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Imputazione del pagamento
Il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore. Il pagamento fatto in conto di capitale e d’interessi deve essere imputato prima agli interessi: è l'art. 1194 del codice civile. La norma afferma il principio secondo cui il pagamento che non estingua interamente il debito deve essere imputato prima agli interessi ed alle spese, poi al capitale. Quanto ai presupposti, l'articolo 1194 trova applicazione se: a) vi è la coesistenza di crediti per capitale e crediti accessori, per interessi o per spese (C. 10149/1991); b) tali crediti sono parimenti liquidi ed esigibilic) i pagamenti sono eseguiti volontariamente, e non coattivamente. Quanto alla prova, dal momento che il criterio legale dell'imputazione del pagamento agli interessi funziona automaticamente, resta a carico del debitore l'onere di dimostrare che il creditore ha acconsentito all'imputazione della somma versata prima al capitale, anziché agli interessi. ***
Chi ha piu' debiti della medesima specie verso la stessa persona puo' dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; - tra piu' debiti scaduti, a quello meno garantito; - tra piu' debiti ugualmente garantiti, al piu' oneroso per il debitore; - tra piu' debiti ugualmente onerosi, al piu' antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione e' fatta proporzionalmente ai vari debiti: è l'art. 1193 del codice civile. Risulta necessario che: - esistano di più crediti di uno stesso creditore verso lo stesso debitore, che, benché omogenei, abbiano però titolo e causa diversi. - i pagamenti siano eseguiti volontariamente; - il creditore possa pretendere l'adempimento; - i diversi crediti siano tutti esigibil. La questione dell'imputazione del pagamento, quindi, non è proponibile quando sussista tra le parti un unico debito, giacché l'adempimento di questo, se è totale, ne determina l'estinzione, mentre, se è parziale, comporta la permanenza dell'obbligo di eseguire la prestazione per il residuo, ferma restando per il creditore la possibilità di rifiutare l'adempimento parziale. ***
Pertanto, qualora il debitore non provveda all'imputazione del pagamento ad uno dei suo debiti, tale facoltà spetta al creditore, che la esercita tramite la quietanza. A differenza però dell'imputazione fatta dal debitore, la quietanza non produce effetto se non è accettata dal debitore. Avv. Alberto Vigani
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UNO SPORTELLO PER I PIU' DEBOLI L'obiettivo è non essere più costretti a recarsi in Tribunale per ogni pratica SAN DONÀ. Un sportello informativo dedicato all’amministrazione di sostegno a San Donà. Ad istituirlo è una recente delibera della Giunta Cereser. Lo sportello sarà attivo dalla fine di ottobre nella sede del comando di Polizia locale un via Ungheria Libera, negli uffici un tempo occupati dall’ Arpav. L’amministratore di sostegno, attività svolta a titolo volontario, assicura una tutela alle persone che per infermità e menomazione fisica o psichica, si trovano nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi. Il nuovo sportello sarà curato dall’associazione “Ads Rete di solidarietà” di Portogruaro, coordinata da Franco Moni, che metterà a disposizione personale qualificato a titolo gratuito. Il progetto è sostenuto dal Centro Servizi per il Volontariato di Venezia e nato in collaborazione con un rete di associazioni sandonatesi tra cui Aitsam, Associazione di tutela della salute mentale. Risultano a carico dell’amministrazione comunale il costo di mezzi e spazi a disposizione, peraltro già in carico al bilancio comunale. «Si tratta di un’attività informativa per tutti coloro che sono interessati a diventare amministratore di sostegno e avviare le pratiche connesse – spiega l’assessore alle Opportunità sociali Maria Grazia Murer – la finalità è anche volta a creare anche un canale diretto tra gli amministratori e il Tribunale di Venezia. Nelle prossime settimane sono previsti incontri con la “Conferenza dei sindaci sulla sanità” e con la Camera Avvocati di San Donà, per la stipula di un protocollo d’intesa». L’obiettivo è agevolare il più possibile questa funzione, in modo che le procedure relative alle persone più fragili possano diventare effettive nell’ufficio del giudice di Pace di San Donà, ora gli avvocati e gli “amministratori di sostegno” sono costretti a recarsi al Tribunale di Venezia per ogni documento, ma con la riforma della magistratura onoraria in attuazione si avrà un maggior ruolo locale. «Sono infatti quasi 400 nel Sandonatese le pratiche relative ad amministrazioni di sostegno e coinvolgono le fasce più vulnerabili del nostro tessuto sociale – spiega il presidente della Camera Avvocati Alberto Vigani - ……………….. Lo sportello andrà a beneficio di tutti i Comuni che sostengono i costi dell’ufficio giudiziario: San Donà, Noventa, Fossalta, Torre di Mosto, Eraclea, Ceggia, Musile, Jesolo, Quarto d’ Altino e Meolo. Davide De Bortoli Il Gazzettino 16 ottobre 2016 |
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