Imputazione del pagamento
Il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore. Il pagamento fatto in conto di capitale e d’interessi deve essere imputato prima agli interessi: è l'art. 1194 del codice civile. La norma afferma il principio secondo cui il pagamento che non estingua interamente il debito deve essere imputato prima agli interessi ed alle spese, poi al capitale. Quanto ai presupposti, l'articolo 1194 trova applicazione se: a) vi è la coesistenza di crediti per capitale e crediti accessori, per interessi o per spese (C. 10149/1991); b) tali crediti sono parimenti liquidi ed esigibilic) i pagamenti sono eseguiti volontariamente, e non coattivamente. Quanto alla prova, dal momento che il criterio legale dell'imputazione del pagamento agli interessi funziona automaticamente, resta a carico del debitore l'onere di dimostrare che il creditore ha acconsentito all'imputazione della somma versata prima al capitale, anziché agli interessi. ***
Chi ha piu' debiti della medesima specie verso la stessa persona puo' dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; - tra piu' debiti scaduti, a quello meno garantito; - tra piu' debiti ugualmente garantiti, al piu' oneroso per il debitore; - tra piu' debiti ugualmente onerosi, al piu' antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione e' fatta proporzionalmente ai vari debiti: è l'art. 1193 del codice civile. Risulta necessario che: - esistano di più crediti di uno stesso creditore verso lo stesso debitore, che, benché omogenei, abbiano però titolo e causa diversi. - i pagamenti siano eseguiti volontariamente; - il creditore possa pretendere l'adempimento; - i diversi crediti siano tutti esigibil. La questione dell'imputazione del pagamento, quindi, non è proponibile quando sussista tra le parti un unico debito, giacché l'adempimento di questo, se è totale, ne determina l'estinzione, mentre, se è parziale, comporta la permanenza dell'obbligo di eseguire la prestazione per il residuo, ferma restando per il creditore la possibilità di rifiutare l'adempimento parziale. ***
Pertanto, qualora il debitore non provveda all'imputazione del pagamento ad uno dei suo debiti, tale facoltà spetta al creditore, che la esercita tramite la quietanza. A differenza però dell'imputazione fatta dal debitore, la quietanza non produce effetto se non è accettata dal debitore. Avv. Alberto Vigani
|
Advertisement | Close |
Questo sito utilizza cookie. Se procedi con la navigazione ne acconsenti l'uso. Clicca su questa pagina Cookies Policy per conoscere i dettagli della nostra policy.
|
Giustizia: Ucpi; una nuova legge per dare effettivitą al patrocinio a spese dello Stato |
![]() |
![]() |
![]() |
Giustizia: Ucpi; una nuova legge per dare effettività al patrocinio a spese dello Stato camerepenali.it, 31 luglio 2015 Durante la conferenza stampa tenutasi ieri a Palazzo Montecitorio, è stata presentata la proposta di legge sul gratuito patrocinio. Per l'Unione hanno partecipato all'incontro il Segretario, Avv. Francesco Petrelli, e il Responsabile dell'Osservatorio Patrocinio a spese delle Stato, Avv. Savino Murro i quali hanno espresso apprezzamento per l'iniziativa dell'On. Rossomando, prima firmataria del Ddl, che tende a dare effettività all'istituto del Patrocinio a spese dello Stato. L'uovo di Colombo per rendere effettivo il diritto al gratuito patrocinio per i meno abbienti: visto che lo Stato non paga (o ci mette troppo, oltre due anni come accade ora) scatta la compensazione fiscale, e gli avvocati che ne hanno diritto possono detrarre quanto spetta loro da Irpef, Iva, contributi previdenziali. L'idea è contenuta in una proposta di legge a prima firma della deputata del Pd Anna Rossomando, che insieme ai cofirmatari Maino Marchi, Federico Massa, Simonetta Rubinato e Mino Taricco l'ha presentata oggi in una conferenza stampa alla Camera, alla quale erano presenti numerosi esponenti del mondo dell'avvocatura che hanno sostenuto la proposta: il presidente del Consiglio nazionale forense Andrea Mascherin, la presidente dell'Organismo unitario dell'avvocatura Mirella Casiello, accompagnata dal coordinatore della commissione Oua sul gratuito patrocinio Alberto Vigani, il segretario Unione camere penali italiane Francesco Petrelli con il responsabile dell'Osservatorio sul gratuito patrocinio Savino Murro, il vice presidente della Cassa forense Valter Militi, il presidente del Movimento forense Massimiliano Cesali. "Il tema del gratuito patrocino per i cittadini non abbienti - hanno sostenuto Rossomando, Marchi, Massa, Rubinato e Taricco - ha a che fare con la tutela del diritto alla difesa per i cittadini: affinché tale diritto sia effettivo e reale, la legge prevede che lo Stato intervenga quando necessario, ma questo istituto va al rallentatore a causa della lentezza con la quale vengono erogati i compensi". Di qui l'idea della compensazione, contenuta in un ddl assegnato alla commissione Finanze di Montecitorio ma che un domani, chissà potrebbe far parte della prossima legge di Stabilità. "La Difesa - ha affermato Andrea Mascherin - è un diritto dei deboli che troppo spesso viene sacrificato all'economia. In questo modo si crea una giustizia di censo, e questo vale anche per la sanità e l'istruzione". "Il cittadino - ha poi detto Mirella Casiello - deve sempre potersi rivolgere allo Stato per avere giustizia, ma ora questo servizio è di fatto a carico degli avvocati, che devono attendere troppo tempo per il compenso. Se si attuasse la compensazione prevista dal ddl - ha osservato - ci sarebbe uno snellimento del lavoro dei tribunali perché non ci rivolgeremmo più alle cancellerie alleviandone il lavoro". "La sfida - ha detto Francesco Petrelli - è quella di garantire l'effettività dei diritti che i cittadini hanno, e che troppo spesso vengono negati". Anche perché, ha osservato Alberto Vigani, "una difesa con poche risorse è una difesa debole, e a quel punto solo i più abbienti possono avere un servizio adeguato". |
< Prec. | Pros. > |
---|