscale del decreto definitivo;

Dopo 2/3 settimane dalla richiesta di formula esecutiva, previo rilascio da parte della cancelleria del numero di repertorio del decreto ingiuntivo ai fini della liquidazione della Tassa di registro, si deve versare a mezzo F23 l’imposta di registro liquidata dall’Agenzia delle Entrate;

L’Imposta di registro deve essere pagata o presso l’ufficio postale o presso un istituto di credito di proria scelta utilizzando il detto modello F23 appositamente compilato.

Successivamente si deve recarsi presso l’Ufficio del Registro ove si consegna la copia quietanzata del modello F23 per dare prova dell’avvenuto pagamento dell’Imposta di registro.

Se non si è chiesto l’appoiszione della formula esecutiva ante registrazione del decreto, si può ritirare il decreto ingiuntivo munito di formula esecutiva presso la cancelleria civile a partire da 2/4 settimane dalla consegna del modello F23.

Se è necessario procedere con urgenza nei confronti del debitore, o se il decreto ingiuntivo è stato emesso provvisoriamente esecutivo, è opportuno rappresentare alla cancelleria le esigenze di termini in scadenza o pregiudizi nel ritardo e chiedere il rilascio di copie in via di urgenza, ciò anche depositando apposita istanza a corredo.

Ritirata la copia del decreto ingiuntivo munito di formula esecutiva si provvede a redigere l’atto di precetto e quindi a chiederne la notifica.

Decorsi 10 giorni dall’avvenuta notifica positiva del precetto, o imemdiatamente dopo nel caso di esenzione del termine, si richiede il pignoramento (mobiliare, presso terzi o immobiliare) entro 90 giorni a pena di perenzione.

Eseguito il pignoramento positivo, entro 90 giorni, si deve predisporre edepositare apposita istanza di vendita contenente l’elezione di domicilio presso il luogo dell’esecuzione.


Per verificare se il tuo credito può essere tutelato con il decreto ingiuntivo, magari provvisoriamente esecutivo, scrivici ORA a info[@]avvocati.venezia.it 

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Per saperne di più sul RECUPERO CREDITI DA LAVORO sul anche qui: http://www.slideshare.net/Shapur/manuale-guida-breverecuperocreditilavoro12 o cliccando il link qui sotto. Usa quindi questo manuale come una roadmap per orientarti e porre in essere fin dall'inizio le scelte giuste evitando perdite di tempo ed errori che possono pregiudicare il buon esito della Tua vicenda.

Avv. Alberto Vigani

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