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Imputazione del pagamento
Il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore. Il pagamento fatto in conto di capitale e d’interessi deve essere imputato prima agli interessi: è l'art. 1194 del codice civile. La norma afferma il principio secondo cui il pagamento che non estingua interamente il debito deve essere imputato prima agli interessi ed alle spese, poi al capitale. Quanto ai presupposti, l'articolo 1194 trova applicazione se: a) vi è la coesistenza di crediti per capitale e crediti accessori, per interessi o per spese (C. 10149/1991); b) tali crediti sono parimenti liquidi ed esigibilic) i pagamenti sono eseguiti volontariamente, e non coattivamente. Quanto alla prova, dal momento che il criterio legale dell'imputazione del pagamento agli interessi funziona automaticamente, resta a carico del debitore l'onere di dimostrare che il creditore ha acconsentito all'imputazione della somma versata prima al capitale, anziché agli interessi. ***
Chi ha piu' debiti della medesima specie verso la stessa persona puo' dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; - tra piu' debiti scaduti, a quello meno garantito; - tra piu' debiti ugualmente garantiti, al piu' oneroso per il debitore; - tra piu' debiti ugualmente onerosi, al piu' antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione e' fatta proporzionalmente ai vari debiti: è l'art. 1193 del codice civile. Risulta necessario che: - esistano di più crediti di uno stesso creditore verso lo stesso debitore, che, benché omogenei, abbiano però titolo e causa diversi. - i pagamenti siano eseguiti volontariamente; - il creditore possa pretendere l'adempimento; - i diversi crediti siano tutti esigibil. La questione dell'imputazione del pagamento, quindi, non è proponibile quando sussista tra le parti un unico debito, giacché l'adempimento di questo, se è totale, ne determina l'estinzione, mentre, se è parziale, comporta la permanenza dell'obbligo di eseguire la prestazione per il residuo, ferma restando per il creditore la possibilità di rifiutare l'adempimento parziale. ***
Pertanto, qualora il debitore non provveda all'imputazione del pagamento ad uno dei suo debiti, tale facoltà spetta al creditore, che la esercita tramite la quietanza. A differenza però dell'imputazione fatta dal debitore, la quietanza non produce effetto se non è accettata dal debitore. Avv. Alberto Vigani
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Patto di quota lite e altri pagamenti forfettari |
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| Patto di quota lite e altri pagamenti forfettari |
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Avvocato A. Vigani A quel punto, spesso, si resta inerti e si sopportano perdite inaccettabili perché magari non si sa come organizzare la propria difesa, perché si teme di non poterne reggere il costo o non si sa quanto a lungo si riuscirà a sostenerlo. Oggi c'è il “patto di quota lite”: un istituto che da ad avvocato e cliente la possibilità di pattuire il compenso per la pratica in misura percentuale su quanto effettivamente incassato alla fine della causa: questo è importantissimo soprattutto in quelle cause dove i danneggiato / creditore è la parte debole, ovvero nel caso di crediti da lavoro (cedolino paga), sinistri stradali e responsabilità medica. Si tratta di un istituto recentemente attualizzato nel 2006 che consente al cliente di accedere ai servizi legali con sicurezza e tranquillità: l’avvocato, infatti, avrà il suo compenso sulla base del risultato utile effettivamente conseguito dal cliente e solo se questo si verificherà. Nel caso di esito negativo della pratica, all’avvocato non dovrà essere corrisposto alcun compenso ulteriore rispetto alle sole spese sostenute. Per questo motivo, per le aziende e anche per i privati, il nostro studio legale sta proponendo con crescente soddisfazione la forma di tariffazione del patto di quota lite, Il nostro compenso viene previsto con una percentuale di quello che il cliente ricava al termine della pratica. Chi si rivolge a noi sa, automaticamente, che non spenderà più di tanto, certamente non più di quello che avrà guadagnato, come invece a molti altri sta capitando con i sistemi di tariffazione ordinaria. In alternativa, è da noi prevista la possibilità, anche questa resa praticabile con i provvedimenti proposti da Bersani, di pattuire compensi forfettari per le singole pratiche
Con questi strumenti, del tutto legali, le persone che ci scelgono come loro avvocati sono sempre in grado di sapere che cosa spendono e di fare ogni sceltà in libertà. Il nostro studio legale è perciò sempre disponibile ad assumere incarichi difensivi utilizzando questi nuovi strumenti ed è disponibile a personalizzarli secondo le peculiarità del caso concreto e del cliente. Avv. Alberto A. Vigani |
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