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Studio Consulenza Legale & del Lavoro - SLTL Avvocati in Venezia

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In breve

Resta sempre competente il Giudice del lavoro per tutte le pretese che hanno trovato fondamento nel rapporto lavorativo: ciò vale anche per quei fatti che possono essersi verificati successivamente alla sua estinzione. Esempio può essere il caso in cui i comportamenti del lavoratore dipendente costituiscano violazione del patto di non concorrenza.

 
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Inventario di ereditā PDF Stampa E-mail

Curatela di eredità giacente e suo inventario: per ridurre i costi di inventario, non è necessaria la nomina di notaio ausiliario per il chiamato non residente nel circondario e quindi è sufficiente il semplice avviso.

 

 

Al Tribunale di Venezia

ISTANZA

La sottoscritta, Avv. B.M., nella qualità di Curatore dell’Eredità Giacente di D.G.B., nato a Venezia il giorno 31.10.1900 e ivi deceduto il 12.10.2080, nominata con decreto di data 23 gennaio 2060, e seguente giuramento di data 14.12.2060;

Premesso che

  1. la presente curatela è stata prenotata a debito;
  2. alla redazione dell’inventario dell’eredità giacente è stato nominato il Notaio Romolo Romani di Venezia;
  3. il pubblico ufficiale incaricato non ha ancora provveduto alla redazione del citato incombente e ha sollecitato a questa curatela la presente istanza, avendo riscontrato che uno dei successibili non è residente nella Circoscrizione del Tribunale (Doc.1);

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante del presente ricorso, il sottoscritto curatore


ESPONE QUANTO SEGUE

Dalla corrispondenza intercorsa in questi mesi con il Notaio dott. Romolo Romani, si evince che la sottoscritta curatrice è di diversa opinione riguardo alla necessità di nominare un notaio che rappresenti i chiamati non residenti.

Infatti, il secondo comma dell’art. 772 Cod. Proc. Civ. dice che “L'avviso non è necessario per le persone che non hanno residenza o non hanno eletto domicilio nella circoscrizione del tribunale … .ma in loro vece deve essere avvertito il notaio che, su istanza di chi ha chiesto l'inventario, è nominato con decreto dal giudice per rappresentarli”, atteso che in argomento non vi è giurisprudenza edita, la migliore Dottrina si appoggia alla tesi per cui l’avviso non è necessario in tal caso, ma qualora sia comunque inviato ai sensi del 1° comma, allora NON è richiesta la nomina del secondo Notaio in rappresentanza dei chiamati non residenti (Doc. 2).

Solo nel caso di inventario di eredità beneficiata vi è una antica giurisprudenza di merito che ha ritenuto l’inventario nullo nel caso non sia stato nominato un notaio a rappresentare “gli eredi legittimi presunti” (art. 771 c.p.c.) non residenti; ma il caso è affatto differente.
Invero il beneficio di inventario ha quale effetto quello di distinguere il patrimonio del defunto da quello dell’erede beneficiato LIMITANDO la responsabilità di quest’ultimo nei confronti dei creditori, alle sole risultanze dell’inventario.

Comunque la ratio del secondo comma dell’art. 772 c.p.c. è che gli “eredi legittimi presunti” siano notiziati dell’evento e gli sia garantito il diritto di intervenire (che paradossalmente sarebbe leso con la nomina di un notaio-rappresentante ma omettendo l’avviso personale).

Autorevole dottrina in argomento ritiene che, in considerazione della funzione dell’attività svolta dal curatore dell’eredità giacente, l’avviso dell’inizio delle operazioni inventariali debba essere adattato alla particolarità dell’ eredità soggetta alla curatela, per cui, essendo il curatore un rappresentante, dell’eredità e quindi di tutti i possibili successibili, il pubblico ufficiale che procede alle operazioni inventariali non è tenuto a dare l’ avviso a tutte le persone indicate nell’art. 771 c.p.c., essendo gli interessi delle stesse rappresentati, come sopra detto, dal curatore.

Anche senza giungere a una tale forzatura, la migliore dottrina ritiene che SE manca l’istanza da parte di chi ha chiesto l’inventario, anche i soggetti di cui al nr. 2 dell’art. 772 cod. proc. civ. DEBBANO essere avvisati (Satta, Carnelutti).

Come si vede la disquisizione dottrinale riguarda la POSSIBILITA’ o meno di OMETTERE la nomina del notaio ausiliario, per cui la soluzione accolta è la seguente: se non si nomina un notaio, i soggetti vanno avvisati dell’inizio delle operazioni (perché possano partecipare).
Certo non sarebbe ammesso omettere entrambi gli adempimenti (da cui potrebbe avere i natali la giurisprudenza di merito citata).

Tutto ciò esposto, il sottoscritto curatore

C H I E D E

che la S.V. Ill.ma, ritenuta la propria competenza  voglia

autorizzare il notaio incaricato della redazione dell’inventario dell’eredità giacente di D.G.B, Dott. Aurelio Minazzi, a dare avviso dell’inizio delle operazioni di inventario ai sensi dell’art. 772, 1° co, Cod. Proc. Civ. non essendo necessaria nel caso di specie la nomina di un ulteriore notaio.

Eraclea il 2 aprile 2080

Con osservanza         Il Curatore
                                                                                                        Avv.ti  Barbara Calzà e Alberto Vigani

Il Giudice, atteso che nella specie il curatore che ha chiesto l’inventario non ha alcuna istanza per la nomina del Notaio Ausiliario, si proceda all’inventario dando previo avviso ai soggetti chiamati compreso quello non residente nel circondario. DEPOSITATO IL 16 luglio 2080

 

 

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