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Studio Consulenza Legale & del Lavoro - SLTL Avvocati in Venezia

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In breve

Imputazione del pagamento

  • Per "imputazione di pagamento" si intende il riferimento della prestazione ad un particolare debito da soddisfare.

Il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore.

Il pagamento fatto in conto di capitale e d’interessi deve essere imputato prima agli interessi: è l'art. 1194 del codice civile.

La norma afferma il principio secondo cui il pagamento che non estingua interamente il debito deve essere imputato prima agli interessi ed alle spese, poi al capitale.

Quanto ai presupposti, l'articolo 1194 trova applicazione se:

a) vi è la coesistenza di crediti per capitale e crediti accessori, per interessi o per spese (C. 10149/1991);

b) tali crediti sono parimenti liquidi ed esigibili

c) i pagamenti sono eseguiti volontariamente, e non coattivamente.

Quanto alla prova, dal momento che il criterio legale dell'imputazione del pagamento agli interessi funziona automaticamente, resta a carico del debitore l'onere di dimostrare che il creditore ha acconsentito all'imputazione della somma versata prima al capitale, anziché agli interessi.

***

  • Il pagamento parziale, in acconto, effettuato per adempiere un debito costituito da capitale e interessi, va imputato prima agli interessi.

Chi ha piu' debiti della medesima specie verso la stessa persona puo' dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare.

In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto;

- tra piu' debiti scaduti, a quello meno garantito;

- tra piu' debiti ugualmente garantiti, al piu' oneroso per il debitore;

- tra piu' debiti ugualmente onerosi, al piu' antico.

Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione e' fatta proporzionalmente ai vari debiti:  è l'art. 1193 del codice civile.

Risulta necessario che:

- esistano di più crediti di uno stesso creditore verso lo stesso debitore, che, benché omogenei, abbiano però titolo e causa diversi.

- i pagamenti siano eseguiti volontariamente;

- il creditore possa pretendere l'adempimento;

- i diversi crediti siano tutti esigibil.

La questione dell'imputazione del pagamento, quindi, non è proponibile quando sussista tra le parti un unico debito, giacché l'adempimento di questo, se è totale, ne determina l'estinzione, mentre, se è parziale, comporta la permanenza dell'obbligo di eseguire la prestazione per il residuo, ferma restando per il creditore la possibilità di rifiutare l'adempimento parziale.

***

  • In ogni caso, se taluno, avendo più debiti, accetta una quietanza nella quale il creditore ha dichiarato di imputare il pagamento a uno di essi, non può pretendere un'imputazione diversa, se non vi è stato dolo o sorpresa da parte del creditore: è l'art. 1195 del codice civile.

Pertanto, qualora il debitore non provveda all'imputazione del pagamento ad uno dei suo debiti, tale facoltà spetta al creditore, che la esercita tramite la quietanza. A differenza però dell'imputazione fatta dal debitore, la quietanza non produce effetto se non è accettata dal debitore.

Avv. Alberto Vigani

 

 

 
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I costi nascosti della mediazione civile PDF Stampa E-mail

 ARRIVA LA MEDIAZIONE. MA SAI COSA COSTA?

Avv. Alberto Vigani
Avv. Alberto Vigani
Dovunque si parla della nuova mediazione. Il nostro studio ha anche pubblicato la Guida Breve alla Mediazione che puoi scaricare gratis cliccando QUI .

Tutti ne parlano, tanti la vogliono, molti la criticano, pochi la rifiutano. La moda pare infatti l'essere a favore della mediazione, ma non come la ha scritta questo legislatore.

Se ne parla insomma sotto mille profili. Ma quasi nessuno si pone la domanda che davvero interessa ad ogni utente: cosa costa? E come fare se non posso permettermela?

Il decreto legislativo che ha introdotto l'istituto del resto risponde solo alla seconda domanda mentre della prima non ne parla rinviando ogni precisazione al decreto ministeriale attuativo. È così il D.M. 180/2010 del 4 novembre 2010 a precisare i meccanismi per il calcolo del costo della mediazione oltre che a riportare la tabella della tariffe dei mediatori suddivise per scaglioni di valore. Il passaggio normativo che esplicita tutto questo è l’art. 16 che è appunto rubricato “Criteri di determinazione dell’indennità”.

Al primo comma si precisa che l'indennità include sia:

a) Le spese di avvio, le quali sono determinate in misura forfetaria in 40,00 €uro e vanno versate dal richiedente al momento del deposito della domanda; la parte, invece, che viene chiamata in mediazione dovrà anch'essa versare la predetta somma ma ciò farà quando parteciperà al procedimento di mediazione;

b) Le spese di mediazione: sono indicate al comma IV si riferiscono alla Tabella A, riportata in calce al decreto e qui di riprodotta:

Valore della lite

Spesa (per ciascuna parte)

Fino ad €uro 1.000,00

€uro 65

Da euro 1.001 a euro 5.000

€uro 130

Da euro 5.001 a euro 10.000

€uro 240

Da euro 10.001 a euro 25.000

€uro 360

Da euro 25.001 a euro 50.000

€uro 600

Da euro 50.001 a euro 250.000

€uro 1.000

Da euro 250.001 a euro 500.000

€uro 2.000

Da euro 500.001 a euro 2.500.000

€uro 3.800

Da euro 2.500.001 a euro 5.000.000

€uro 5.200

Oltre euro 5.000.000

€uro 9.200



Ho già accennato che il tariffario di mediazione è costruito con riferimento a scaglioni crescenti di valore e con indennità correlate che devono essere versate da ciascuna parte.

Pertanto prima si dovrà determinare il valore del contenzioso con riferimento a quanto richiesto nella domanda di avvio della mediazione: per identificare il valore della domanda si applicheranno i criteri di cui al codice di procedura civile agli art. da 10 a 17.

Identificato il valore della mediazione si verificherà in quale intervallo si colloca considerando indennità minima da versarsi quella dovuta come massima nel contenzioso ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l’importo minimo relativo al primo scaglione è invece liberamente determinato.

Per esser più chiari: se dobbiamo avviare una mediazione la cui domanda ha oggetto un valore compreso da €uro 10.001 a €uro 25.000, il minimo sarà dell'importo di €uro 240, mentre il massimo sarà di un importo di €uro 360. Per ciascuna parte.

Sarà tuttavia necessario fare caso a quanto previsto al comma IV°: in tale passaggio dell'art. 16 è previsto un meccanismo che può portare ad aumenti fino a 3/5 degli importi massimi e riduzioni fino a 2/3 dei minimi delle spese di mediazione applicabili dagli organismi di mediazione.

La scelta sull'applicazione di minimi e massimi è lasciata all'organismo di mediazione e si dovrà quindi fare bene attenzione alle linee di condotta che ogni organismo dichiarerà di vole adottare: ovvero, poiché il richiedente la mediazione è totalmente libero di scegliere l'organismo di mediazione che più gli aggrada, si dovrà stare attenti a optare per quei soggetti che dichiarano di voler mantenere le indennità nella soglia dei minimi di legge, visto che così si può arrivare a risparmiare fino alla metà dell'importo dovuto.

Si deve quindi ricordare che le spese di mediazione devono essere pagate prima dell’inizio del primo incontro di mediazione nella misura di più del 50 %.

I tempi del saldo non sono invece precisati dalla norma e sono quindi a discrezione dei singoli organismi di mediazione.

Come già detto, tali importi devono essere versati da ogni parte ma ciascheduna è responsabile solidalmente anche per il versamento dell'altra parte: se questa non paga si deve pagare anche per lei.

Da ultimo evidenziamo un passaggio negativo che pare sfuggire a molti: la mediazione, o meglio il percorso di mediazione, può svolgersi solo con la collaborazione, l'adesione, di entrambe le parti. I costi invece non dipendono da questa e l'indennità è comunque dovuta, pur se ridotta del 33,33%.

Chi è costretto ad attivare la mediazione, ovviamente perchè interessato ad avviare un contenzioso giudiziale per cui essa è obbligatoria, dovrà versare le spese di avvio e, se l'altra parte non aderirà, pagare anche 1/3 dell'importo complessivo dovuto da entrambe le parti.

Per tutti questi motivi, i costi non sono scontati e possono anche essere importanti per le tasche di ciascuno.

E' perciò necessario farsi assistere fin dall'inizio per non commettere quegli errori che possono condurti a triplicare inavvertitamente in costi senza ottenere alcun risultato.

Il supporto di un legale fin dall'inizio del percorso di mediazione può perciò essere un valore aggiunto che ti fa ottimizzare la possibilità di risultato in mediazione anche mantenendo alta l'attenzione su quanto fosse necessario salvaguardare per il futuro contenzioso che partirà in caso di mancata conciliazione.

Il nostro studio è perciò sempre attento a coltivare gli incarichi difensivi sin dai primi passi, anche utilizzando questi nuovi strumenti, personalizzando il percorso  secondo le peculiarità del caso concreto e del cliente.

 

Avv. Alberto Vigani

 

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