Imputazione del pagamento
Il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore. Il pagamento fatto in conto di capitale e d’interessi deve essere imputato prima agli interessi: è l'art. 1194 del codice civile. La norma afferma il principio secondo cui il pagamento che non estingua interamente il debito deve essere imputato prima agli interessi ed alle spese, poi al capitale. Quanto ai presupposti, l'articolo 1194 trova applicazione se: a) vi è la coesistenza di crediti per capitale e crediti accessori, per interessi o per spese (C. 10149/1991); b) tali crediti sono parimenti liquidi ed esigibilic) i pagamenti sono eseguiti volontariamente, e non coattivamente. Quanto alla prova, dal momento che il criterio legale dell'imputazione del pagamento agli interessi funziona automaticamente, resta a carico del debitore l'onere di dimostrare che il creditore ha acconsentito all'imputazione della somma versata prima al capitale, anziché agli interessi. ***
Chi ha piu' debiti della medesima specie verso la stessa persona puo' dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; - tra piu' debiti scaduti, a quello meno garantito; - tra piu' debiti ugualmente garantiti, al piu' oneroso per il debitore; - tra piu' debiti ugualmente onerosi, al piu' antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione e' fatta proporzionalmente ai vari debiti: è l'art. 1193 del codice civile. Risulta necessario che: - esistano di più crediti di uno stesso creditore verso lo stesso debitore, che, benché omogenei, abbiano però titolo e causa diversi. - i pagamenti siano eseguiti volontariamente; - il creditore possa pretendere l'adempimento; - i diversi crediti siano tutti esigibil. La questione dell'imputazione del pagamento, quindi, non è proponibile quando sussista tra le parti un unico debito, giacché l'adempimento di questo, se è totale, ne determina l'estinzione, mentre, se è parziale, comporta la permanenza dell'obbligo di eseguire la prestazione per il residuo, ferma restando per il creditore la possibilità di rifiutare l'adempimento parziale. ***
Pertanto, qualora il debitore non provveda all'imputazione del pagamento ad uno dei suo debiti, tale facoltà spetta al creditore, che la esercita tramite la quietanza. A differenza però dell'imputazione fatta dal debitore, la quietanza non produce effetto se non è accettata dal debitore. Avv. Alberto Vigani
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Competenza del Giudice del lavoro per la concorrenza sleale |
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Resta sempre competente il Giudice del lavoro per tutte le pretese che hanno trovato fondamento nel rapporto lavorativo: ciò vale anche per quei fatti che possono essersi verificati successivamente alla sua estinzione. Esempio può essere il caso in cui i comportamenti del lavoratore dipendente costituiscano violazione del patto di non concorrenza. Ritenuto in fatto Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Lecce, respingendo il gravame proposto da E..D.G., ha confermato la decisione del Tribunale della stessa città in data 20 maggio 2003, con cui era stata rigettata la domanda del predetto, intesa all’annullamento della sanzione del richiamo scritto infertagli dalla datrice di lavoro O. s.p.a. per mancata comunicazione della variazione di domicilio ai fini della verifica fiscale dello stato di malattia, ed era stata invece accolta la domanda riconvenzionale della società, intesa alla condanna del D.G. al pagamento di L. 4.878.872, pari alla differenza fra l’importo netto di L. 60 milioni versato in acconto sulle spettanze riconosciute nell’accordo transattivo del 3 marzo 2000 e l’importo effettivamente dovuto in esito alle detrazioni fiscali sulle medesime spettanze, nonché dell’ulteriore somma di L. 16 milioni, a titolo di penale per la violazione del patto di non concorrenza sottoscritto il 29 febbraio 2000 per avere il D.G. svolto attività di lavoro - dopo la risoluzione del rapporto - alle dipendenze della concorrente società T. Elevatori e per non avere egli osservato l’obbligo, da lui assunto con la predetta scrittura, di informazione su questa attività a richiesta della O. Avverso tale decisone il D.G. ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi di impugnazione, illustrati con memoria, cui la società O. ha resistito con controricorso. Considerato in diritto Il primo motivo di ricorso denuncia violazione degli art. 36 e 40 c.p.c., sostenendosi la incompetenza del giudice del lavoro in ordine alla riconvenzionale relativa al patto di non concorrenza, trattandosi di domanda fondata su titolo diverso da quello dedotto con la domanda principale e su fatti verificatisi dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Tali motivi contengono censure in parte inammissibili e in parte manifestamente infondate. PQM La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 17,00 per esborsi ed in Euro duemila per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
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