|
Dovere di riservatezza: l'avvocato deve astenersi dal deporre come testimone su circostanze apprese nell'esercizio della propria attività professionale e inerenti al mandato ricevuto. Lo dice anche il CNF: Pone in essere un comportamento lesivo dei doveri professionali l'avvocato che nel medesimo procedimento civile assuma prima la veste di difensore di una parte e poi si presenti a testimoniare in favore della parte avversa e contro il proprio cliente su circostanza appresa, per giunta, in ragione del proprio mandato, a nulla rilevando la circostanza che la testimonianza resa corrisponda al vero. |
Notizie
Notizie Flash
Notizie flash
Internet: comunicare dati personali altrui senza consenso č reato? | Home |
| Lo Studio Legale |
| Notizie |
| La Mission |
| Contatta lo Studio |
| Cerca nel sito |
| Collegamenti web |
| Internet: comunicare dati personali altrui senza consenso č reato? |
|
|
|
|
Comunicare dati personali altrui rinvenuti su Internet senza consenso dell’interessato per concludere contratti e pubblicare messaggi a nome di quest’ultimo non costituisce trattamento illecito di dati secondo una recente sentenza della Corte di Cassazione.
La Suprema Corte è tornata recentemente ad occuparsi del reato di “trattamento illecito di dati” personali oggi previsto e punito dall’art. 167 del Codice della privacyi con una nuova, interessante, decisione (Cass., sez. III pen., sent. 17/11/2004-15/02/2005 n. 5728)ii. La Corte ha stabilito infatti che la comunicazione di dati personali altrui rinvenuti su Internet senza consenso dell’interessato – per le ragioni che si vanno ad illustrare – non è idonea a configurare il reato di cui al richiamato art. 167. |
| < Prec. |
|---|