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Studio Consulenza Legale & del Lavoro - SLTL Avvocati in Venezia

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In breve

Imputazione del pagamento

  • Per "imputazione di pagamento" si intende il riferimento della prestazione ad un particolare debito da soddisfare.

Il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore.

Il pagamento fatto in conto di capitale e d’interessi deve essere imputato prima agli interessi: è l'art. 1194 del codice civile.

La norma afferma il principio secondo cui il pagamento che non estingua interamente il debito deve essere imputato prima agli interessi ed alle spese, poi al capitale.

Quanto ai presupposti, l'articolo 1194 trova applicazione se:

a) vi è la coesistenza di crediti per capitale e crediti accessori, per interessi o per spese (C. 10149/1991);

b) tali crediti sono parimenti liquidi ed esigibili

c) i pagamenti sono eseguiti volontariamente, e non coattivamente.

Quanto alla prova, dal momento che il criterio legale dell'imputazione del pagamento agli interessi funziona automaticamente, resta a carico del debitore l'onere di dimostrare che il creditore ha acconsentito all'imputazione della somma versata prima al capitale, anziché agli interessi.

***

  • Il pagamento parziale, in acconto, effettuato per adempiere un debito costituito da capitale e interessi, va imputato prima agli interessi.

Chi ha piu' debiti della medesima specie verso la stessa persona puo' dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare.

In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto;

- tra piu' debiti scaduti, a quello meno garantito;

- tra piu' debiti ugualmente garantiti, al piu' oneroso per il debitore;

- tra piu' debiti ugualmente onerosi, al piu' antico.

Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione e' fatta proporzionalmente ai vari debiti:  è l'art. 1193 del codice civile.

Risulta necessario che:

- esistano di più crediti di uno stesso creditore verso lo stesso debitore, che, benché omogenei, abbiano però titolo e causa diversi.

- i pagamenti siano eseguiti volontariamente;

- il creditore possa pretendere l'adempimento;

- i diversi crediti siano tutti esigibil.

La questione dell'imputazione del pagamento, quindi, non è proponibile quando sussista tra le parti un unico debito, giacché l'adempimento di questo, se è totale, ne determina l'estinzione, mentre, se è parziale, comporta la permanenza dell'obbligo di eseguire la prestazione per il residuo, ferma restando per il creditore la possibilità di rifiutare l'adempimento parziale.

***

  • In ogni caso, se taluno, avendo più debiti, accetta una quietanza nella quale il creditore ha dichiarato di imputare il pagamento a uno di essi, non può pretendere un'imputazione diversa, se non vi è stato dolo o sorpresa da parte del creditore: è l'art. 1195 del codice civile.

Pertanto, qualora il debitore non provveda all'imputazione del pagamento ad uno dei suo debiti, tale facoltà spetta al creditore, che la esercita tramite la quietanza. A differenza però dell'imputazione fatta dal debitore, la quietanza non produce effetto se non è accettata dal debitore.

Avv. Alberto Vigani

 

 

 
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Campi sportivi vietati: č l’ora delle polemiche PDF Stampa E-mail

Campi sportivi vietati: è l’ora delle polemiche

Eraclea. Domenica 9 Gennaio 2011, Sconcerto e polemiche in riva al Piave per l'iniziativa del vicesindaco Santina Zanin di chiudere gli impianti sportivi dopo che la prefettura ha sollevato telefonicamente dubbi sulla documentazione relativa ai certificati dei prevenzione incendi.

E se personalmente tutti, anche l'opposizione politica, sono solidali con lei, costretta ad assumere il necessario provvedimento cautelare, dall'altro se ne contesta la portata.

«L'Asd Eraclea Crepaldo - scrive in una nota la società - a seguito dell'ordinanza di sospensione temporanea delle attività sportive esprime preoccupazione per le attività agonistiche in corso.

Rileva peraltro che questo provvedimento amministrativo, sopportato solo da un colloquio telefonico con la prefettura e non da una comunicazione ufficiale, sia limitato agli impianti sportivi di via Largon e non per tutti i i campi sportivi». «Ci si augura - conclude la nota - che ancora una volta non sia una discrezionalità atta a colpire la nostra società».

Butta acqua sul fuoco il legale del Comune di Eraclea, l'avvocato Alberto Vigani. «L'ordinanza - spiega l’avvocato - ha un significato assolutamente cautelare, è un provvedimento assunto nel dubbio che il certificato di agibilità degli impianti di via Largon, regolarmente rilasciato lo scorso marzo, non comprenda anche quello di prevenzione incendi che non è stato al momento rinvenuto.

Solo con l'intervento della Commissione di vigilanza si potranno chiarire bene i termini della questione. C'è infine da osservare che l'Asd Eraclea Crepaldo non paga un subaffitto all'Asd Nuova Eraclea per l'utilizzo degli impianti, ma semplicemente un rimborso spese per i servizi di manutenzione, preparazione e pulizia».


IL GAZZETTINO DI VENEZIA

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