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Studio Consulenza Legale & del Lavoro - SLTL Avvocati in Venezia

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In breve

Imputazione del pagamento

  • Per "imputazione di pagamento" si intende il riferimento della prestazione ad un particolare debito da soddisfare.

Il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore.

Il pagamento fatto in conto di capitale e d’interessi deve essere imputato prima agli interessi: è l'art. 1194 del codice civile.

La norma afferma il principio secondo cui il pagamento che non estingua interamente il debito deve essere imputato prima agli interessi ed alle spese, poi al capitale.

Quanto ai presupposti, l'articolo 1194 trova applicazione se:

a) vi è la coesistenza di crediti per capitale e crediti accessori, per interessi o per spese (C. 10149/1991);

b) tali crediti sono parimenti liquidi ed esigibili

c) i pagamenti sono eseguiti volontariamente, e non coattivamente.

Quanto alla prova, dal momento che il criterio legale dell'imputazione del pagamento agli interessi funziona automaticamente, resta a carico del debitore l'onere di dimostrare che il creditore ha acconsentito all'imputazione della somma versata prima al capitale, anziché agli interessi.

***

  • Il pagamento parziale, in acconto, effettuato per adempiere un debito costituito da capitale e interessi, va imputato prima agli interessi.

Chi ha piu' debiti della medesima specie verso la stessa persona puo' dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare.

In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto;

- tra piu' debiti scaduti, a quello meno garantito;

- tra piu' debiti ugualmente garantiti, al piu' oneroso per il debitore;

- tra piu' debiti ugualmente onerosi, al piu' antico.

Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione e' fatta proporzionalmente ai vari debiti:  è l'art. 1193 del codice civile.

Risulta necessario che:

- esistano di più crediti di uno stesso creditore verso lo stesso debitore, che, benché omogenei, abbiano però titolo e causa diversi.

- i pagamenti siano eseguiti volontariamente;

- il creditore possa pretendere l'adempimento;

- i diversi crediti siano tutti esigibil.

La questione dell'imputazione del pagamento, quindi, non è proponibile quando sussista tra le parti un unico debito, giacché l'adempimento di questo, se è totale, ne determina l'estinzione, mentre, se è parziale, comporta la permanenza dell'obbligo di eseguire la prestazione per il residuo, ferma restando per il creditore la possibilità di rifiutare l'adempimento parziale.

***

  • In ogni caso, se taluno, avendo più debiti, accetta una quietanza nella quale il creditore ha dichiarato di imputare il pagamento a uno di essi, non può pretendere un'imputazione diversa, se non vi è stato dolo o sorpresa da parte del creditore: è l'art. 1195 del codice civile.

Pertanto, qualora il debitore non provveda all'imputazione del pagamento ad uno dei suo debiti, tale facoltà spetta al creditore, che la esercita tramite la quietanza. A differenza però dell'imputazione fatta dal debitore, la quietanza non produce effetto se non è accettata dal debitore.

Avv. Alberto Vigani

 

 

 
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Compenso pattizio per recupero crediti da lavoro e risarcimento danni PDF Stampa E-mail

RECUPERO CREDITO DA LAVORO: RETRIBUZIONE E TFR

La crisi ha aggravato lo stato di insolvenza dei debitori o la propensione a risarcire il danno dei soggetti responsabili di aver cagionato lesioni a terzi. Per questi motivi accade sempre sovente di dover considerare il rischio di affrontare un contenzioso giudiziale con tutti i costi che ciò comporta. Infatti la scelta che si ha di fronte è perdere i propri soldi (magari il proprio stipendio) o andare in Tribunale difesi da un avvocato.

L'incertezza delle cause rende però difficile fare la scelta giusta perchè non si veramente come andrà finire anche se si ha ragione e se ne hanno le prove (pensate a retribuzioni non pagate, sinistri stradali o responsabilità medica). L'unica cosa sicura sono i costi che si dovranno sostenere per pagare il lavoro del proprio difensore.

Non sapendo come organizzare la propria difesa, spesso si rinuncia alle proprie ragioni perdendo un sacco di soldi!

Non è giusto, ma purtroppo capita.

Tutto questo può però accadere solo se non ci si è informati e se non ci si è documentati scoprendo che esiste la soluzione per affrontare una causa senza rischi, senza incertezze.

Dopo la riforma Bersani c'è la possibilità di usufruire del “patto di quota lite”: un istituto giuridico che consente ad avvocato e cliente concordare il compenso per la pratica in misura percentuale su quanto effettivamente incassato alla fine della causa: come detto, questo è importantissimo soprattutto in quelle cause dove il danneggiato / creditore è la parte debole, ovvero nel caso di crediti da lavoro (cedolino paga), sinistri stradali e responsabilità medica.

Se vuoi saperne di più, scarica QUI la "Guida Breve al recupero dei crediti da lavoro".

Vediamo assieme un incarico tipo.

CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE

Con la presente il sig. ……………………………………….., nato a ………. il …………, C.F. …………, residente in ………………, via …………………………,

in proprio / quale legale rappresentante di ……………………………, con sede in ……………………, P. IVA …………………………, come da visura CCIAA che si allega al presente, o quale rappresentante di ……………… (persona fisica),

identificato dall’avv. ………….. a mezzo (documento) …………….. rilasciato da (autorità) ……………………... in data ….……….. di cui si allega copia,

ricevuta l’informativa e prestato consenso al trattamento dei dati personali ai sensi di legge,

CONFERISCE / CONFERMA

all’avv. ………………… l’incarico di assistenza, rappresentanza, consulenza e difesa nella vertenza giudiziale/stragiudiziale contro …………..……, avente ad oggetto ……………………………….., ed avente valore ………………,

PATTUISCE

 con il predetto professionista, che accetta, il compenso per le prestazioni professionali come segue:

 - nella misura percentuale del …… % del risultato ottenuto come sopra concordemente individuato (patto di quota lite), oltre agli accessori di legge.

 Il compenso come sopra pattuito viene ritenuto da entrambe le parti congruo e soddisfacente per l’incarico professionale conferito.

 L’avvocato è autorizzato dal cliente a farsi versare direttamente da controparte le spese legali poste a carico di quest’ultima (e ciò nei limiti del compenso percentuale pattuito nel presente accordo) nonchè a trattenere in compensazione eventuali somme recuperate dalla controparte sino a soddisfazione delle parcelle emesse per tutta l’attività compiuta ai sensi dell’art. 44 del codice deontologico forense.

 In caso di recesso rimane l’obbligo di corrispondere al professionista le spese sostenute ed il compenso dovuto per l’attività già svolta conformemente alle tariffe professionali di cui al DM 127/2004 ed alle tabelle per le spese sub all. 2).

 Allegati: 1) informativa privacy; 2) tabelle spese particolari di Studio; 3) copia documenti identificativi del cliente.

 Xxxxxxxxxxx , ……………. 2007

 Firma Cliente …………………………………..

 Firma Avvocato …………………………………..

 

All.1: Informativa ai sensi dell’art. 13 D. lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e D.lvo n.56/2004 (Normativa antiriciclaggio)

 

Gentile Cliente, ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 196/2003 (di seguito T.U.), ed in relazione ai dati personali di cui lo Studio Legale in epigrafe entrerà in possesso con l’affidamento della Sua pratica, La informiamo di quanto segue:

 1.Finalità del trattamento dei dati. Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dell’incarico professionale ricevuto, sia in ambito professionale, sia in ambito giudiziale che in ambito stragiudiziale.

 2.Modalità del trattamento dei dati. a) Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4 comma 1 lett. a) T.U.: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. b) Le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati. c) Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento.

 3.Conferimento dei dati. Il conferimento dei dati personali comuni, sensibili e giudiziari è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1.

 4.Rifiuto di conferimento dei dati. L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 comporta l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1.

 5.Comunicazione dei dati. I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 a collaboratori esterni, soggetti operanti nel settore giudiziario, alle controparti e relativi difensori, a collegi di arbitri e, in genere, a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1.

 6.Diffusione dei dati. I dati personali non sono soggetti a diffusione.

 7.Trasferimento dei dati all’estero. I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea nell’ambito delle finalità di cui al punto 1.

 8.Diritti dell’interessato. L’art. 7 T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; l’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti i cui dati possono essere comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; il titolare ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.

 9.Titolare del trattamento. Titolare del trattamento, è lo STUDIO LEGALE …………………… con sede in …………., via ……….., nelle persone degli avv………….

 10. La presente informativa viene redatta e comunicata anche ai sensi della normativa vigente in materia di antiriciclaggio, essendo il professionista sottoposto agli obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione di cui al D.Lvo 56/2004.

Per ricevuta della suddetta comunicazione e per autorizzazione, a norma degli art. 23 e 26 T.U., al trattamento di tutti i miei/nostri dati personali comuni, sensibili e giudiziari:

 Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, …………… 2007

 Firma cliente …………………………………

 *** *** ***

 All.2 Tabelle spese particolari di Studio:

 Spesa lettera euro ..,00

 Trasferta (rimborso chilometrico) euro ….,00

 Fascicolazione euro ….,00

 Altro …………

 *** *** ***

 All.3 Documenti identificativi

  •  carta identità –passaporto – altro

  •  visura CCIAA, fonte del potere rappresentativo….

 

 ***

 

Per saperne di più vedi qui la "Guida Breve al recupero dei crediti da lavoro".: http://www.slideshare.net/Shapur/manuale-guida-breverecuperocreditilavoro12 o cliccando il link qui sotto. Usa quindi questo manuale come una roadmap per orientarti e porre in essere fin dall'inizio le scelte giuste evitando perdite di tempo ed errori che possono pregiudicare il buon esito della Tua vicenda.

Avv. Alberto Vigani

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LO STUDIO SLTL FORNISCE ASSISTENZA E TUTELA LEGALE PER IL RECUPERO RETRIBUZIONI E TUTELA LAVORATORI

✔️ BUSTE PAGA non incassate;
✔️ TFR da recuperare
✔️ sanzioni disciplinari illegittime;
✔️ ferie non godute e riposi compensativi da recuperare;
✔️ licenziamento illegittimo;
✔️ riconoscimento mansioni superiori
✔️ trasferimenti sanzionatori;

Contattaci subito per sapere come fare e non perdere i tuoi diritti: tel. +39 0421.232172 o+39  0421.232181; o seguici su Facebook. Ricorda che siamo operativi in tutto il Veneto ed il Friuli.

 

 

 

 

 
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