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Studio Consulenza Legale & del Lavoro - SLTL Avvocati in Venezia

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In breve

Imputazione del pagamento

  • Per "imputazione di pagamento" si intende il riferimento della prestazione ad un particolare debito da soddisfare.

Il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore.

Il pagamento fatto in conto di capitale e d’interessi deve essere imputato prima agli interessi: è l'art. 1194 del codice civile.

La norma afferma il principio secondo cui il pagamento che non estingua interamente il debito deve essere imputato prima agli interessi ed alle spese, poi al capitale.

Quanto ai presupposti, l'articolo 1194 trova applicazione se:

a) vi è la coesistenza di crediti per capitale e crediti accessori, per interessi o per spese (C. 10149/1991);

b) tali crediti sono parimenti liquidi ed esigibili

c) i pagamenti sono eseguiti volontariamente, e non coattivamente.

Quanto alla prova, dal momento che il criterio legale dell'imputazione del pagamento agli interessi funziona automaticamente, resta a carico del debitore l'onere di dimostrare che il creditore ha acconsentito all'imputazione della somma versata prima al capitale, anziché agli interessi.

***

  • Il pagamento parziale, in acconto, effettuato per adempiere un debito costituito da capitale e interessi, va imputato prima agli interessi.

Chi ha piu' debiti della medesima specie verso la stessa persona puo' dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare.

In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto;

- tra piu' debiti scaduti, a quello meno garantito;

- tra piu' debiti ugualmente garantiti, al piu' oneroso per il debitore;

- tra piu' debiti ugualmente onerosi, al piu' antico.

Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione e' fatta proporzionalmente ai vari debiti:  è l'art. 1193 del codice civile.

Risulta necessario che:

- esistano di più crediti di uno stesso creditore verso lo stesso debitore, che, benché omogenei, abbiano però titolo e causa diversi.

- i pagamenti siano eseguiti volontariamente;

- il creditore possa pretendere l'adempimento;

- i diversi crediti siano tutti esigibil.

La questione dell'imputazione del pagamento, quindi, non è proponibile quando sussista tra le parti un unico debito, giacché l'adempimento di questo, se è totale, ne determina l'estinzione, mentre, se è parziale, comporta la permanenza dell'obbligo di eseguire la prestazione per il residuo, ferma restando per il creditore la possibilità di rifiutare l'adempimento parziale.

***

  • In ogni caso, se taluno, avendo più debiti, accetta una quietanza nella quale il creditore ha dichiarato di imputare il pagamento a uno di essi, non può pretendere un'imputazione diversa, se non vi è stato dolo o sorpresa da parte del creditore: è l'art. 1195 del codice civile.

Pertanto, qualora il debitore non provveda all'imputazione del pagamento ad uno dei suo debiti, tale facoltà spetta al creditore, che la esercita tramite la quietanza. A differenza però dell'imputazione fatta dal debitore, la quietanza non produce effetto se non è accettata dal debitore.

Avv. Alberto Vigani

 

 

 
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Separazione dei coniugi e gratuito patrocinio PDF Stampa E-mail

  

GESTIRE DA SOLI UNA SEPARAZIONE PUO’ ESSERE PERICOLOSO. MA COME FARE QUANDO SI E’ SENZA SOLDI??

 

Una separazione dei coniugi può essere raggiunta con l’accordo dei coniugi oppure anche quando i due non sono d’accordo. In questo secondo caso si dice giudiziale ed è necessario l’avvocato.

    COSA COSTA LA SEPARAZIONE?

Innanzitutto dobbiamo fare un distinguo: mentre la separazione consensuale si risolve in un ricorso congiunto al tribunale con la firma di entrambi, la separazione giudiziale vede i coniugi su pozioni contrastanti ed assistite entrami da un avvocato. Una separazione giudiziale è perciò una vera e propria causa.

La separazione consensuale termina entro 6/9 settimane dal deposito della richiesta e richiede un attività che può essere prevista con buona certezza.

Anche il costo può quindi essere preventivato e, quando si usa lo stesso avvocato, si aggira di solito sui € 1,500/2.000. La separazione giudiziale può invece durare anni. Questo significa che i costi saranno piuttosto consistenti ed è impossibile quantificarli in anticipo con certezza.

    MA SI PUO’ FARE DA SOLI?

La separazione consensuale può essere “gestita” e proposta dai soli coniugi in molti tribunali italiani ma non in tutti. Accede infatti spesso che la prassi di svariate uffici giudiziari non consenta il deposito e la presenza dei coniugi senza l’assistenza di un patrocinio tecnico da parte di avvocato iscritto all’ordine.

Ma, sia che si possa fare da soli o meno, bisogna ricordare che l’approccio bricolage (separazione fai da te) può essere pericoloso per due motivi: la parte più debole emotivamente sarà sempre prevaricata da quella più forte e, purtroppo, quando non vi è l’incarico formale ad un un unico legale per entrambi i coniugi, accade che il più scaltro dei due si faccia assistere da un tecnico per consentire la preparazione di un progetto di separazione a se favorevole, magari mimetizzandolo con termini o giri di parole poco chiari per i non addetti ma chiarissimi un domani per i giudici.

Senza l’aiuto di un professionista il rischio di pagare troppo o non avere niente aumenta così in modo esponenziale ed ha un peso incalcolabile: bisogna infatti ricordare che gli effetti di una separazione durano poi almeno tre anni, ma a volte si estendono per decenni.

    E SE POI IL CONIUGE NON VUOLE DARTI UN ASSEGNO DI MANTENIMENTO O NON VUOI DOVERGLIELO PAGARE?

In questi casi la separazione sarà giudiziale, poichè dovrai probabilmente chiedere l’addebito nei confronti del coniuge, ovvero chiedere che in giudizio sia accertata la responsabilità del coniuge nella causazione della fine del matrimonio. Una delle conseguenze dell’addebito, infatti, è quella di non pagare il mantenimento al coniuge colpevole.

Mentre se sei tu a richiedere un assegno ciò può servire a creare una forma di pressione che induca il concedertelo. L’addebito non influisce di per sè solo sul diritto di ottenere l’affidamento dei figli.

    E SE NON PUOI ACCETTARE LE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE CHE IL CONIUGE TI HA PROPOSTO?

In caso di separazione senza accordo non vi alternativa alla separazione giudiziale ovvero alla necessità di trovarsi un avvocato e contrastare in una causa ordinaria le pretese del coniuge. Il Tribunale deciderà a tuo favore una volta dimostrate le tue ragioni contro le richieste del coniuge in materia di affidamento dei figli, assegnazione della casa familiare, assegno di mantenimento, addebito e divisione del patrimonio comune.

    E SE NON HAI IL REDDITO PER TROVARTI UN AVVOCATO?

La legge sul gratuito patrocinio ti garantisce l’esercizio del diritto di difesa con l’accesso ad un avvocato abilitato iscritto nelle liste per il patrocinio a spese dello stato.

Il tuo legale lo scegli tu ma lo paga lo stato presentando la idonea documentazione. Per essere ammessi al Patrocinio gratuito a spese dello Stato, è necessario che Tu sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16..

Se convivi ancora con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante. La regola che impone la somma di tutti i redditi prodotti dai componenti della famiglia è, in questo caso, contemperata dalla previsione di un aumento del limite di reddito che, a norma dell’art.92 del T.U., è elevato ad euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

  E SE CI SONO I REQUISITI COME FARE PER AVERE  UN AVVOCATO CON IL GRATUITO PATROCINIO?

La domanda di ammissione al beneficio, da Te sottoscritta, va presentata in carta semplice e deve indicare:

1.la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio;

2.le generalità anagrafiche e codice fiscale Tue e dei componenti il suo nucleo familiare;

3.l’attestazione dei redditi percepiti l’anno precedente alla domanda (autocertificazione);

4.l’impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell’ammissione al beneficio.

 

 

Vedi anche la "Guida Breve alla separazione ed al dvorzio con il gratuito patrocinio ". 

 

Avv.ti Franco Roman & Alberto Vigani

 www.avvocati.venezia.it

 

 
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