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Studio Consulenza Legale & del Lavoro - SLTL Avvocati in Venezia

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In breve

Imputazione del pagamento

  • Per "imputazione di pagamento" si intende il riferimento della prestazione ad un particolare debito da soddisfare.

Il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore.

Il pagamento fatto in conto di capitale e d’interessi deve essere imputato prima agli interessi: è l'art. 1194 del codice civile.

La norma afferma il principio secondo cui il pagamento che non estingua interamente il debito deve essere imputato prima agli interessi ed alle spese, poi al capitale.

Quanto ai presupposti, l'articolo 1194 trova applicazione se:

a) vi è la coesistenza di crediti per capitale e crediti accessori, per interessi o per spese (C. 10149/1991);

b) tali crediti sono parimenti liquidi ed esigibili

c) i pagamenti sono eseguiti volontariamente, e non coattivamente.

Quanto alla prova, dal momento che il criterio legale dell'imputazione del pagamento agli interessi funziona automaticamente, resta a carico del debitore l'onere di dimostrare che il creditore ha acconsentito all'imputazione della somma versata prima al capitale, anziché agli interessi.

***

  • Il pagamento parziale, in acconto, effettuato per adempiere un debito costituito da capitale e interessi, va imputato prima agli interessi.

Chi ha piu' debiti della medesima specie verso la stessa persona puo' dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare.

In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto;

- tra piu' debiti scaduti, a quello meno garantito;

- tra piu' debiti ugualmente garantiti, al piu' oneroso per il debitore;

- tra piu' debiti ugualmente onerosi, al piu' antico.

Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione e' fatta proporzionalmente ai vari debiti:  è l'art. 1193 del codice civile.

Risulta necessario che:

- esistano di più crediti di uno stesso creditore verso lo stesso debitore, che, benché omogenei, abbiano però titolo e causa diversi.

- i pagamenti siano eseguiti volontariamente;

- il creditore possa pretendere l'adempimento;

- i diversi crediti siano tutti esigibil.

La questione dell'imputazione del pagamento, quindi, non è proponibile quando sussista tra le parti un unico debito, giacché l'adempimento di questo, se è totale, ne determina l'estinzione, mentre, se è parziale, comporta la permanenza dell'obbligo di eseguire la prestazione per il residuo, ferma restando per il creditore la possibilità di rifiutare l'adempimento parziale.

***

  • In ogni caso, se taluno, avendo più debiti, accetta una quietanza nella quale il creditore ha dichiarato di imputare il pagamento a uno di essi, non può pretendere un'imputazione diversa, se non vi è stato dolo o sorpresa da parte del creditore: è l'art. 1195 del codice civile.

Pertanto, qualora il debitore non provveda all'imputazione del pagamento ad uno dei suo debiti, tale facoltà spetta al creditore, che la esercita tramite la quietanza. A differenza però dell'imputazione fatta dal debitore, la quietanza non produce effetto se non è accettata dal debitore.

Avv. Alberto Vigani

 

 

 
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Vademecum per il testimone nel processo civile PDF Stampa E-mail

COSA RACCONTERANNO I TUOI TESTIMONI?

 

Vademecum_testimone

 

Quando indichi al Tuo avvocato un teste devi pensare a quali saranno le conseguenze della TUA SCELTA: Cosa dirà quel testimone?

La questione è importantissima.

Oggi vogliamo perciò parlare del procedimento, di cosa si svolge dopo l’avvio del contenzioso e di cosa bisogna sapere per comprendere la rilevanza della prova più importante, la testimonianza,  che verrà  ad esistere appunto a processo inoltrato.

E’ innanzitutto importantissimo ricordare che quanto deciso dal magistrato sarà  pronunciato in ragione delle prove emerse in corso di istruttoria. Questo perchè , mentre alcune prove possono soppesate prima dell’inizio del giudizio, altre si paleseranno nella loro fondatezza solo a metà strada.

Invero nel processo civile italiano le prove possono essere precostituite, ovvero già  pronte per la valutazione del magistrato (ad es. i documenti, scritture private od atti pubblici, chiaramente già  conoscibili prima della causa), o costituende.

Queste ultime sono le prove che necessitano di un doppio passaggio da parte del giudice istruttore: le prove costituende devono prima essere valutate per essere ammesse nel processo e poi valutate dopo esser state assunte nel corso dell’istruttoria.

Le prove costituende principali sono tutte di tipo orale e devono appunto essere espletate proprio nel corso del processo: esse sono la confessione, il giuramento e la testimonianza.

Mentre le prime due (confessione e giuramento) consistono in affermazioni delle parti, la testimonianza è la dichiarazione di un terzo estraneo al processo in merito a fatti o circostanze inerenti all’oggetto del processo.

Il teste, così viene detto il terzo dichiarante, sarà  chiamato a esporre quanto conosce dei fatti senza giudizi e le sue parole saranno valutate dal Giudicante in correlazione con gli altri elementi probatori.

Il testimone non è però libero di raccontare ciò che più gli aggrada e, prima di deporre, deve giurare di dire il vero sotto pena di commettere un reato sanzionato con la reclusione.

Per questa ragione è importante che chi deve testimoniare, o chi aspetta le dichiarazioni testimoniali per veder confermata la sua tesi processuale, sappia quali sono i diritti ed i doveri del testimone. Dalla conoscenza dei vincoli imposti dal codice alle modalità  di assunzione del testimone deriva la certezza di non commettere sciocchezze con le proprie affermazioni o la serenità  di non confidare in ciò che non potrà  essere mai dichiarato.

Proprio per consentire un rapido approccio all’argomento, con lo Staff  dello studio, abbiamo preparato il:

Vademecum per il Testimone nel processo civile

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Avv. Alberto Vigani

 

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