Ricorso contro verbale amministrativo |
RICORSO AL VERBALEChe cos’èIl ricorso è una memoria difensiva con la quale il multato si oppone al verbale di contestazione. Il ricorso può essere presentato al Prefetto del luogo dove è avvenuta l’infrazione contestata, o al Giudice di Pace competente del luogo dell’infrazione. Le due possibilità sono alternative, non sovrapponibili, e la scelta è irrevocabile.Al Prefetto deve essere inoltrato entro 60 giornidal ricevimento del verbale, inoltrandolo a mezzo raccomandata a.r. all’ufficio o comando dell’organo accertatore o al Prefetto direttamente,mentre al Giudice di Pace può essere presentato a mano o inviato a mezzo posta alla cancelleria del Giudice entro 30 giorni dal ricevimento del verbale, avendo cura di fornire un “domicilio legale” presso il comune della cancelleria per ricevere le comunicazioni.Il ricorso non si può proporre contro un preavviso di accertamento (il foglietto lasciato sul parabrezza); il preavviso può essere utilizzato soltanto per pagare in tempi brevi accettando la sanzione ed evitare di pagare le spese di notifica del verbale vero e proprio. Se l’infrazione in contestazione prevede la decurtazione di punti dalla patente, a questa si può dar corso solo dopo l’esito negativo del ricorso. Solo allora gli uffici di polizia provvedono a comunicare la violazione al ministero delle infrastrutture e trasporti che gestisce l’archivio degli abilitati alla guida. •Ricorso al prefetto.Il procedimento si basa sugli atti e sugli scritti difensivi che pervengono all’autorità amministrativa da parte del ricorrente e dall’ufficio di polizia dell’accertatore; dunque non si instaura mai un vero e proprio contradditorio né un dibattimento pubblico. Il ricorso deve essere deciso entro 180 giorni dalla sua presentazione all’ufficio di polizia (210 giorni se presentato direttamente al Prefetto). Se il ricorso è accolto il Prefetto emette un’ordinanza di archiviazione; in caso contrario viene emessa un’ordinanza - ingiunzione per il pagamento di una somma non inferiore al doppio di quanto previsto nel verbale (se l’infrazione prevede la sanzione in misura ridotta). L’ordinanza - ingiunzione deve essere notificata entro 150 giorni dalla sua adozione. Contro l’ordinanza - ingiunzione si può ricorrere al Giudice di Pace entro 30 giorni, con la stessa motivazione illustrata in quello respinto dal Prefetto. •Ricorso al Giudice di Pace.Può essere presentato a mano o a mezzo posta alla cancelleria del Giudice di Pace. Nel ricorso è opportuno richiedere la sospensione dell’esecutività del verbale, in modo di interrompere l’iter della procedura esecutiva da parte dell’organo creditore, e di inviarne copiaall’ufficio o comando dell’agente che ha accertato la violazione , per evitare che si attivi la procedura dell’iscrizione a ruolo. Se si risiede in un comune diverso occorre indicare un recapito nel comune della cancelleria del Giudice di Pace (“domicilio legale”) per ricevere le comunicazioni. Ricevuto il ricorso, il Giudice di Pace fissa la data dell’udienza, nella quale è necessario comparirepersonalmente o farsi rappresentare (pena la dichiarazione di inammissibilità del ricorso). Il Giudice valuta ogni aspetto del ricorso e del verbale, richiedendo anche, ove necessario, atti e documenti all’ufficio dell’accertatore. Il Giudice può ascoltare testimoni, nonché disporre perizie sulle cose o strumenti utilizzati per l’accertamento, che possono essere richiesti anche dal ricorrente, ma in caso di infondatezza del ricorso il Giudice potrà condannarlo al pagamento delle spese. I tempi per la decisione non sono definiti dal Codice della strada. Cosa fareSe il ricorso presentato al Prefetto non viene accolto, il Prefetto emette l’ordinanza - ingiunzione che deve essere pagata entro 30 giorni dalla notifica, oppure si può ricorrere al Giudice di Pace. Se il ricorso presentato al Giudice di Pace non viene accolto, il Giudice pronuncia la sentenza con la sanzione che deve essere pagata entro 30 giorni dalla notifica, oppure si può ricorrere alla Corte di Cassazione. A chi rivolgersiIn caso di mancato riconoscimento dei vostri diritti, è possibile rivolgersi ad uno studio legale (come il nostro) per usufruire del servizio di consulenza e assistenza processuale. Avv. Alberto Vigani SLTL Via Fausta n. 52, Fax. 0421.232444 e-mail Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo ,
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