Imputazione del pagamento
Il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore. Il pagamento fatto in conto di capitale e d’interessi deve essere imputato prima agli interessi: è l'art. 1194 del codice civile. La norma afferma il principio secondo cui il pagamento che non estingua interamente il debito deve essere imputato prima agli interessi ed alle spese, poi al capitale. Quanto ai presupposti, l'articolo 1194 trova applicazione se: a) vi è la coesistenza di crediti per capitale e crediti accessori, per interessi o per spese (C. 10149/1991); b) tali crediti sono parimenti liquidi ed esigibilic) i pagamenti sono eseguiti volontariamente, e non coattivamente. Quanto alla prova, dal momento che il criterio legale dell'imputazione del pagamento agli interessi funziona automaticamente, resta a carico del debitore l'onere di dimostrare che il creditore ha acconsentito all'imputazione della somma versata prima al capitale, anziché agli interessi. ***
Chi ha piu' debiti della medesima specie verso la stessa persona puo' dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; - tra piu' debiti scaduti, a quello meno garantito; - tra piu' debiti ugualmente garantiti, al piu' oneroso per il debitore; - tra piu' debiti ugualmente onerosi, al piu' antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione e' fatta proporzionalmente ai vari debiti: è l'art. 1193 del codice civile. Risulta necessario che: - esistano di più crediti di uno stesso creditore verso lo stesso debitore, che, benché omogenei, abbiano però titolo e causa diversi. - i pagamenti siano eseguiti volontariamente; - il creditore possa pretendere l'adempimento; - i diversi crediti siano tutti esigibil. La questione dell'imputazione del pagamento, quindi, non è proponibile quando sussista tra le parti un unico debito, giacché l'adempimento di questo, se è totale, ne determina l'estinzione, mentre, se è parziale, comporta la permanenza dell'obbligo di eseguire la prestazione per il residuo, ferma restando per il creditore la possibilità di rifiutare l'adempimento parziale. ***
Pertanto, qualora il debitore non provveda all'imputazione del pagamento ad uno dei suo debiti, tale facoltà spetta al creditore, che la esercita tramite la quietanza. A differenza però dell'imputazione fatta dal debitore, la quietanza non produce effetto se non è accettata dal debitore. Avv. Alberto Vigani
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Giudice di Pace, si cambia |
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Giustizia - Entro martedì prossimo il personale del Ministero lascerà gli uffici SAN DONÀ. La cancelleria del Giudice di Pace diventa Comunale. Il passaggio di consegne ufficiale avverrà martedì 28 ottobre, data in cui il personale del Ministero di Giustizia sarà sostituito in via definitiva da quello del Comune. Si tratta di tre persone con funzioni di cancellerie e assistente di cancelleria, che hanno già ultimato un periodo di 60 giorni di affiancamento al personale del Giudice di Pace di Venezia. Il costo del mantenimento di questo servizio è di circa 100mila euro per un bacino di utenza di 120mila persone, sostenuto oltre che da San Donà dai Comuni di Ceggia, Eraclea, Fossalta, Jesolo, Meolo, Musile, Noventa, Quarto d'Altino e Torre di Mosto. A San Donà i due giudici Ignazia Masala e Michela Girardi restano invece in carico al Ministero di Giustizia. Il Giudice di Pace in via esclusiva si occupa di materie specifiche come modalità d’uso dei servizi di condominio, regolamento di confini, alberi e siepi, immissioni di fumo e calore nei rapporti di vicinato, oltre ad essere competente per cause relative a beni mobili fino a 5mila euro di valore e fino a 20mila euro per la responsabilità derivante da circolazione veicoli e natanti. Dolo e Portogruaro lo hanno perso, la sede di Mestre è stata accorpata con Venezia. «È fondamenta mantenere una serie di servizi sul territorio- spiega Alberto Vigani, presidente della Camera degli Avvocati di San Donà- La presenza del Giudice di Pace consente di garantire una serie di risposte concrete alle istanze del cittadino che altrimenti finirebbero a Venezia. Inoltre la cancelleria civile svolge anche altre importanti attività, ad esempio relative al deposito degli atti per le amministrazioni di sostegno, che interessano le fasce più deboli della cittadinanza». Fino al mesi di ottobre di quest’anno sono un migliaio i nuovi procedimenti depositati nella cancelleria che tratta le cause civili, per quasi la metà si tratta di decreti ingiuntivi per recupero crediti. Le udienze civili si tengono ogni lunedì, martedì e mercoledì del mese, quelle penali nel primo e terzo lunedì del mese e in ognuna di queste ultime vengono trattate una trentina di procedimenti penali. Attualmente la sede è in viale Libertà, lunedì è scaduto anche il bando per la ricerca della nuova sede del Giudice di Pace, il bando prevede che una volta individuata la nuova sede avrà validità per 6 anni. Cinque le proposte arrivate, che saranno esaminate la prossima settimana. Davide De Bortoli Il GAZZETTINO, 28.10.2014 |
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