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Studio Consulenza Legale & del Lavoro - SLTL Avvocati in Venezia

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In breve

Imputazione del pagamento

  • Per "imputazione di pagamento" si intende il riferimento della prestazione ad un particolare debito da soddisfare.

Il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore.

Il pagamento fatto in conto di capitale e d’interessi deve essere imputato prima agli interessi: è l'art. 1194 del codice civile.

La norma afferma il principio secondo cui il pagamento che non estingua interamente il debito deve essere imputato prima agli interessi ed alle spese, poi al capitale.

Quanto ai presupposti, l'articolo 1194 trova applicazione se:

a) vi è la coesistenza di crediti per capitale e crediti accessori, per interessi o per spese (C. 10149/1991);

b) tali crediti sono parimenti liquidi ed esigibili

c) i pagamenti sono eseguiti volontariamente, e non coattivamente.

Quanto alla prova, dal momento che il criterio legale dell'imputazione del pagamento agli interessi funziona automaticamente, resta a carico del debitore l'onere di dimostrare che il creditore ha acconsentito all'imputazione della somma versata prima al capitale, anziché agli interessi.

***

  • Il pagamento parziale, in acconto, effettuato per adempiere un debito costituito da capitale e interessi, va imputato prima agli interessi.

Chi ha piu' debiti della medesima specie verso la stessa persona puo' dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare.

In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto;

- tra piu' debiti scaduti, a quello meno garantito;

- tra piu' debiti ugualmente garantiti, al piu' oneroso per il debitore;

- tra piu' debiti ugualmente onerosi, al piu' antico.

Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione e' fatta proporzionalmente ai vari debiti:  è l'art. 1193 del codice civile.

Risulta necessario che:

- esistano di più crediti di uno stesso creditore verso lo stesso debitore, che, benché omogenei, abbiano però titolo e causa diversi.

- i pagamenti siano eseguiti volontariamente;

- il creditore possa pretendere l'adempimento;

- i diversi crediti siano tutti esigibil.

La questione dell'imputazione del pagamento, quindi, non è proponibile quando sussista tra le parti un unico debito, giacché l'adempimento di questo, se è totale, ne determina l'estinzione, mentre, se è parziale, comporta la permanenza dell'obbligo di eseguire la prestazione per il residuo, ferma restando per il creditore la possibilità di rifiutare l'adempimento parziale.

***

  • In ogni caso, se taluno, avendo più debiti, accetta una quietanza nella quale il creditore ha dichiarato di imputare il pagamento a uno di essi, non può pretendere un'imputazione diversa, se non vi è stato dolo o sorpresa da parte del creditore: è l'art. 1195 del codice civile.

Pertanto, qualora il debitore non provveda all'imputazione del pagamento ad uno dei suo debiti, tale facoltà spetta al creditore, che la esercita tramite la quietanza. A differenza però dell'imputazione fatta dal debitore, la quietanza non produce effetto se non è accettata dal debitore.

Avv. Alberto Vigani

 

 

 
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Passaggio di consegne al Giudice di Pace di San Doną PDF Stampa E-mail
PASSAGGIO CONSEGNE  GIUDICE DI PACE, IL SINDACO CERESER: «PRIMO SALVATAGGIO DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE»

Passaggio di consegne per l’ufficio del Giudice di pace. E possibilità di effettuare tutti i giorni, dal lunedì al venerdì tra le 8,30 e le 11,30, il deposito degli atti e le asseverazioni, invece che una volta a settimana come avvenuto finora. E il sindaco Andrea Cereser dedica il risultato alla memoria dell’avvocato Giorgio Pavan. «È andato a buon fine il primo salvataggio di un’importante istituzione operato da questa amministrazione – commenta il sindaco – Un risultato ottenuto grazie all’impegno della Camera degli avvocati di San Donà, del suo presidente Alberto Vigani e soprattutto del suo predecessore Giorgio Pavan. Ci teneva a questo presidio territoriale coerente con il concetto di giustizia di prossimità».

La gestione amministrativa passa dal Ministero ai comuni del mandamento, ovvero Ceggia, Eraclea, Fossalta, Jesolo, Musile, Noventa, Torre di Mosto, con capofila San Donà. Subentrano, quindi, tre dipendenti del Comune di San Donà, formate per il nuovo incarico. Rimane un solo dipendente ministeriale, al centralino. «Ringrazio per la disponibilità il personale del comune di San Donà, già da qualche tempo in affiancamento a quello ministeriale – così l’assessore Valter Menazza – Ancora c’è da fare ma l’importante è avere portato a casa il risultato». Da stabilire la sede definitiva degli uffici. «Per ora si continua in viale Libertà – aggiunge Menazza – Le udienze si terranno ancora in Municipio nella Sala Consiliare, scelta che, al di là della sua provvisorietà, si è dimostrata un’esperienza positiva». Il contatto degli uffici resta: Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo

Su 667 uffici del Giudice di Pace soppressi a livello nazionale lo scorso 27 febbraio nell’ambito della riorganizzazione della geografia giudiziaria, solo 297 hanno trovato enti locali disponibili a farsi carico del loro mantenimento. Alcune delle istanze presentate non sono state accolte, arrivando al mantenimento di 285 strutture, appena il 40 per cento di quelle iniziali. Nel 2013 gli uffici sandonatesi hanno iscritto a ruolo, nel civile, 1480 nuove cause e ne hanno definite 983. Molto basso al 31 dicembre scorso il numero di cause pendenti, accumulate non solo nel 2013 ma anche negli anni precedenti: appena 497, segno di una struttura efficiente. In ambito penale sono stati 258 i procedimenti avviati nel corso dell’anno scorso contro 149 definiti, determinando oltre un quarto delle 370 pendenze.


 Il Gazzettino

17 dicembre 2014

 
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