Imputazione del pagamento
Il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore. Il pagamento fatto in conto di capitale e d’interessi deve essere imputato prima agli interessi: è l'art. 1194 del codice civile. La norma afferma il principio secondo cui il pagamento che non estingua interamente il debito deve essere imputato prima agli interessi ed alle spese, poi al capitale. Quanto ai presupposti, l'articolo 1194 trova applicazione se: a) vi è la coesistenza di crediti per capitale e crediti accessori, per interessi o per spese (C. 10149/1991); b) tali crediti sono parimenti liquidi ed esigibilic) i pagamenti sono eseguiti volontariamente, e non coattivamente. Quanto alla prova, dal momento che il criterio legale dell'imputazione del pagamento agli interessi funziona automaticamente, resta a carico del debitore l'onere di dimostrare che il creditore ha acconsentito all'imputazione della somma versata prima al capitale, anziché agli interessi. ***
Chi ha piu' debiti della medesima specie verso la stessa persona puo' dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; - tra piu' debiti scaduti, a quello meno garantito; - tra piu' debiti ugualmente garantiti, al piu' oneroso per il debitore; - tra piu' debiti ugualmente onerosi, al piu' antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione e' fatta proporzionalmente ai vari debiti: è l'art. 1193 del codice civile. Risulta necessario che: - esistano di più crediti di uno stesso creditore verso lo stesso debitore, che, benché omogenei, abbiano però titolo e causa diversi. - i pagamenti siano eseguiti volontariamente; - il creditore possa pretendere l'adempimento; - i diversi crediti siano tutti esigibil. La questione dell'imputazione del pagamento, quindi, non è proponibile quando sussista tra le parti un unico debito, giacché l'adempimento di questo, se è totale, ne determina l'estinzione, mentre, se è parziale, comporta la permanenza dell'obbligo di eseguire la prestazione per il residuo, ferma restando per il creditore la possibilità di rifiutare l'adempimento parziale. ***
Pertanto, qualora il debitore non provveda all'imputazione del pagamento ad uno dei suo debiti, tale facoltà spetta al creditore, che la esercita tramite la quietanza. A differenza però dell'imputazione fatta dal debitore, la quietanza non produce effetto se non è accettata dal debitore. Avv. Alberto Vigani
|
Advertisement | Close |
Questo sito utilizza cookie. Se procedi con la navigazione ne acconsenti l'uso. Clicca su questa pagina Cookies Policy per conoscere i dettagli della nostra policy.
|
Guida Breve al Risarcimento da eccessiva durata del processo |
GIUSTIZIA INGIUSTA? Vediamo come farsi risarcire.SCARICA QUI LA GUIDA AL RISARCIMENTO EX LEGGE PINTO Molte volte la richiesta di tutela processuale diventa l’inizio di un calvario! E così, alla necessità di difendersi nel processo hai visto seguire la prigionia di lunghi ed estenuanti percorsi burocratici che ti hanno anche prosciugato le tasche. Arrivato alla fine della lite hai magari ottenuto ragione delle tue richieste, ma hai poi scoperto che quanto deciso dal giudice non ti ha rifuso dei danni e delle ingiustizie che hai patito. Vorresti perciò che qualcuno ti ripagasse di tutti quei disagi, se non ci fosse il rischio di trovarti di nuovo a dipendere da quella trafila ininterrotta di rinvii e spese. Tutto questo ha però una soluzione: si chiama risarcimento da Legge Pinto. dal 2001 è in vigore in Italia la legge 89/2001 che da attuazione all’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Devi infatti sapere che tutti hanno diritto ad un processo di ragionevole durata e “chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto della violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'art. 6 della Convenzione, ha diritto ad una equa riparazione”. Così recita appunto l’art. 2 della cosiddetta legge Pinto che ti riconosce il diritto ad essere risarcito con un indennizzo per ogni anno di eccessiva durata del tuo processo. La quantificazione del risarcimento è definita in ragione della dimensione del ritardo, della complessità del caso e del comportamento delle parti. Chiaramente il riferimento prioritario è quello temporale e per questo le Corti d’Appello italiane hanno stimato che la durata ragionevole del processo deve essere, in linea di massima, in tre anni per il processo di primo grado e in due anni per il secondo grado. Se riconosci in queste cifre qualcosa della tua esperienza puoi presentare anche tu ricorso per ottenere equa riparazione; l’istanza deve essere depositata avanti la Corte d’Appello competente, diversa da quella nel cui si distretto si è tenuto il tuo processo, con l’assistenza di un avvocato munito di procura speciale. La corte ha l'obbligo di decidere il risarcimento entro un massimo di quattro mesi dal deposito del ricorso; tale decreto è impugnabile per cassazione. Per consentire ai danneggiati di non essere ulteriormente gravati nella richiesta di riparazione è prevista l’esenzione del procedimento da ogni imposta e spesa processuale. La richiesta di pagamento dell’indennizzo deve essere depositata entro un termine finale e senza un termine iniziale. In altre parole, puoi proporre il ricorso anche mentre è ancora pendente il processo eccessivamente lungo oppure, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione, che conclude quel processo, è divenuta definitiva (ovvero entro 6 mesi dal momento in cui quel provvedimento non è più impugnabile). E’ riconosciuto il tuo diritto al risarcimento sia del danno patrimoniale (da quantificare per come effettivamente patito) sia del danno non patrimoniale (circa 1500 euro per anno di eccessiva durata). Il ricorso lo puoi presentare anche se il soggetto danneggiato è una tua società. Tuttavia, troppo spesso capita che alla fine di cause estenuanti ci si trovi con poca provvista finanziaria e ci si senta poco entusiasti all’idea di riprendere le armi e tornare in tribunale. In quei casi devi tuttavia sapere che tutti coloro sono in possesso dei requisiti reddituali idonei possono chiedere il gratuito patrocinio, ovvero l’assistenza legale gratuita perché pagata dallo Stato. In alternativa si può concordare con il proprio avvocato il patto di quota lite, in ragione del quale il compenso del legale sarà commisurato in percentuale al risarcimento che verrà riconosciuto in decisione del ricorso per la equa riparazione. Per aiutarti ad affrontare queste situazioni ho predisposto, con il supporto del team del mio studio, la Guida Breve al Risarcimento da Legge Pinto che puoi scaricare gratuitamente cliccando QUI . Perciò, se vuoi ottenere l'indennizzo per aver subito un processo eccessivamente lungo, e Ti serve all’uopo un avvocato che Ti spieghi come fare, ora hai la possibilità di scaricare un PDF di 18 pagine sui passaggi fondamentali per ottenere la IL RISARCIMENTO LEGGE PINTO e per scoprire se ne hai i requisiti soggettivi e oggettivi. Avrai a disposizione anche una serie di utili informazioni e suggerimenti aggiornati per preparare la domanda di riabilitazione e non perdere tempo ed occasioni.
*** LO STUDIO SLTL FORNISCE ASSISTENZA E TUTELA LEGALE PER IL RECUPERO RETRIBUZIONI E TUTELA LAVORATORI ✔️ BUSTE PAGA non incassate; Contattaci subito per sapere come fare e non perdere i tuoi diritti: tel. +39 0421.232172 o+39 0421.232181; o seguici su Facebook. Ricorda che siamo operativi in tutto il Veneto ed il Friuli.
Per ogni chiarimento o assistenza, contattaci adesso: tel. +39 0421.232172 o+39 0421.232181. O seguici su Facebook .
|
< Prec. | Pros. > |
---|