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Studio Consulenza Legale & del Lavoro - SLTL Avvocati in Venezia

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In breve

Imputazione del pagamento

  • Per "imputazione di pagamento" si intende il riferimento della prestazione ad un particolare debito da soddisfare.

Il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore.

Il pagamento fatto in conto di capitale e d’interessi deve essere imputato prima agli interessi: è l'art. 1194 del codice civile.

La norma afferma il principio secondo cui il pagamento che non estingua interamente il debito deve essere imputato prima agli interessi ed alle spese, poi al capitale.

Quanto ai presupposti, l'articolo 1194 trova applicazione se:

a) vi è la coesistenza di crediti per capitale e crediti accessori, per interessi o per spese (C. 10149/1991);

b) tali crediti sono parimenti liquidi ed esigibili

c) i pagamenti sono eseguiti volontariamente, e non coattivamente.

Quanto alla prova, dal momento che il criterio legale dell'imputazione del pagamento agli interessi funziona automaticamente, resta a carico del debitore l'onere di dimostrare che il creditore ha acconsentito all'imputazione della somma versata prima al capitale, anziché agli interessi.

***

  • Il pagamento parziale, in acconto, effettuato per adempiere un debito costituito da capitale e interessi, va imputato prima agli interessi.

Chi ha piu' debiti della medesima specie verso la stessa persona puo' dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare.

In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto;

- tra piu' debiti scaduti, a quello meno garantito;

- tra piu' debiti ugualmente garantiti, al piu' oneroso per il debitore;

- tra piu' debiti ugualmente onerosi, al piu' antico.

Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione e' fatta proporzionalmente ai vari debiti:  è l'art. 1193 del codice civile.

Risulta necessario che:

- esistano di più crediti di uno stesso creditore verso lo stesso debitore, che, benché omogenei, abbiano però titolo e causa diversi.

- i pagamenti siano eseguiti volontariamente;

- il creditore possa pretendere l'adempimento;

- i diversi crediti siano tutti esigibil.

La questione dell'imputazione del pagamento, quindi, non è proponibile quando sussista tra le parti un unico debito, giacché l'adempimento di questo, se è totale, ne determina l'estinzione, mentre, se è parziale, comporta la permanenza dell'obbligo di eseguire la prestazione per il residuo, ferma restando per il creditore la possibilità di rifiutare l'adempimento parziale.

***

  • In ogni caso, se taluno, avendo più debiti, accetta una quietanza nella quale il creditore ha dichiarato di imputare il pagamento a uno di essi, non può pretendere un'imputazione diversa, se non vi è stato dolo o sorpresa da parte del creditore: è l'art. 1195 del codice civile.

Pertanto, qualora il debitore non provveda all'imputazione del pagamento ad uno dei suo debiti, tale facoltà spetta al creditore, che la esercita tramite la quietanza. A differenza però dell'imputazione fatta dal debitore, la quietanza non produce effetto se non è accettata dal debitore.

Avv. Alberto Vigani

 

 

 
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Gestione arenile: vince il Comune di Eraclea PDF Stampa E-mail
Eraclea. Il Tribunale respinge il ricorso presentato da ArchiSun

Il sindaco Teso “Adesso chiederemo il risarcimento danni”

Eraclea. Ricorso ArchiSun, il Comune vince anche in Tribunale ordinario, dopo il Tar, e si riserva ora una richiesta di risarcimento danni. Il giudice ordinario si è pronunciato a favore dell’amministrazione comunale dopo che ArchiSun aveva a suo tempo denunciato il Comune.

La denuncia era partita per aver bloccato la proposta di gestione dell’arenile che non si integrava al piano particolareggiato. Assistito dall’avvocato Alberto Vigani, il Comune di Eraclea ha potuto chiudere definitivamente la questione.

ArchiSun lamentava infatti la mancata attivazione da parte del Comune di un consorzio unico e di un comparto per la gestione arenile e per questo aveva presentato ricorso al tribunale amministrativo, chiedendo dunque 600 mila euro di danni a titolo di risarcimento. Il Tar aveva già rigettato la richiesta di risarcimento perché non provata e adesso anche il giudice ordinario, successivamente interpellato da ArchiSun, ha rigettato la medesima richiesta perché non aveva giurisdizione in materia.

“Ci riserveremo a questo punto di chiedere i danni alla società in questione – ha detto il sindaco di Eraclea, Graziano Teso – visto che tra una denuncia e l’altra e i vari passaggi in tribunale abbiamo ritardato le opere sull’arenile di 6 anni almeno. L’atteggiamento di ArchiSun – conclude amareggiato – dimostra l’egoismo di chi voleva fare le cosa da solo e nel proprio interesse senza contare le esigenze del Comune e di tutti i cittadini sulla base dello strumento urbanistico approvato per la nostra spiaggia”.

Giovanni Cagnassi

La Nuova di Venezia e Mestre

Sabato 09.10.2010 

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