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Studio Consulenza Legale & del Lavoro - Avvocati in Venezia

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In breve

Dovere di riservatezza: l'avvocato deve astenersi dal deporre come testimone su circostanze apprese nell'esercizio della propria attività professionale e inerenti al mandato ricevuto. Lo dice anche il CNF: Pone in essere un comportamento lesivo dei doveri professionali l'avvocato che nel medesimo procedimento civile assuma prima la veste di difensore di una parte e poi si presenti a testimoniare in favore della parte avversa e contro il proprio cliente su circostanza appresa, per giunta, in ragione del proprio mandato, a nulla rilevando la circostanza che la testimonianza resa corrisponda al vero.
 
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Internet: comunicare dati personali altrui senza consenso č reato? PDF Stampa E-mail
Comunicare dati personali altrui rinvenuti su Internet senza consenso dell’interessato per concludere contratti e pubblicare messaggi a nome di quest’ultimo non costituisce trattamento illecito di dati secondo una recente sentenza della Corte di Cassazione.

La Suprema Corte è tornata recentemente ad occuparsi del reato di “trattamento illecito di dati” personali oggi previsto e punito dall’art. 167 del Codice della privacyi con una nuova, interessante, decisione (Cass., sez. III pen., sent. 17/11/2004-15/02/2005 n. 5728)ii.

La Corte ha stabilito infatti che la comunicazione di dati personali altrui rinvenuti su Internet senza consenso dell’interessato – per le ragioni che si vanno ad illustrare – non è idonea a configurare il reato di cui al richiamato art. 167.

 
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