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Studio Consulenza Legale & del Lavoro - SLTL Avvocati in Venezia

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In breve

Imputazione del pagamento

  • Per "imputazione di pagamento" si intende il riferimento della prestazione ad un particolare debito da soddisfare.

Il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore.

Il pagamento fatto in conto di capitale e d’interessi deve essere imputato prima agli interessi: è l'art. 1194 del codice civile.

La norma afferma il principio secondo cui il pagamento che non estingua interamente il debito deve essere imputato prima agli interessi ed alle spese, poi al capitale.

Quanto ai presupposti, l'articolo 1194 trova applicazione se:

a) vi è la coesistenza di crediti per capitale e crediti accessori, per interessi o per spese (C. 10149/1991);

b) tali crediti sono parimenti liquidi ed esigibili

c) i pagamenti sono eseguiti volontariamente, e non coattivamente.

Quanto alla prova, dal momento che il criterio legale dell'imputazione del pagamento agli interessi funziona automaticamente, resta a carico del debitore l'onere di dimostrare che il creditore ha acconsentito all'imputazione della somma versata prima al capitale, anziché agli interessi.

***

  • Il pagamento parziale, in acconto, effettuato per adempiere un debito costituito da capitale e interessi, va imputato prima agli interessi.

Chi ha piu' debiti della medesima specie verso la stessa persona puo' dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare.

In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto;

- tra piu' debiti scaduti, a quello meno garantito;

- tra piu' debiti ugualmente garantiti, al piu' oneroso per il debitore;

- tra piu' debiti ugualmente onerosi, al piu' antico.

Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione e' fatta proporzionalmente ai vari debiti:  è l'art. 1193 del codice civile.

Risulta necessario che:

- esistano di più crediti di uno stesso creditore verso lo stesso debitore, che, benché omogenei, abbiano però titolo e causa diversi.

- i pagamenti siano eseguiti volontariamente;

- il creditore possa pretendere l'adempimento;

- i diversi crediti siano tutti esigibil.

La questione dell'imputazione del pagamento, quindi, non è proponibile quando sussista tra le parti un unico debito, giacché l'adempimento di questo, se è totale, ne determina l'estinzione, mentre, se è parziale, comporta la permanenza dell'obbligo di eseguire la prestazione per il residuo, ferma restando per il creditore la possibilità di rifiutare l'adempimento parziale.

***

  • In ogni caso, se taluno, avendo più debiti, accetta una quietanza nella quale il creditore ha dichiarato di imputare il pagamento a uno di essi, non può pretendere un'imputazione diversa, se non vi è stato dolo o sorpresa da parte del creditore: è l'art. 1195 del codice civile.

Pertanto, qualora il debitore non provveda all'imputazione del pagamento ad uno dei suo debiti, tale facoltà spetta al creditore, che la esercita tramite la quietanza. A differenza però dell'imputazione fatta dal debitore, la quietanza non produce effetto se non è accettata dal debitore.

Avv. Alberto Vigani

 

 

 
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Azione di contrasto alla violenza con le donne PDF Stampa E-mail

AZIONI DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE, INCONTRO A SAN DONÀ

Data: 
17/12/2012 - 15:30
Per promuovere il protocollo d'intesa tra Provincia e Ordine degli avvocati

 

Venerdì 14 dicembre nell'auditorio del centro culturale “Leonardo Da Vinci” a San Donà di Piave (piazza

Indipendenza) è stato presentato il protocollo d’intesa attuato dalla Provincia di Venezia, fortemente voluto dalla presidenteFrancesca Zaccariotto e dal Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Venezia per lo svolgimento di attività di consulenza legale gratuita alle donne vittime di violenza.

 

All’incontro intitolato “Come rendere concrete le garanzie, i diritti delle donne e il contrasto alla violenza di genere” sono intervenuti Giacomo Grandolfo assessore alle Pari Opportunità della Provincia di Venezia, Victor Rampazzo consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Venezia, Alberto Vigani segretario Camera Avvocati di San Donà, Roberta Nestoconsigliere provinciale, avvocato, responsabile del progetto, Maria Elena Tomat  presidente della Commissione Pari opportunità della Provincia di Venezia.

 

Nel portare i saluti della presidente della Provincia FrancescaZaccariotto, l’assessore Grandolfo ha dichiarato:  «La Provincia di Venezia continua nella sua opera di  sensibilizzazione e promozione di comportamenti rispettosi delle donne.

A fine novembre il Consiglio provinciale ha approvato all’unanimità un ordine del giorno per sostenere l’azione promossa dalla Provincia relativamente all’istituzione di un protocollo di intesa tra la Provincia di Venezia e il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia per lo svolgimento di attività di consulenza legale gratuita alle donne vittime di violenza. Occorre riflettere insieme, nel rispetto dei ruoli. La nostra azione continuerà dando massima visibilità all’iniziativa, soprattutto nei Comuni che possono utilizzare a pieno questa risorsa preziosa, e ampliare l’offerta con disponibilità di supporto, sensibilità e apertura.

Credo che un problema complesso come quello del contrasto alla violenza contro le donne possa essere efficacemente affrontato solo attraverso uno sforzo corale e un lavoro di rete. Mi auguro che iniziative importanti possano generarne altre per rendere concrete garanzie e diritti delle donne. La finalità ultima è debellare qualsiasi tipo di violenza che rappresenti un ostacolo sulla via dell’uguaglianza e dello sviluppo. Il patrocinio gratuito, che riusciamo a garantire, è un servizio importante, è un formidabile strumento di aiuto pratico, perciò è bene che sia conosciuto  anche a livello locale. Il nostro impegno è mettere in campo azioni concrete di prevenzione e per la difesa delle donne».

Consigliere Victor Rampazzo: «Il compito di questo protocollo è quello di svolgere una funzione di tutela diretta alle fasce più deboli della popolazione, da situazioni che vanno oltre i limiti della liceità. Prevenire queste situazioni e offrire una capillare assistenza a chi è colpito da questi odiosi reati, è il nostro impegno. Per l’Avvocatura, iniziative di questo tipo sono un modo per tornare alla vera natura della propria funzione, cioè la tutela del cittadino e dei suoi diritti mettendo a disposizione la necessaria professionalità».

 

Presidente Maria Elena Tomat: «La violenza domestica non è un fatto privato. Contrastare il fenomeno con azioni di prevenzione vuol dire agire per un cambiamento culturale. La commissione provinciale si è mossa in questa direzione; ha operato, per esempio, in ventisette classi di scuole della provincia per proteggere la vita e la libertà delle donne. Abbiamo il dovere morale di dare delle risposte concrete».

 

Consigliera Roberta Nesto: «Il protocollo che abbiamo promosso con l’Ordine degli Avvocati è un punto di arrivo ma anche di partenza. Lo sportello in difesa della donna ha preso avvio lo scorso settembre ed ora è un fatto concreto che va promosso sempre di più. Il nostro grazie va agli avvocati che si stanno impegnando in questa attività con grande competenza e professionalità.E’una prima occasione che può essere mutuata anche per altre occasioni».

 

http://web.provincia.venezia.it

 
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